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La cessione del credito è il negozio con il quale un soggetto creditore, detto cedente, trasferisce a un soggetto terzo, detto cessionario, il diritto di credito che vanta nei confronti del debitore, detto ceduto.
Il credito si trasferisce al cessionario con tutti gli accessori e le garanzie che sussistevano quando il diritto spettava al cedente, quindi, si ha unicamente una modifica del soggetto titolare del diritto di credito.
La cessione del credito non ha una funzione tipica e può avvenire per i più svariati motivi.
Ad esempio, se un soggetto decide di cedere il proprio credito a un terzo facendosi pagare da quest’ultimo un corrispettivo, allora si avrà una vendita del credito. Nel caso in cui la cessione del credito avvenga per spirito di liberalità del cedente verso il cessionario, si avrà la donazione del credito. Qualora un soggetto decida di cedere il proprio credito a un terzo e quest’ultimo in cambio gli cede un altro diritto, si parlerà di permuta del credito.
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La cessione del credito è un accordo bilaterale, cioè è necessaria la presenza di due soggetti: colui che cede il proprio credito (cedente) e colui che lo acquista (cessionario).
Non è, invece, necessaria la presenza del soggetto debitore, la cui accettazione della cessione del credito rappresenta un elemento non dirimente ai fini della conclusione del contratto.
Infatti, quando il credito è liberamente cedibile, l’accettazione della cessione da parte del debitore funge da semplice presa d’atto, quando il credito è, invece, incedibile, l’accettazione ha la valenza di un’autorizzazione al trasferimento.
In ogni caso bisognerà notificare al debitore l’intervenuta cessione del credito affinché sappia a chi dovrà corrispondere il pagamento del debito.
Sono cedibili tutti i crediti certi e determinati o quantomeno determinabili.
Sono, ad esempio, cedibili:
Sì. Ad esempio se il cedente vanta verso il debitore, un credito di euro 10.000 può ben decidere di trasferire al terzo solo il credito per un importo pari ad euro 5.000. In questo modo il debitore dovrà corrispondere euro 5.000 al cedente ed euro 5.000 al cessionario.
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Non tutti i crediti sono cedibili, ad esempio non è possibile cedere:
Bisognerà stipulare dinanzi al notaio un atto pubblico di cessione del credito nel pieno rispetto delle norme di legge e precisamente degli articoli 1260 e seguenti del codice civile.
Quindi, dovrà emergere il consenso del cedente a cedere il proprio credito e la volontà del cessionario di accettare il credito.
Dovrà essere notificata al debitore ceduto l’intervenuta cessione del credito, così da consentirgli di corrispondere il pagamento al nuovo creditore.
Occorrerà procurare per la data della stipula:
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Si tratta dei privilegi e delle garanzie personali e reali che interessano il credito ceduto.
Nello specifico tra le garanzie reali rientrano l’ipoteca ed il pegno.
Se il credito è garantito da ipoteca, al fine di trasmettere anche quest’ultima al cessionario sarà necessario eseguire l’annotazione della cessione in margine all’iscrizione dell’ipoteca ed in tal caso sarà necessario stipulare un atto pubblico di cessione del credito e non basterà una scrittura privata autenticata.
Se il credito è garantito dal pegno, affinché il cedente trasferisca al cessionario il possesso della cosa ricevuta in pegno, sarà necessario il consenso di colui che ha costituito il pegno. In caso di mancato consenso, quindi, non passerà al cessionario il possesso della cosa ricevuta in pegno.
Quanto agli effetti della cessione del credito bisogna distinguere a quelli prodotti:
Nel momento in cui il credito è ceduto al cessionario, quest’ultimo ne acquista immediatamente la titolarità, senza che rilevi l’accettazione del debitore o l’intervenuta notifica nei confronti del ceduto.
Come innanzi enunciato l’accettazione del debitore ceduto ha semplice valenza di presa d’atto del trasferimento, che si pone al di fuori dell’accordo tra cedente e cessionario.
Quindi, sia l’accettazione che la notifica producono il semplice effetto di comunicare al debitore l’intervenuta cessione.
Nell’ipotesi in cui il credito sia stato oggetto di più cessioni nei confronti di persone diverse, prevale la cessione che per prima è stata notificata al debitore con atto avente data certa.
Quando la cessione del credito avviene dietro il pagamento di un corrispettivo e quindi a titolo oneroso, il cedente dovrà garantire l’esistenza del credito, si fa riferimento in tal caso alla cessione pro soluto.
Quando la cessione del credito avviene a titolo gratuito, il cedente non è sempre tenuto a garantire l’esistenza del credito, ma solo in fattispecie particolari come, ad esempio, quando l’inesistenza del credito dipende da un fatto personale del cedente.
La cessione è definita pro solvendo quando il cedente garantisce, con un’apposita clausola inserita all’interno dell’atto pubblico di cessione, la solvenza del debitore.
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La cessione del credito stipulata dinanzi al notaio con atto pubblico, rientrando tra gli atti che hanno ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale espressamente indicati è soggetta ad un’imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota dello 0,50%. Inoltre è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo residuale. Se il credito ceduto è assistito da ipoteca bisognerà corrispondere anche l’imposta ipotecaria in misura proporzionale con aliquota del 2%. A tali imposte andrà aggiunto l’onorario del notaio per la stipula dell’atto.
In ogni caso è preferibile contattare il notaio per una consulenza per comprendere l’effettivo ammontare dei costi per la cessione del proprio credito.
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