La scissione consiste nella ripartizione del patrimonio sociale in due o più società: come avviene e qual è il ruolo del Notaio?

Cos’è la scissione societaria e quanti tipi di scissioni esistono?

scissione societaria notaioInnanzitutto bisogna chiarire che la scissione societaria, insieme alla fusione ed alla trasformazione, è un’operazione straordinaria. Pertanto, essa potrà essere approvata solo dall’assemblea straordinaria dei soci riunita innanzi al Notaio. Infatti, la tutela della compagine sociale prevista nel diritto societario impone alle società l’obbligo di assumere le decisioni più importanti in sede di assemblea straordinaria, che ha quorum costitutivi e deliberativi più ampi rispetto a quella ordinaria. L’assemblea straordinaria si deve riunire davanti ad un Notaio, deputato alla redazione del verbale dell’assemblea con un atto pubblico. Tuttavia, prima di giungere alla delibera assembleare ed all’atto di scissione, deve essere rispettato un complesso procedimento, come vedremo più avanti.

Scissione totale e scissione parziale

Premesso ciò, che vale per qualsiasi tipo di scissione, si può distinguere tra scissione totale e scissione parziale. Nel primo caso l’intero patrimonio della società (detta società scissa) viene diviso in due o più società, preesistenti o di nuova costituzione e la società scissa si estingue. Invece, nel caso di scissione parziale, si ha il trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa in favore di una o più società, preesistenti o di nuova costituzione; cosicché la scissa continua ad esistere e ad operare sul mercato, seppur con un patrimonio ridotto. In entrambi i casi si deve attuare una particolare procedura per la scissione.

Funzione della scissione societaria dal notaio

La scissione, in particolare quella totale, ha il vantaggio di evitare il duplice passaggio della messa in liquidazione e della costituzione di una nuova società dal notaio.

Si afferma che questo tipo di operazione non debba essere utilizzata solo ed esclusivamente quale modalità di cessazione dell’attività di impresa, nella forma dello scioglimento senza liquidazione, ma anche per altri scopi economici, come adesso vedremo.

Scissione societaria e decentramento amministrativo

La scissione può avere lo scopo di decentrare e articolare l’organizzazione dell’impresa allo scopo di ricercare il suo equilibrio ottimale. Spesso vengono assegnati dei rami di azienda alle società beneficiarie anche per migliorare le attività produttive.

Separazione dei soci nella scissione

In particolare, la scissione non proporzionale consente una modifica dell’assetto organizzativo originario anche dal punto di vista soggettivo, ossia dei soggetti che partecipano alla società. Nel caso in cui vi siano dei contrasti interni tra i soci che impediscano il sereno svolgimento dell’attività, è possibile ricorrere alla scissione della società.

Scissione e cambio generazionale

Può capitare che la scissione della società sia scelta per il cosiddetto ricambio generazionale. Si pensi al caso in cui si voglia dividere una società gestita originariamente da un unico cespite familiare per consentire ai membri più giovani della famiglia di intraprendere, indipendentemente dei settori produttivi più all’avanguardia, continuando la società originaria ad espletare le sue funzioni e attività.

La fase preparatoria ed il progetto di scissione

La scissione societaria avviene attraverso un articolato procedimento, costituito da una fase preparatoria che inizia con la valutazione patrimoniale da parte dell’organo amministrativo e l’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di scissione, ed una seconda fase di attuazione, che avviene con la stipula di un atto pubblico notarile a cui partecipano i rappresentanti della società che si scinde e quelli di eventuali società beneficiarie preesistenti.

Uno dei documenti più importanti del procedimento è il progetto di scissione: esso è un documento predisposto dagli amministratori, dopo aver valutato la situazione patrimoniale della società. Esso contiene le indicazioni precise su come dovrà avvenire la scissione, precisando le modalità di suddivisione del patrimonio sociale e delineando i criteri di attribuzione delle partecipazioni ai soci, che diventeranno soci delle società beneficiarie. Tale documento deve essere depositato presso il registro delle imprese territorialmente competente. A partire da tale momento, devono decorrere almeno 30 giorni per consentire a tutti i soci di prendere visione del progetto e così decidere se approvare o meno il progetto di scissione predisposto dagli amministratori. Per tale motivo è sempre consigliabile che la società sia seguita da un Notaio competente, perché potrebbe costituire una parte terza ed esperta a cui potrebbe rivolgersi sia la società sia ogni socio che volesse chiarimenti in merito all’operazione ed al progetto di scissione.

