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I soggetti incapaci sono coloro che non hanno la capacità di agire e sono sprovvisti della possibilità di poter gestire e disporre determinate situazioni giuridiche
Il legislatore prevede dei requisiti per poter definire dei soggetti come incapaci e, in particolare, dispone delle tutele nei loro confronti per far sì che non siano danneggiati e siano quindi protetti da eventuali estorsioni e raggiri
A seconda della gravità, esistono diversi tipi di incapacità di agire
L’incapacità di agire può essere assoluta o relativa
Nell’ambito dell’incapacità assoluta rientrano gli interdetti e i minori
In questo caso non potranno compiere nessun atto se non a mezzo del legale rappresentante e con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente
Si pensi all’acquisto di una casa da un interdetto
Nell’ incapacità relativa rientrano gli inabilitati ed in questo caso in particolare, per gli atti di straordinaria amministrazione che potrebbero pregiudicare la posizione dell’incapace, è necessaria l’assistenza e le autorizzazioni
È sempre più diffusa la volontà da parte del legislatore di fornire degli istituti giuridici che siano finalizzati all’assistenza e alla cura degli incapaci, in particolar modo degli interdetti e degli inabilitati
Il nostro ordinamento prevede una disciplina specifica contenuta nell’art
692 del codice civile e seguenti
Si tratta della cosiddetta sostituzione fedecommissaria con cui il testatore impone a un soggetto interdetto nominato erede con testamento l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni oggetto dell’eredità ad un’altra persona o all’ente che ne ha avuto cura
Questo tipo di disposizione testamentaria ha una funzione essenzialmente assistenziale
Lo scopo è quello di incentivare alla cura dei soggetti dichiarati incapaci
Se, infatti, il soggetto non avrà avuto cura dell’interdetto, non è previsto alcun diritto in suo favore
Il problema principale è comprendere come costruire nel proprio testamento una volontà del genere per far sì che l’interdetto sia tutelato
È necessario innanzi tutto prevedere due autonome disposizioni, una a favore del soggetto incapace, l’interdetto e una a favore della persona o dell’ente che si prenderà cura
In secondo luogo, è opportuno far emergere che i soggetti sopra nominati non siano da considerarsi eredi contemporaneamente, ma uno successivo all’altro, altrimenti si otterrebbe un effetto che è vietato dal legislatore
Infine, come ultimo requisito, è necessario precisare che si imponga un obbligo di conservare per restituire a carico del soggetto interdetto
Si è sempre molto discusso su come possa inquadrarsi i diritti che ha l’interdetto
Può essere definito come un vero o proprietario dei beni se dovrà restituirli alla sua morte?
A tal proposito molti orientamenti, anche discordanti, si sono diffusi in merito
Infatti, secondo alcuni il diritto che ha l’interdetto sui beni a lui assegnato per testamento è equiparabile a un diritto di usufrutto, ossia a un diritto temporaneo sui beni in cui non può modificarne la destinazione economica
Altri, invece, ritengono che sia una sorta di proprietà temporanea, in quanto alla sua morte i beni dovranno essere restituiti
Il soggetto che dovrà prendersi cura dell’interdetto è individuato dal legislatore in una persona fisica o un ente (che può essere anche privato o di fatto) che sotto la vigilanza del tutore (il rappresentante legale dell’interdetto) si prenda cura dell’interdetto
Secondo alcuni il testatore non potrebbe indicare con precisione chi si prenda cura dell’interdetto, in quanto solo in un momento successivo potrà realmente comprendersi chi si sia preso cura del soggetto
Secondo altri, invece, non esiste alcun impedimento per il testatore di individuare un soggetto determinato
Affidarsi ai consigli del notaio è la migliore soluzione
Non è espressamente previsto dal legislatore in cosa consiste “il prendersi cura”
Tuttavia, si ritiene che in quest’ambito rientrino sia l’assistenza morale, che materiale
Si tratta di un vero e proprio obbligo a cui dovrà attenersi il soggetto in quanto rappresenta un requisito necessario per poter in un momento successivo ottenere i suoi beni
Nel caso in cui soggetto che dovrà prendersi cura muoia prima dell’interdetto, tutto il patrimonio dell’interdetto incapace è devoluto in favore dei suoi successori legittimi, ossia di chi succederebbe allo stesso, secondo quanto previsto dalla legge
Può accadere, però, che prima della sentenza che abbia dichiarato l’interdizione, il soggetto incapace abbia lasciato un testamento
In questo caso l’eredità dell’interdetto sarà devoluta secondo quanto stabilito nel testamento
L’istituto giuridico sopra riportato e la sua relativa disciplina non possono applicarsi ad altri casi
Nel caso in cui un soggetto abbia delle menomazioni, ma non sia stato dichiarato interdetto con sentenza del tribunale, non è possibile estendere questa specifica disciplina, in quanto è ritenuta un caso a carattere eccezionale
Il medesimo risultato, senza incorrere in violazione della legge, potrebbe essere raggiunto con l’istituzione ereditaria di due soggetti, ossia quello affetto da menomazione e quello che si prenderà cura dello stesso, attribuendo al primo il diritto di usufrutto vitalizio su determinati beni e al secondo il diritto di nuda proprietà
In questo modo alla morte del soggetto menomato, il secondo istituito sarà pieno proprietario del bene
Può anche accadere che il testatore imponga all’istituito interdetto l’obbligo di restituire solo quanto è presente alla morte del testatore
Rappresenta, quindi, una sfaccettatura della disciplina sopra esposta
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