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Lo strumento del testamento, serve per attribuire i propri beni e diritti, per il momento in cui si sarà cessato di vivere
Tra tutte le cose che possono comporre un patrimonio, potrebbero essercene anche alcune, aventi caratteristiche più particolari rispetto ad altre, come per esempio la titolarità di una farmacia
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La farmacia rientra nel contesto delle attività commerciali, ma la sua titolarità può essere oggetto di disposizione all’interno di qualunque testamento
Trattandosi, tuttavia, di una fattispecie particolare, sarebbe prudente adottare una forma di testamento che prevenga ed eviti possibili errori di formulazione o di disciplina, come per esempio il testamento alla presenza del notaio e di due testimoni (quale il testamento pubblico)
È opportuno precisare che il riferimento è alle farmacie private, e non a quelle a gestione comunale
La particolarità del lasciare la farmacia nel testamento, riguarda il fatto che la sua attribuzione non può essere effettuata nei confronti di qualunque persona
Infatti, i potenziali beneficiari, possono essere solo quelli in possesso di determinati requisiti
Come prima cosa, il trasferimento può avere luogo, in base a quanto stabilito dalla apposita legge, solo in favore di un soggetto che sia in possesso della qualifica di farmacista
Questo significa che la si può dare o ad una persona che sia già titolare di una farmacia, oppure che sia risultato idoneo al relativo concorso
Il farmacista, infatti, riveste sia un ruolo di imprenditore, che di professionista
Oltre che lasciare la farmacia a beneficio di un soggetto che riveste l’apposita qualifica, è possibile anche che la stessa venga assegnata, da parte del testatore, in favore di una società
Le società possono essere beneficiarie di attribuzioni testamentarie, di qualunque tipologia esse siano, in quanto soggetti di diritto, come per esempio le fondazioni
Anche in questo caso, però, bisogna che siano in possesso di determinati requisiti
Non è rilevante (e quindi non rappresenta un ostacolo), il fatto che siano società di persone, società di capitali oppure società cooperative (così come non rileva che siano unipersonali)
Infatti, la cosa importante è che la direzione della farmacia, sia affidata comunque ad un farmacista, in possesso dei requisiti di idoneità
Quindi, anche se l’attribuzione avviene a favore di una società, la concreta gestione sarà comunque in capo ad una persona che ha apposite competenze in merito
Relativamente ai requisiti che deve possedere la società, affinché possa essere destinataria dell’assegnazione di una farmacia, in primo luogo, deve avere come oggetto sociale esclusivo, inserito all’interno dello statuto, la gestione di una farmacia
Inoltre, i soggetti che partecipano alla società, non possono svolgere altre attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, e non possono esercitare la professione medica
Fermo restando quanto sopra affermato, la disposizione testamentaria più idonea al trasferimento della farmacia per testamento, potrebbe essere quella del legato
Infatti, con lo strumento del legato, si possono attribuire in modo preciso singoli beni o diritti (a differenza dell’istituzione di erede, che normalmente avviene nell’intero patrimonio, o in una quota precisa dello stesso)
In questo modo il testatore potrà facilmente individuare un singolo soggetto, in possesso dei requisiti, che sicuramente potrà condurre al meglio l’attività, e assecondare la sua volontà
Oltre ai requisiti soggettivi sopra menzionati, è bene compiere una precisazione
Nello specifico, oltre che prevedere l’attribuzione della titolarità della farmacia, quindi il diritto di proprietà sulla farmacia, bisogna anche disciplinare espressamente il passaggio della relativa azienda commerciale di riferimento
Anche l’azienda, infatti, può essere attribuita per testamento, fermo restando che il passaggio dei debiti è limitato al valore della farmacia, non potendo il beneficiario di un legato rispondere oltre il valore, come avviene nel caso in cui si tratti di bene dato ad un erede
Potrebbe capitare che, una volta che si apra la successione e avvenga la pubblicazione del testamento, il defunto abbia disposto della farmacia senza tener conto delle regole esistenti
In questo caso viene spontaneo chiedere cosa succede, se la disposizione testamentaria è inefficace, o se la si può comunque eseguire
Fortunatamente non ci sono problemi in tal senso
Nel caso in cui la persona a cui sia lasciata la farmacia, non abbia requisiti, ha semplicemente un obbligo di cedere la stessa a chi, invece, li possiede
La cessione dovrà sempre essere comprensiva anche dell’azienda
Un’altra situazione che si potrebbe verificare, è quella relativa al fatto che un farmacista muoia senza aver fatto testamento (o senza aver menzionato nello stesso alcun riferimento relativo alla farmacia)
In questa ipotesi, eredi o successori legittimi, possono effettuare il trasferimento della titolarità della farmacia, a favore di un farmacista, entro il termine di un anno
Durante questo periodo gli stessi possono continuare l’esercizio in via provvisoria, sotto la responsabilità di un direttore avente la qualifica
La farmacia non è l’unico caso di bene peculiare da poter lasciare nel testamento
Esistono anche altre situazioni, di fronte alle quali l’autonomia testamentaria deve cedere il passo alle regole di legge, e quindi il testatore sarà limitato nella disposizione, dovendo rispettare determinate regole
Ne sono un esempio la licenza taxi o l’attività commerciale di tabacchi
Esse possono essere trasferite, solo ad soggetto che abbia requisiti, e non in favore di chiunque
Per concludere, emerge come sia sempre importante avvalersi dell’informativa notarile, quando si vuole attribuire per testamento un bene avente caratteristiche così particolari
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