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Sicuramente almeno una volta sarà capitato di sentir dire che, nel nostro sistema, per trasferire beni o diritti, basta che i soggetti coinvolti esprimano il loro consenso
Il principio del consenso, però, si basa comunque su un’attestazione avente forma scritta, non essendo sufficiente una semplice dichiarazione “a voce”
Vediamo se questo vale anche per il testamento, oppure no
Prima di capire il valore che ha un testamento orale, è opportuno soffermarsi su cosa si intende con questo termine, poiché non è una cosa così scontata
Si tratta di un testamento, che viene reso in assenza di forma scritta
Per esempio, una persona, in presenza di altre, potrebbe enunciare come voler disporre dei propri beni o diritti, potrebbe fare delle istituzioni nell’eredità, o dettare altre disposizioni, da eseguire dopo la sua morte
Si parla anche di testamento nuncupativo, termine che proviene dal latino
Oltre al testamento orale, potrebbe succedere che si voglia disporre in un certo modo il proprio patrimonio, per il tempo in cui si sarà cessato di vivere
Sebbene non sia una regola, o un obbligo, rivolgersi ad un notaio per fare testamento, si tratta di una soluzione altamente consigliabile
Questo perché, da soli, si potrebbero inserire delle disposizioni o frasi ambigue, o poco chiare
Ancora, si potrebbe rischiare di fare delle attribuzioni che potrebbero rivelarsi invalide (in questo caso quindi il testamento sarebbe come se non fosse mai stato fatto)
La legge prevede diverse forme di testamento dal notaio, che possono soddisfare diverse esigenze, ma quali potrebbero essere queste esigenze? Per esempio, nel caso in cui si voglia tener segreto il contenuto di quanto scritto, ma si voglia comunque avere certezza che il documento sia adeguatamente protetto, la soluzione potrebbe essere quella di stipulare un testamento segreto
É una forma di testamento che si compone della scheda scritta dal testatore (ma eccezionalmente anche da altre persone), e del verbale redatto dal notaio al momento in cui la scheda gli viene consegnata
Invece, la forma che consente di poter beneficiare appieno dell’informativa giuridica del notaio, è il testamento pubblico
In questo modo, il testatore, non dovrà fare nient’altro che esporre la sua volontà, che verrà redatta per iscritto dal notaio stesso, nelle forme più idonee a garantirne la validità, ed in presenza di due testimoni, che, insieme al testatore, dovranno firmare l’atto
Visto quanto sopra detto, quindi, si potrebbe anche scegliere di fare testamento in maniera autonoma
La forma utilizzata è quella del testamento olografo, che per essere valido deve avere alcune caratteristiche
Deve essere scritto interamente dal testatore, che dovrà inoltre apporre sia la data in cui lo redige, e sia la sua firma alla fine delle disposizioni
La scrittura di tutto il documento deve avvenire per sua mano: questo significa che il testamento non può essere scritto da altre persone, ed inoltre deve essere dattiloscritto, proprio perché sia chiara la paternità del documento
Viceversa, non sarebbe possibile risalire al reale proprietario, nel caso di scheda scritta al computer, o con altri mezzi meccanici
Per stare sicuri che il testamento non venga distrutto o smarrito, si potrebbe scegliere di depositarlo presso lo studio di un notaio
In questo modo, una volta che si aprirà la successione, il notaio tenuto alla pubblicazione, avrà già il testamento in suo possesso
Ed ecco arrivati al fulcro della questione, ovvero se sia valido un testamento fatto oralmente
Infatti questa forma era già utilizzata ai tempi del diritto romano, e consisteva nella proclamazione solenne di particolari formule, con le quali veniva proclamato l’erede testamentario
Sebbene sia sicuramente una soluzione comoda e pratica, attuabile da tutti, purtroppo la risposta non può che essere negativa
Infatti la legge consente di scegliere fra varie forme di testamento previste, avvalendosi o meno della figura del notaio per la sua redazione, ma non permette che possa esistere un testamento privo della forma scritta
Questo perché, così come avviene per altri tipi di trasferimenti senza corrispettivo, come le donazioni, l’intento espresso oralmente potrebbe rappresentare un impegno poco serio, da parte di un potenziale testatore
Oltre ciò, anche i soggetti presenti, ad una potenziale proclamazione, potrebbero aver capito male, potrebbero aver frainteso le parole del testatore, e questo potrebbe rappresentare sicuramente un problema in futuro
In ambito contrattuale vige la regola che il negozio nullo (cioè colpito da vizi tali che non consentono che produca efficacia) non può essere sanato, eccetto espressa ipotesi di legge (come per esempio avviene per la nullità urbanistica)
Ciò significa che la nullità, salvo eccezioni, non c’è rimedio
Nell’ambito del testamento non è così: proprio perché si vuole dare importanza a quanto stabilito dal testatore, anche se in una forma non idonea ad essere efficace, il negozio nullo può essere sanato, mediante apposita disposizione scritta o comportamenti inequivoci degli eredi o altri soggetti aventi diritto
Quanto detto vale per il testamento affetto da nullità
Tuttavia, sebbene ci siano anche opinioni contrarie che lo ritengono possibile, dando prevalenza alla volontà del defunto, bisogna chiarire che il testamento orale non può essere sanato in nessun modo (né con dichiarazioni espresse, né con fatti concludenti)
E questo perché non si tratterebbe di testamento nullo, bensì di testamento da considerare come proprio inesistente, in quanto mancante del requisito necessario della forma scritta
A maggior ragione una simile conclusione risulta condivisibile, se si ragiona in un altro ambito, e si immagini un potenziale trasferimento di una casa fatto solo oralmente fra le parti
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