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La legge 266/2005, entrata in vigore il primo gennaio 2006, ha introdotto il cosiddetto prezzo-valore, la cui disciplina deroga al generale criterio di determinazione della base imponibile in rapporto al valore del bene o diritto trasferito (art. 43 TUR) e permette alle parti di dichiarare il prezzo effettivamente convenuto in rapporto al trasferimento immobiliare pagando le imposte sul valore catastale rivalutato.
Opera, in tal senso, il meccanismo della valutazione automatica (art. 52 TUR): “non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore al valore catastale”.
Che cosa si intende per “valutazione automatica”? In poche parole, ci si riferisce al fatto che, dichiarando in atto il reale prezzo concordato e versato dalle parti, non sarà necessario un accertamento di valore da parte dell’Agenzia delle entrate, sottraendosi quindi a controlli tributari costanti e gravosi.
Lo scopo è quello di garantire una certa trasparenza sia nella contrattazione immobiliare che nel prelievo fiscale, facendo conseguentemente emergere tutte le “transazioni sommerse”.
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I requisiti per godere dei benefici conseguenti all’applicazione del prezzo-valore si deducono dall’art. 1, comma 497, della Legge. È, dunque, necessario che:
Non si applicherà il sistema del prezzo-valore nelle seguenti ipotesi:
Nei primi quattro casi elencati, si applicano regimi diversi, tenendo conto del valore dei beni o diritti trasferiti e dei soggetti interessati.
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Il meccanismo del prezzo-valore vale anche per chi acquista una seconda o terza abitazione, che non rientra dunque nella cosiddetta “agevolazione prima casa”, e, nonostante debba pagare le imposte secondo il regime ordinario di tassazione, costui potrà chiedere che le imposte vengano pagate tenendo conto del valore catastale dell’immobile, e ciò consente un risparmio non da poco.
Infine, i vantaggi fiscali accordati ai contribuenti sono i seguenti:
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Di alcuni obblighi delle parti, in particolar modo dell’acquirente, durante la stipula, abbiamo avuto modo di parlare nei paragrafi precedenti.
Oltre all’obbligo di dichiarare in atto di voler accedere alla disciplina del prezzo-valore e di indicare il reale corrispettivo versato, vi è l’obbligo, per entrambi i contraenti, di indicare in modo specifico le modalità di pagamento del prezzo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si elencano:
È importante attenersi anche a questi precetti per non incorrere in sanzioni amministrative, nell’accertamento di valore (con conseguente esclusione dal beneficio del prezzo-valore) o, nei casi più gravi, in responsabilità penali.
[1] Sul significato di “base imponibile”, clicca qui.[2]La pertinenza, ai sensi dell’art. 817 c.c., è un bene mobile o immobile destinato a ornamento o strumento di migliore fruizione di un altro: ad esempio, il garage.[3] Sul significato di “rendita catastale”, clicca qui.
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 116/2005/T, Finanziaria 2006 - La nuova disciplina tributaria delle cessioni di immobili abitativi ai fini delle imposte indirette (prezzo-valore), in Comm. Trib., 2006; FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO (estensore Simone Ghinassi), La base imponibile nei trasferimenti immobiliari: il sistema del c.d. prezzo-valore; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 133-2015/T, Analisi ed interpretazione evolutiva della regola “prezzo-valore”: dalla forma alla “sostanza”, in Studi Trib., 2015; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (estensore Petrelli), Istanza per l'attribuzione di rendita catastale e termine per la richiesta dell'imposta complementare (13 gennaio 2005), in CNN Strumenti; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (estensore Adriano Pischetola), Studio n. 117/2006/T, I limiti ai poteri di rettifica dell'amministrazione finanziaria e valutazione catastale 'automatica' dopo il 'Decreto Bersani' n. 223/2006, in Riv. Studi e materiali CNN, 2006.
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