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Tra le diverse forme testamentarie, il Testamento Olografo è l'unica che non ha bisogno dell'intervento del Notaio
Per ricordare infatti velocemente i diversi tipi di testamento, l'olografo è quello redatto di proprio pugno dal testatore (la persona che sta redigendo il testamento), firmato e datato
Non viene consegnato al Notaio, ma viene conservato o dal testatore stesso (che ne darà notizia a una o più persone di fiducia perché ne richiedano la pubblicazione al momento della morte), da una persona di fiducia o anche da più persone (in questo caso sarà bene che le diverse redazioni siano uguali per evitare confusioni)
Il Testamento Segreto viene invece redatto dal testatore sia a mano sia con mezzi meccanici (ad esempio macchina da scrivere o computer) e viene successivamente consegnato al Notaio che, senza prenderne visione, provvede a sigillarlo e a predisporre uno specifico atto di ricevimento
Infine, il Testamento Pubblico non viene scritto direttamente dal testatore: questi infatti provvede a comunicare, alla presenza di testimoni, il proprio volere al Notaio, che provvederà a metterlo o farlo mettere per iscritto, ne darà lettura al testatore e testimoni e dunque conserverà l'atto fino alla morte del testatore, quando il testamento verrà pubblicato
Il Testamento Olografo può essere dunque redatto dal testatore in piena autonomia, senza ricorrere in alcun modo al Notaio ed ha piena validità, anche se abbiamo avuto modo di evidenziarne alcuni limiti (quali ad esempio la maggior facilità di contestazione da parte dei possibili eredi)
Lo stesso non si può però dire della sua pubblicazione: alla morte del testatore, perché il testamento abbia effettivamente valore bisogna infatti rivolgersi al Notaio in quanto la pubblicazione del Testamento Olografo è suo compito esclusivo
Su richiesta di anche una sola persona e anche di persona terza (non è necessario che si tratti di un erede diretto) il Testamento Olografo deve essere pubblicato e gli eredi potranno accettare o rifiutare l'eredità sia contestualmente all'apertura del testamento sia un secondo momento
Il testamento olografo viene pubblicato dal notaio per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni che devono avere i requisiti richiesti dalla legge notarile
Chiunque ve ne abbia interesse ne può richiedere la pubblicazione, non appena ha avuto notizia della morte del testatore
Non è possibile provvedere alla pubblicazione del testamento se il testatore sia ancora in vita
Può accadere anche che un soggetto possa avere un interesse alla pubblicazione e che sia richiesto un termine per la pubblicazione al tribunale nel luogo dove si è aperta la successione, ossia al tribunale dell’ultimo domicilio del testatore
Le cose possono dunque sembrare molto semplici, ma, come spesso accade, la realtà non è mai scevra da possibilità alternative
Vi sono infatti alcuni casi particolari che sarà bene prendere in considerazione
Primo caso: il Testamento Olografo è stato consegnato al Notaio dal testatore
Il Notaio dovrà dunque obbligatoriamente pubblicarlo? No, il Notaio è tenuto a informare i possibili eredi dell'esistenza di questo testamento, su loro richiesta (anche di uno solo) il testamento verrà pubblicato
Secondo caso: gli eredi non vogliono pubblicare il testamento, è possibile? Sì, con specifico atto scritto - in particolare quando sono coinvolti beni immobili - tutti i coeredi possono decidere di fronte al Notaio di non procedere con la pubblicazione del testamento
Quando si parla di pubblicazione del testamento nell’immaginario collettivo si pensa ad una pubblicazione reale su portali di pubblica consultazione che possano essere siti internet o riviste ufficiali
In realtà la pubblicazione determina solo la registrazione nel Registro Generali dei testamenti
Per la pubblicazione del testamento non è necessario che siano presenti tutti gli eredi, basta semplicemente che una persona si rechi dal notaio per la pubblicazione del testamento, che non necessariamente sia nominato erede all’interno del documento
