Cos’è l’atto notorio?
- Quando e come si produce l’atto notorio?
- Dove si richiede l’atto notorio?
- La dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Chi può presentare la dichiarazione sostitutiva?
- L’obbligo di registrazione
- Come capire se serve l’atto notorio o è sufficiente la dichiarazione sostitutiva?
L’atto notorio -detto anche atto di notorietà- è un atto pubblico, compiuto dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente a riceverlo, col quale una o più persone attestano, sotto giuramento e alla presenza di due testimoni, che determinati fatti sono a loro conosciuti e sono effettivamente avvenuti.
Questo atto viene redatto su richiesta dell’interessato e costituisce una prova legale sulla provenienza del/i dichiarante/i davanti al pubblico ufficiale. Non ha, invece, alcun valore legale il contenuto delle dichiarazioni rese.
I testimoni di fronte ai quali si riceve la dichiarazione oggetto dell’atto notorio devono, oltre che essere estranei al richiedente (cioè non parenti o affini):
- aver compiuto diciotto anni;
- avere la capacità di agire;
- essere cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
- non essere interessati all’atto.
Come si è detto, non solo il notaio è competente a ricevere l’atto, ma anche altri pubblici ufficiali, come il cancelliere del Tribunale.
Quando e come si produce l’atto notorio?
Il documento in questione è utile soprattutto quando si deve regolare l’apertura della successione alla morte di una certa persona, cioè al fine di individuare precisamente chi sono gli eredi o i beneficiari dell’eredità, il modo in cui l’eredità testamentaria sarà devoluta ed i rapporti tra il defunto e gli eredi chiamati all’eredità. A questo proposito, viene richiesto dagli istituti bancari allo scopo di rilasciare agli eredi “la certificazione attestante i rapporti bancari facenti capo al defunto” e svincolare le somme ereditarie, purché vengano presentati:
- CARTA D’IDENTITÀ E CODICE FISCALE DEI TESTIMONI;
- CARTA D’IDENTITÀ E CODICE FISCALE DEGLI EREDI;
- CERTIFICATO DI MORTE E CODICE FISCALE DEL DEFUNTO (de cuius);
- COPIA AUTENTICA DEL VERBALE DI PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO (se esistente);
va qui precisato che la procedura richiede di attendere almeno 10 giorni dalla sua pubblicazione per essere sicuri che il testamento non è stato impugnato.
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Dove si richiede l’atto notorio?
È possibile rivolgersi ad un notaio o al cancelliere del Tribunale (sezione: volontaria giurisdizione), dato che hanno funzioni equivalenti. La spesa da sostenere, in caso si opti per il notaio, è leggermente superiore ma molto più veloce rispetto a quella del Tribunale.
Per avere più informazioni sulla spesa da sostenere ai fini del rilascio dell’atto notorio, chiedi al Notaio anche tramite questo portale.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio
All’atto pubblico di cui abbiamo parlato può essere preferita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che viene resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con la quale si attestano una serie di qualità personali, situazioni o fatti avvenuti o a conoscenza del dichiarante (negli atti, per esempio, sono inserite sotto dichiarazione le modalità di pagamento relative alla compravendita e alla mediazione).
Sempre ai sensi del citato D.P.R., la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ha la stessa validità temporale degli atti pubblici che sostituiscono, e produce i suoi effetti solo nei confronti della pubblica amministrazione, non anche tra i privati.
Infatti, essa si rende necessaria quando si deve entrare in contatto con la pubblica amministrazione o con un privato (ad esempio una banca).
Dunque, la differenza più evidente, se paragonata all’atto notorio, è che non si tratta di un atto pubblico, ma può essere richiesta anche ad esercenti o gestori di pubblici servizi, allegando la necessaria documentazione.
Tale dichiarazione va sottoscritta personalmente dall’interessato su carta libera e con la relativa marca da bollo. Può essere depositata direttamente al dipendente dell’ufficio insieme a copia fotostatica (non autenticata) di un documento d’identità, oppure inviata tramite email e corredata da firma digitale o dalla cosiddetta carta d'identità elettronica, se il sottoscrittore ne è munito.
Chi può presentare la dichiarazione sostitutiva?
Può essere presentata, oltre ovviamente che dai cittadini italiani che ne abbiano interesse, anche da soggetti cittadini dell’Unione Europea. Invece, gli stranieri possono solo autocertificare dati e fatti verificabili presso uffici pubblici o pubblici ufficiali italiani.
Per quanto riguarda il soggetto interessato a sottoscrivere la dichiarazione, è fondamentale che sia al corrente delle sanzioni e/o delle responsabilità penali in cui può rischiare di imbattersi se le dichiarazioni rese si rivelano false.
La clausola che spesso viene inserita nell’atto notarile così recita:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 22, D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006 e dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, le parti da me Notaio ammonite delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevoli del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, ...
Sono quindi applicabili, in caso di falsa attestazione di dati o fatti davanti al pubblico ufficiale, le sanzioni penali che consistono nella reclusione fino a due anni.
Non sono esenti da responsabilità neanche i pubblici ufficiali. In particolare, colui che, avendone il dovere, rifiuta di ricevere la dichiarazione sostitutiva o altri documenti appositamente presentati dall’interessato, quando sussistono i requisiti di validità, incorre nel reato di “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione” disciplinato dall’art. 328 c.p.
L’obbligo di registrazione
L’atto notorio, in quanto atto pubblico, sembra soggiacere all’obbligo di registrazione in termine fisso (cioè pari a euro 200), con la conseguente applicazione dell’imposta prevista. Sembra invece esente da questo regime l’autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio, in ragione dell’esigenza di semplificazione e trasparenza documentale.
Inoltre, non sono soggetti a trascrizione gli atti destinati agli istituti di credito al fine di certificare i rapporti bancari col defunto al momento dell’apertura della successione, rientrando nel novero degli atti a cui si applica l’imposta di successione.
Come capire se serve l’atto notorio o è sufficiente la dichiarazione sostitutiva?
È buona norma recarsi allo sportello della banca e chiedere informazioni al riguardo. Se è necessario l’atto notorio, bisognerà procurarsi innanzitutto questo documento, con le modalità prima spiegate (redazione da parte del notaio o del cancelliere), poi allegare tutta la documentazione richiesta affinché la banca possa rilasciare il certificato che attesta la presenza delle somme ereditarie e ne legittima lo svincolo a favore degli eredi. Tale certificato sarà poi allegato alla dichiarazione di successione per il deposito presso l’Agenzia delle Entrate, richiedendo copia conforme per la banca.
[1] Citando CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 73/2003/T, L’obbligo di registrazione dell’atto di notorietà, in Comm. Trib., 2003