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La scissione è l’operazione inversa della fusione e consiste nella suddivisione di una società in una o più società. Si tratta di un’operazione neutra dal punto di vista economico in quanto non determina alcun incremento, ma solo una mera distribuzione del patrimonio della società scissa.
Se le società beneficiarie sono di nuova costituzione, si parla di scissione in senso stretto, mentre se le beneficiarie sono società preesistenti, si parla di scissione per incorporazione.
La prassi notarile ammette anche la cosiddetta scissione doppia, ossia la scissione contemporanea di due società, mediante l’assegnazione di una parte del loro patrimonio a favore di una medesima società beneficiaria, sia di nuova costituzione che preesistente. In questo particolare caso, si avrà un unico atto di scissione con cui si dà esecuzione ad un unico progetto approvato da tutte le società partecipanti all’operazione.
Il notaio si presenta una figura di peculiare importanza in quanto:
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La regola di carattere generale espressa dal legislatore è che i soci, della società che intende scindersi, hanno il diritto di avere azioni o quote, di tutte le società beneficiarie partecipanti all’operazione, in una misura proporzionale alla loro partecipazione nella società scissa. Come di seguito esplicato, tale regola è derogabile in diverso modo.
Si ritiene ammissibile una scissione non proporzionale: le azioni o le quote delle società beneficiarie sono assegnate ai soci in una misura non proporzionale alla loro partecipazione nella scissa.
La scissione non proporzionale si ha quando tutti i soci partecipano all’operazione di scissione, ma in modo non proporzionale. La non proporzionalità riguarda soltanto la singola beneficiaria e, in particolare, la minore partecipazione ad una società deve essere compensata dalla partecipazione proporzionale ad un’altra società.
Per comprendere al meglio il concetto di non proporzionalità, è opportuno proporre un esempio: si pensi al caso in cui due soci in parti uguali di una società per azioni decidano di scindersi in due società in maniera non proporzionale.
In tal caso nella prima beneficiaria il primo socio ad esempio avrà una partecipazione pari al 60% e nella seconda beneficiaria avrà una partecipazione pari al 40%.
Conseguentemente l’altro socio, nella prima beneficiaria avrà, invece, una partecipazione pari al 40%, mentre nella seconda beneficiaria una partecipazione pari al 60%.
Tale scissione può essere deliberata in sede di assemblea straordinaria per atto pubblico notarile dai soci a maggioranza dei voti, in quanto il legislatore disciplina una specifica tutela per coloro che non sono d’accordo, ossia il diritto di exit in capo al socio di minoranza.
La scissione non proporzionale asimmetrica ricorre quando non tutti i soci della società, che intende scindersi, partecipano alle società beneficiarie. Per effetto della non proporzionalità “estrema” ad alcuni soci non vengono assegnate azioni/quote di una o di nessuna delle società beneficiarie.
In virtù della peculiarità dell’operazione, il legislatore ha previsto e richiesto il consenso unanime dei soci.
Il consenso deve essere necessariamente espresso per atto pubblico. In caso di verbale di assemblea straordinaria, ai fini dell’approvazione del progetto del progetto di scissione, il consenso espresso in assemblea deve ritenersi quale consenso espresso all’operazione.
Il consenso può essere espresso:
- prima dell’assemblea straordinaria dei soci che approvi il progetto di scissione, per atto pubblico notarile.
- contestualmente all’assemblea di cui sopra
- successivamente all’assemblea per atto pubblico notarile.
Nonostante la differenza temporale, è necessario sempre che sia rispettato il requisito dell’atto pubblico.
Nel caso in cui non tutti i soci siano d’accordo nel conseguire tale operazione, il progetto di scissione redatto dagli amministratori della società, può contemplare differenti scenari:
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Al pari della scissione proporzionale, determinandosi una separazione del patrimonio della scissa in favore delle società beneficiarie, i creditori sono tutelati dalle medesime norme. Conservano, quindi, il diritto di opposizione all’operazione da esercitarsi nel termine previsto dalla legge pari a 60 giorni dall’iscrizione del progetto nel registro delle imprese.
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