Naturalmente per l’accettazione dell’eredità dovranno essere presenti tutti gli eredi, ma non deve per forza essere contestuale alla pubblicazione dell’olografo
Il registro generale dei testamenti serve per rendere noto a tutti, quindi pubblico, che una persona ha fatto testamento in Italia o anche all’estero
Infatti questo tipo di registro opera per tutti quegli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Basilea
È un registro a cui tutti possono accedere e non bisogna avere un interesse specifico affinchè si possa consultare
La pubblicazione del testamento olografo è importante per rendere pubbliche le volontà del testatore
Essa rappresenta il presupposto per l’esecuzione delle disposizioni testamentarie
Il testatore con il testamento potrebbe anche decidere di regolare dei rapporti pendenti che aveva in vita: si pensi al caso i cui aveva dei debiti con una persona e per estinguerli lascia una somma di denaro per testamento
Solo a seguito della pubblicazione dal notaio per atto pubblico potrà pretendersi la corretta esecuzione delle disposizioni testamentarie
Può accadere che gli eredi alla morte del testatore non siano intenzionati a pubblicare il testamento nonostante il suo ritrovamento
Ci si interroga su quali siano i motivi che possano spingere alla mancata pubblicazione del testamento del defunto
In primo luogo può succedere che gli eredi siano già al corrente del contenuto del testamento e vogliano evitare delle spese di pubblicazione del testamento olografo dal notaio
Altre volte invece può accadere che gli eredi una volta ritrovato il testamento non vogliano assecondare le volontà del testatore e procedere alla divisione del patrimonio secondo le loro volontà, disattendendo i desideri del de cuius
Altri casi in cui gli eredi decidano di non pubblicare il testamento è perché la volontà del proprio caro rispetti proprio quanto espresso dalla legge
Si pensi al caso in cui una persona lasci solo due figli, senza coniuge, e la volontà del testatore espressa nel testamento olografo sia proprio quella di nominare eredi in parti uguali i soli due figli
Si tratta di una scelta non prudente
In tali casi è sempre opportuno affidarsi a un notaio, tecnico del settore, esperto in tale materia, per trovare la soluzione più consona alle proprie esigenze
È opportuno precisare che nel caso si sia in un possesso di un testamento che non si voglia pubblicare non è possibile distruggerlo, sopprimerlo o alterarlo
L’eventuale distruzione al posto della sua pubblicazione rappresenta un reato
Per la pubblicazione del testamento olografo dal notaio occorre consegnare al pubblico ufficiale una serie di documenti
Tra questi vi sono:
Quando si pubblica un testamento olografo dovranno essere affrontati dei costi
Tra questi rientrano innanzitutto il pagamento dell’imposta di bollo, dell’imposta di registro
Naturalmente bisogna contemplare anche gli onorari notarili
Nel caso in cui contestualmente alla pubblicazione del testamento olografo vi sia l’accettazione dell’eredità, i costi tenderanno a salire perché in quel caso si aggiungeranno anche le spese di registrazione e trascrizione dell’atto
Gli eredi sono tenuti in egual misura al pagamento della pubblicazione del testamento olografo dal notaio
Naturalmente può accadere che uno solo degli eredi paghi il notaio per l’intero importo richiesto, comprensivo delle spese sopracitate e che in un momento successivo potrà rivalersi nei confronti degli altri eredi (si parla infatti di responsabilità solidale)
Può accadere che una persona si rechi dal notaio per far sì che il testamento venga pubblicato, ma che non sia il reale beneficiario del testamento
In questi casi il notaio informerà coloro che sono stati nominati eredi e i legatari della presenza di un testamento in loro favore affinchè possano beneficiare delle ultime volontà del testatore
Nella maggior parte dei casi viene inviata una lettera raccomandata di cui si allega una copia dell’avvenuta pubblicazione del testamento
Non esistono delle leggi che impongano un particolare tipo di modalità
È proprio per questo che dipende dalle modalità con cui il notaio ritenga opportuno di agire
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