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A volte, dopo l’accettazione dell’eredità (espressa, tacita o beneficiata che sia), si può riscontrare l’esigenza di vendere uno o più beni che ormai fanno parte del proprio patrimonio personale
La vendita dei beni ereditari è quindi un atto di straordinaria amministrazione che si richiede e si stipula davanti al notaio e che è volto all’ottenimento di un’autorizzazione giudiziale che consenta tale vendita
Il giudice competente è quello del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, o, per meglio dire, del luogo dell’ultimo domicilio del defunto
Mentre la vendita di beni ereditari attiene sostanzialmente al trasferimento di singoli cespiti che sono stati acquisiti dall’erede, per quanto riguarda la vendita di eredità il contratto comprenderebbe tutti i beni facenti parte dell’asse ereditario, anche quelli non conosciuti dall’erede venditore, e che si estende a tutti i rapporti attivi e passivi facenti parte dell’eredità
Quest’ultimo, di fatto, si potrebbe qualificare come un contratto aleatorio, in quanto chi acquista assume su di sé il rischio che all’interno dell’asse i beni possano essere di valore inferiore rispetto a quello previsto al momento della contrattazione
L’aleatorietà consiste proprio nell’incertezza obiettiva sul contenuto dell’eredità
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Per vendere un bene ereditario o comunque per compiere qualsiasi altro atto di straordinaria amministrazione, l'erede deve rivolgersi al tribunale competente al fine di ottenere la relativa autorizzazione
Questa operazione si rende necessaria al fine di non perdere il vantaggio dell’accettazione con beneficio d’inventario, e anche per preservare il patrimonio ereditario da indebiti trasferimenti volti a sottrarre certe garanzie ai creditori ereditari
Ne consegue che sono da ricomprendere nell’ambito degli atti di straordinaria amministrazione tutti quegli atti per i quali l’ordinamento richiede l’autorizzazione giudiziale (il riferimento è quindi agli artt
320, 374 e 375 c
c
)
Ugualmente sono da considerare atti di straordinaria amministrazione tutti quegli atti che producono effetti analoghi
Un altro modo, altrettanto utile, per individuare la straordinarietà dell’atto, e per capire quando occorra l’autorizzazione giudiziale, è la natura dell’atto in relazione agli effetti prodotti: pertanto sarà necessaria l’autorizzazione giudiziale quando l’atto da compiere incide sul capitale e, pertanto, modifica la consistenza patrimoniale del soggetto che lo deve compiere
Sembra logico ritenere che possa essere il Notaio a individuare il giudice competente al rilascio dell’autorizzazione
Il criterio distintivo, senza grossi dubbi, risiede nella natura ereditaria o meno del bene da vendere
Infatti, la competenza spetterà al giudice delle successioni qualora la fase ereditaria non sia ancora conclusa, mentre invece, la competenza ad autorizzare la vendita spetterà al giudice degli incapaci, sulla base delle disposizioni legali, qualora la fase ereditaria si sia conclusa, e il bene sia stato definitivamente acquisito dall’erede
Qualora un bene venga venduto senza l’autorizzazione giudiziale, l’erede decadrà dal beneficio di inventario, ai sensi dell’art
493 c
c
; pertanto, vendendo un bene (anche mobile) senza autorizzazione o compiendo qualsiasi altro atto di straordinaria amministrazione, il soggetto diviene erede puro e semplice e risponde dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale
La stessa sanzione si applica anche se sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o dispone di questi senza la suddetta autorizzazione e senza osservare le forme prescritte dagli artt
747 e 748 c
p
c
L’attività del Notaio si ricollega sostanzialmente al suo ruolo di libero professionista e di pubblico ufficiale, che come sempre è soggetto terzo e imparziale
La competenza in ordine al ricorso di volontaria giurisdizione (quando sono coinvolti minori o incapaci) è da considerarsi fondamentale ai fini della scelta del giudice competente
Qualora il Notaio sia incaricato di procedere a questo adempimento preliminare, è dovuto il relativo compenso previsto dalla legge
È da precisare che il Notaio potrà presentare il ricorso di cui si è detto poc’anzi se è stato incaricato di procedere anche alla stipula di un atto per il quale è necessaria l’autorizzazione giudiziale alla vendita, e quindi, se si tratta di vendita di beni immobili o mobili che siano oggetto di eredità accettata con beneficio di inventario
Ciononostante, il pubblico ufficiale incaricato della stipula potrebbe presentare ricorso presso qualunque autorità giudiziaria, senza che ciò di per sé comporti una violazione del principio di territorialità connesso alla competenza notarile
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Si pone poi un problema non secondario: e se uno dei beni ereditari non è ancora stato apporzionato/diviso ma viene comunque venduto che succede?
Fino a quando non viene effettuata la divisione, la comunione ereditaria perdura tra gli eredi e ciascuno è titolare solo di una quota di quel bene
Il singolo, comunque, non può disporre dei singoli beni, in quanto la proprietà non risulta ancora assegnata individualmente e quindi potrebbe anche non rientrare nella sua quota ereditaria al momento della divisione
Per lo stesso motivo, il coerede non può ottenerne una quota “ideale”, in proporzione alla propria quota di eredità: solo a seguito dell’assegnazione individuale, esso cessa di far parte della massa comune da dividere
Si tende dunque a ritenere che la vendita di un bene che ancora appartenga a più eredi in comunione non sia efficace per quanto riguarda il suo trasferimento al potenziale acquirente, ancorché il contratto non sia invalido
Gli effetti legati al passaggio di proprietà si verificherebbero solo qualora avvenisse una divisione di quel bene tra gli eredi
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