Tutelare l’interdetto con il testamento dal notaio
- Chi sono i soggetti incapaci
- Tutela degli interdetti
- La tutela degli interdetti con il testamento
- Requisiti per una volontà attuabile dopo la morte
- Il soggetto che dovrà prendersi cura dell’interdetto
- è possibile applicare questa disciplina se non c’è stata la sentenza di interdizione?
- I diversi tipi di incapacità di agire
- Qual è la funzione di una previsione del genere?
- Che diritti ha l’istituito erede interdetto?
- è possibile individuare per testamento un soggetto specifico?
- I compiti del soggetto che dovrà prendersi cura dell’interdetto
- Cosa accade se il soggetto che dovrà prendersi cura muoia prima dell’interdetto?
Chi sono i soggetti incapaci
I soggetti incapaci sono coloro che non hanno la capacità di agire e sono sprovvisti della possibilità di poter gestire e disporre determinate situazioni giuridiche. Il legislatore prevede dei requisiti per poter definire dei soggetti come incapaci e, in particolare, dispone delle tutele nei loro confronti per far sì che non siano danneggiati e siano quindi protetti da eventuali estorsioni e raggiri.
I diversi tipi di incapacità di agire
A seconda della gravità, esistono diversi tipi di incapacità di agire.
L’incapacità di agire può essere assoluta o relativa. Nell’ambito dell’incapacità assoluta rientrano gli interdetti e i minori. In questo caso non potranno compiere nessun atto se non a mezzo del legale rappresentante e con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. Si pensi all’acquisto di una casa da un interdetto.
Nell’ incapacità relativa rientrano gli inabilitati ed in questo caso in particolare, per gli atti di straordinaria amministrazione che potrebbero pregiudicare la posizione dell’incapace, è necessaria l’assistenza e le autorizzazioni.
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Tutela degli interdetti
È sempre più diffusa la volontà da parte del legislatore di fornire degli istituti giuridici che siano finalizzati all’assistenza e alla cura degli incapaci, in particolar modo degli interdetti e degli inabilitati.
La tutela degli interdetti con il testamento
Il nostro ordinamento prevede una disciplina specifica contenuta nell’art.692 del Codice Civile e seguenti. Si tratta della cosiddetta sostituzione fedecommissaria con cui il testatore impone a un soggetto interdetto nominato erede con testamento l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni oggetto dell’eredità ad un’altra persona o all’ente che ne ha avuto cura.
Qual è la funzione di una previsione del genere?
Questo tipo di disposizione testamentaria ha una funzione essenzialmente assistenziale. Lo scopo è quello di incentivare alla cura dei soggetti dichiarati incapaci. Se, infatti, il soggetto non avrà avuto cura dell’interdetto, non è previsto alcun diritto in suo favore.
Requisiti per una volontà attuabile dopo la morte
Il problema principale è comprendere come costruire nel proprio testamento una volontà del genere per far sì che l’interdetto sia tutelato.
È necessario innanzi tutto prevedere due autonome disposizioni, una a favore del soggetto incapace, l’interdetto e una a favore della persona o dell’ente che si prenderà cura.
In secondo luogo, è opportuno far emergere che i soggetti sopra nominati non siano da considerarsi eredi contemporaneamente, ma uno successivo all’altro, altrimenti si otterrebbe un effetto che è vietato dal legislatore. Infine, come ultimo requisito, è necessario precisare che si imponga un obbligo di conservare per restituire a carico del soggetto interdetto.
Che diritti ha l’istituito erede interdetto?
Si è sempre molto discusso su come possa inquadrarsi i diritti che ha l’interdetto. Può essere definito come un vero o proprietario dei beni se dovrà restituirli alla sua morte?
A tal proposito molti orientamenti, anche discordanti, si sono diffusi in merito. Infatti, secondo alcuni il diritto che ha l’interdetto sui beni a lui assegnato per testamento è equiparabile a un diritto di usufrutto, ossia a un diritto temporaneo sui beni in cui non può modificarne la destinazione economica.
Altri, invece, ritengono che sia una sorta di proprietà temporanea, in quanto alla sua morte i beni dovranno essere restituiti.
Il soggetto che dovrà prendersi cura dell’interdetto
Il soggetto che dovrà prendersi cura dell’interdetto è individuato dal legislatore in una persona fisica o un ente (che può essere anche privato o di fatto) che sotto la vigilanza del tutore (il rappresentante legale dell’interdetto) si prenda cura dell’interdetto.
È possibile individuare per testamento un soggetto specifico?
Secondo alcuni il testatore non potrebbe indicare con precisione chi si prenda cura dell’interdetto, in quanto solo in un momento successivo potrà realmente comprendersi chi si sia preso cura del soggetto.
Secondo altri, invece, non esiste alcun impedimento per il testatore di individuare un soggetto determinato. Affidarsi ai consigli del notaio è la migliore soluzione.
I compiti del soggetto che dovrà prendersi cura dell’interdetto
Non è espressamente previsto dal legislatore in cosa consiste “il prendersi cura”. Tuttavia, si ritiene che in quest’ambito rientrino sia l’assistenza morale, che materiale. Si tratta di un vero e proprio obbligo a cui dovrà attenersi il soggetto in quanto rappresenta un requisito necessario per poter in un momento successivo ottenere i suoi beni.
Cosa accade se il soggetto che dovrà prendersi cura muoia prima dell’interdetto?
Nel caso in cui soggetto che dovrà prendersi cura muoia prima dell’interdetto, tutto il patrimonio dell’interdetto incapace è devoluto in favore dei suoi successori legittimi, ossia di chi succederebbe allo stesso, secondo quanto previsto dalla legge.
Può accadere, però, che prima della sentenza che abbia dichiarato l’interdizione, il soggetto incapace abbia lasciato un testamento. In questo caso l’eredità dell’interdetto sarà devoluta secondo quanto stabilito nel testamento.
È possibile applicare questa disciplina se non c’è stata la sentenza di interdizione?
L’istituto giuridico sopra riportato e la sua relativa disciplina non possono applicarsi ad altri casi.
Nel caso in cui un soggetto abbia delle menomazioni, ma non sia stato dichiarato interdetto con sentenza del tribunale, non è possibile estendere questa specifica disciplina, in quanto è ritenuta un caso a carattere eccezionale. Il medesimo risultato, senza incorrere in violazione della legge, potrebbe essere raggiunto con l’istituzione ereditaria di due soggetti, ossia quello affetto da menomazione e quello che si prenderà cura dello stesso, attribuendo al primo il diritto di usufrutto vitalizio su determinati beni e al secondo il diritto di nuda proprietà.
In questo modo alla morte del soggetto menomato, il secondo istituito sarà pieno proprietario del bene.
Può anche accadere che il testatore imponga all’istituito interdetto l’obbligo di restituire solo quanto è presente alla morte del testatore. Rappresenta, quindi, una sfaccettatura della disciplina sopra esposta.
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