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L’atto notorio -detto anche atto di notorietà- è un atto pubblico, compiuto dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente a riceverlo, col quale una o più persone attestano, sotto giuramento e alla presenza di due testimoni, che determinati fatti sono a loro conosciuti e sono effettivamente avvenuti.
Questo atto viene redatto su richiesta dell’interessato e costituisce una prova legale sulla provenienza del/i dichiarante/i davanti al pubblico ufficiale. Non ha, invece, alcun valore legale il contenuto delle dichiarazioni rese.
I testimoni di fronte ai quali si riceve la dichiarazione oggetto dell’atto notorio devono, oltre che essere estranei al richiedente (cioè non parenti o affini):
Come si è detto, non solo il notaio è competente a ricevere l’atto, ma anche altri pubblici ufficiali, come il cancelliere del Tribunale.
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Il documento in questione è utile soprattutto quando si deve regolare l’apertura della successione alla morte di una certa persona, cioè al fine di individuare precisamente chi sono gli eredi o i beneficiari dell’eredità, il modo in cui l’eredità testamentaria sarà devoluta ed i rapporti tra il defunto e gli eredi chiamati all’eredità. A questo proposito, viene richiesto dagli istituti bancari allo scopo di rilasciare agli eredi “la certificazione attestante i rapporti bancari facenti capo al defunto” e svincolare le somme ereditarie, purché vengano presentati:
va qui precisato che la procedura richiede di attendere almeno 10 giorni dalla sua pubblicazione per essere sicuri che il testamento non è stato impugnato.
È possibile rivolgersi ad un notaio o al cancelliere del Tribunale (sezione: volontaria giurisdizione), dato che hanno funzioni equivalenti. La spesa da sostenere, in caso si opti per il notaio, è leggermente superiore ma molto più veloce rispetto a quella del Tribunale.
Per avere più informazioni sulla spesa da sostenere ai fini del rilascio dell’atto notorio, chiedi al Notaio anche tramite questo portale.
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All’atto pubblico di cui abbiamo parlato può essere preferita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che viene resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con la quale si attestano una serie di qualità personali, situazioni o fatti avvenuti o a conoscenza del dichiarante (negli atti, per esempio, sono inserite sotto dichiarazione le modalità di pagamento relative alla compravendita e alla mediazione).
Sempre ai sensi del citato D.P.R., la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ha la stessa validità temporale degli atti pubblici che sostituiscono, e produce i suoi effetti solo nei confronti della pubblica amministrazione, non anche tra i privati.
Infatti, essa si rende necessaria quando si deve entrare in contatto con la pubblica amministrazione o con un privato (ad esempio una banca).
Dunque, la differenza più evidente, se paragonata all’atto notorio, è che non si tratta di un atto pubblico, ma può essere richiesta anche ad esercenti o gestori di pubblici servizi, allegando la necessaria documentazione.
Tale dichiarazione va sottoscritta personalmente dall’interessato su carta libera e con la relativa marca da bollo. Può essere depositata direttamente al dipendente dell’ufficio insieme a copia fotostatica (non autenticata) di un documento d’identità, oppure inviata tramite email e corredata da firma digitale o dalla cosiddetta carta d'identità elettronica, se il sottoscrittore ne è munito.
Può essere presentata, oltre ovviamente che dai cittadini italiani che ne abbiano interesse, anche da soggetti cittadini dell’Unione Europea. Invece, gli stranieri possono solo autocertificare dati e fatti verificabili presso uffici pubblici o pubblici ufficiali italiani.
Per quanto riguarda il soggetto interessato a sottoscrivere la dichiarazione, è fondamentale che sia al corrente delle sanzioni e/o delle responsabilità penali in cui può rischiare di imbattersi se le dichiarazioni rese si rivelano false.
La clausola che spesso viene inserita nell’atto notarile così recita:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 22, D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006 e dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, le parti da me Notaio ammonite delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevoli del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, ...
Sono quindi applicabili, in caso di falsa attestazione di dati o fatti davanti al pubblico ufficiale, le sanzioni penali che consistono nella reclusione fino a due anni.
Non sono esenti da responsabilità neanche i pubblici ufficiali. In particolare, colui che, avendone il dovere, rifiuta di ricevere la dichiarazione sostitutiva o altri documenti appositamente presentati dall’interessato, quando sussistono i requisiti di validità, incorre nel reato di “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione” disciplinato dall’art. 328 c.p.
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L’atto notorio, in quanto atto pubblico, sembra soggiacere all’obbligo di registrazione in termine fisso (cioè pari a euro 200), con la conseguente applicazione dell’imposta prevista. Sembra invece esente da questo regime l’autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio, in ragione dell’esigenza di semplificazione e trasparenza documentale.
Inoltre, non sono soggetti a trascrizione gli atti destinati agli istituti di credito al fine di certificare i rapporti bancari col defunto al momento dell’apertura della successione, rientrando nel novero degli atti a cui si applica l’imposta di successione.
È buona norma recarsi allo sportello della banca e chiedere informazioni al riguardo. Se è necessario l’atto notorio, bisognerà procurarsi innanzitutto questo documento, con le modalità prima spiegate (redazione da parte del notaio o del cancelliere), poi allegare tutta la documentazione richiesta affinché la banca possa rilasciare il certificato che attesta la presenza delle somme ereditarie e ne legittima lo svincolo a favore degli eredi. Tale certificato sarà poi allegato alla dichiarazione di successione per il deposito presso l’Agenzia delle Entrate, richiedendo copia conforme per la banca.
[1] Citando CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 73/2003/T, L’obbligo di registrazione dell’atto di notorietà, in Comm. Trib., 2003
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