Documenti per la dichiarazione di successione

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La regolamentazione delle successioni in Italia segue regole e leggi precise. Il limite più importante alle disposizioni di ultima volontà riguarda le cosiddette quote legittime: a differenza di quanto erroneamente si potrebbe pensare, infatti, non è possibile disporre in toto dei propri averi al momento della propria morte, in quanto vi sono delle persone (nello specifico coniuge e figli) che hanno diritto a ottenere una determinata quota dei nostri beni. Una volta rispettate queste quote, la restante parte di ciò che è in nostro possesso può invece essere destinata come preferiamo: certo, è sempre possibile disporre dei propri beni anche in modo che ledano queste quote legittime, ma dovremo essere consapevoli che se i nostri eredi legittimi decidessero di impugnare il nostro testamento, avrebbero a disposizione gli strumenti legali per farlo. video

Le forme testamentarie sono diverse e non tutte prevedono per legge l'intervento di un Notaio: in ogni caso, avvalersi di una consulenza notarile può essere utile per evitare i problemi derivanti dalla lesione delle quote legittime e, quindi, per scongiurare il rischio di future battaglie legali tra eredi. Inoltre il Notaio potrà aiutarci a scrivere le nostre volontà in modo che siano chiare, complete e incontrovertibili: in questo modo saremo sicuri che non vi saranno incomprensioni o dubbi nel momento al momento dell'apertura dell'eredità.

Quali sono gli step previsti e quali documenti servono al Notaio per la Successione?

La cd dichiarazione di successione, nella quale vengono indicati gli eredi e i beni che passano in eredità, rende effettiva l'apertura della successione. A questo punto gli eredi dovranno accettare (o rifiutare) l’eredità. L’accettazione può essere esplicita o anche tacita, quando gli eredi – pur non avendo rilasciato alcuna dichiarazione in proposito – di fatto utilizzano i beni oggetto di eredità. Uno dei motivi per cui gli eredi potrebbero decidere di rinunciare all’eredità è se il defunto aveva contratto dei debiti in vita superiori al valore dei beni. L’eredità deve essere accettata o rifiutata nella sua totalità e non è possibile accettarne solo una parte: se vi fossero dei dubbi riguardo l’effettiva consistenza dei beni del defunto e la sua situazione finanziaria, vi è la possibilità di accettazione con beneficio di inventario, che consente agli eredi di rispondere dei debiti del defunto solo nel limite dei beni che fanno parte dell’eredità stessa, senza mettere in gioco il proprio patrimonio personale.

Riepiloghiamo ora quali sono le tipologie di testamento che abbiamo a nostra disposizione e quali richiedono o meno l’intervento del Notaio. Probabilmente la più comune è il Testamento Olografo: questo documento deve essere scritto a mano e di proprio pugno dalla persona, essere firmato in calce e riportare la data di redazione. Se i primi due requisiti sono fondamentali, pena la nullità del documento, la data non comporta l’annullamento del testamento, ma è fortemente consigliato riportarla. Se vi fossero infatti più versioni del documento la data servirebbe a stabilire qual è quella più recente (e, dunque, quella valida). Inoltre, se dovesse intervenire una sentenza di incapacità, sarà necessario accertarsi che il testamento sia stato scritto in data precedente. I vincoli della scrittura e della firma a mano sono invece irrinunciabili in quanto è necessario essere sicuri che il documento riporti davvero le volontà della persona: per questo stesso motivo la scrittura e la sottoscrizione devono avere carattere di riconoscibilità, cioè devono poter essere riconosciuti come quelle abituali della persona. La necessità della presenza di queste caratteristiche è dovuta al fatto che si tratta dell’unica forma testamentaria che non richiede la presenza di un Notaio. Per lo stesso motivo, sarà bene consegnare una o più copie (tutte scritte a mano) del documento a persone di fiducia perché lo rendano pubblico al momento della nostra morte e/o lasciarlo in un luogo dove possa essere facilmente rinvenuto.

La forma alternativa è il Testamento Pubblico: reso di fronte al Notaio, alla presenza di due testimoni. Il Notaio provvederà a trascrivere le volontà della persona, che dovrà poi sottoscrivere il documento insieme ai testimoni e al Notaio stesso. Tutti i presenti sono tenuti al vincolo della riservatezza: se quella del Notaio sarà però certa, in quanto norma di deontologia professionale, nessuno potrà garantire che lo stesso faranno i due testimoni. testamento per successione Il Testamento Pubblico ha il vantaggio di consentirci di ottenere informazioni preziose da parte del Notaio: anche se questi non potrà naturalmente in nessun modo tentare di modificare o influenzare le nostre volontà, può invece dare tutte le indicazioni necessarie nel caso in cui si stiano ledendo le quote legittime e per far sì che le nostre volontà siano chiare e non sollevino alcun dubbio. Per questo stesso motivo il Notaio potrà rivolgerci tutte le domande e ottenere tutti i chiarimenti necessari a garantire la trasparenza dello scritto. Sarà il Notaio, una volta venuto a conoscenza della nostra morte, a rendere pubblico il testamento informandone i parenti che gli sarà possibile rintracciare.

La terza forma testamentaria che regola le successioni è il Testamento Segreto. Anche questa forma prevede l’intervento di un Notaio e dei testimoni. A differenza del testamento pubblico, quello segreto viene consegnato al Notaio direttamente dalla persona che sta esprimendo le sue volontà. Il Notaio provvederà dunque a sigillarlo, a scrivervi in un apposito cartiglio tutte le formalità necessarie e a conservarlo per renderlo pubblico a seguito della morte. Seppure il valore legale di questa forma testamentaria abbia una forza paragonabile a quella del Testamento Pubblico, il Notaio non può in questo caso dare alcuna indicazione sulla redazione dello stesso o sulla violazione di specifiche norme. Potrebbe dunque essere buona cosa chiedere una consulenza notarile preliminare in caso si avessero dei dubbi in proposito, così da essere certi che le nostre ultime volontà possano essere rispettate.

Questo promemoria ha finalità puramente indicativa e non esaustiva: ogni pratica può presentare documenti aggiuntivi in base al caso specifico. Non costituisce consulenza notarile né un elenco ufficiale e non sostituisce in alcun modo il parere di un notaio. NotaioFacile non risponde della correttezza o dell'aggiornamento dei contenuti riportati, data la frequente evoluzione della normativa in materia. NotaioFacile (Easy Web Service S.r.l.) è la piattaforma di riferimento in Italia per i preventivi notarili dal 2012.

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