La fase di attuazione e l’atto di scissione

Alla fine della fase preparatoria, i soci devono decidere se approvare il progetto ed attuare la scissione. La fase preparatoria finisce normalmente quando decorrono i trenta giorni dal deposito del progetto, tuttavia i soci hanno la facoltà di rinunciare a tale termine se vi è il loro consenso unanime. A questo punto, l’assemblea straordinaria di ogni società partecipante alla scissione dovrà approvare la scissione. Ciò significa che sia la società che verrà scissa, sia le eventuali società beneficiarie preesistenti, dovranno rivolgersi al Notaio incaricato per la redazione del verbale di assemblea straordinaria per l’approvazione del progetto di scissione. Ognuna di tali delibere dovranno poi essere iscritte nei registri delle imprese territorialmente competenti e, ai sensi dell’articolo 2503 del codice civile, dovranno decorrere almeno 60 giorni per consentire ad eventuali creditori sociali di fare opposizione alla scissione, laddove ritengano che tale operazione possa danneggiare la loro posizione creditizia.

Il Notaio potrebbe tuttavia suggerire alcune strade per abbreviare i tempi dell’operazione ed evitare, così, di aspettare altri sessanta giorni. In particolare, si potrebbe avere il consenso negoziale dei creditori alla scissione oppure, ad esempio, potrebbe consigliare alla società di prestare una garanzia bancaria o assicurativa in favore dei creditori sociali. Il ruolo del Notaio risulta quindi prezioso sia per la tutela della società e dei suoi soci sia per la tutela dei creditori sociali.

Atto di scissione dal notaio

Dopo l'approvazione del progetto di scissione dal notaio, senza che vi sia l’opposizione di alcun creditore, verrà predisposto l’atto di scissione: si tratta di un vero e proprio contratto dal Notaio, in cui parteciperanno i rappresentanti legali di tutte le società partecipanti alla scissione (solitamente gli amministratori unici o i presidenti del consiglio di amministrazione) in cui verrà data attuazione definitiva al progetto precedentemente approvato dall'assemblea dei soci.

La scissione proporzionale dal notaio

La regola di carattere generale espressa dal legislatore è che i soci, della società che intende scindersi, hanno il diritto di avere azioni o quote, a seconda delle società coinvolte nell’operazione, di tutte le società beneficiarie partecipanti all’operazione, in una misura proporzionale alla loro partecipazione nella società scissa. Come di seguito esplicato, tale regola è derogabile in diverso modo.

Scissione non proporzionale: è possibile?

Una domanda molto frequente è se sia possibile derogare alla proporzionalità dell'operazione di scissione. Come stabilito dal codice civile si ritiene ammissibile una scissione non proporzionale: le azioni o le quote delle società beneficiarie sono assegnate ai soci in una misura non proporzionale alla loro partecipazione nella società scissa.

Scissione non proporzionale dal notaio

La scissione non proporzionale si ha quando tutti i soci partecipano all’operazione di scissione, ma in modo non proporzionale. La non proporzionalità riguarda soltanto la singola beneficiaria e, in particolare, la minore partecipazione ad una società deve essere compensata dalla partecipazione proporzionale ad un’altra società.

Per comprendere al meglio il concetto di non proporzionalità, è opportuno proporre un esempio: si pensi al caso in cui due soci in parti uguali di una società per azioni decidano di scindersi in due società in maniera non proporzionale.

In tal caso nella prima beneficiaria il primo socio ad esempio avrà una partecipazione pari al 60% e nella seconda beneficiaria avrà una partecipazione pari al 40%.

Conseguentemente l’altro socio, nella prima beneficiaria avrà, invece, una partecipazione pari al 40%, mentre nella seconda beneficiaria una partecipazione pari al 60%.

Tale scissione può essere deliberata in sede di assemblea straordinaria per atto pubblico notarile dai soci a maggioranza dei voti, in quanto il legislatore disciplina una specifica tutela per coloro che non sono d’accordo, ossia il diritto di exit in capo al socio di minoranza.

Scissione non proporzionale asimmetrica: cosa si intende

La scissione non proporzionale asimmetrica ricorre quando non tutti i soci della società, che intende scindersi, partecipano alle società beneficiarie. Per effetto della non proporzionalità “estrema” ad alcuni soci non vengono assegnate azioni/quote di una o di nessuna delle società beneficiarie.

 In virtù della peculiarità dell’operazione, il legislatore ha previsto e richiesto il consenso unanime dei soci.

Il consenso deve essere necessariamente espresso per atto pubblico. In caso di verbale di assemblea straordinaria, ai fini dell’approvazione del progetto del progetto di scissione, il consenso espresso in assemblea deve ritenersi quale consenso espresso all’operazione.

Il consenso può essere espresso:

- prima dell’assemblea straordinaria dei soci che approvi il progetto di scissione, per atto pubblico notarile.

- contestualmente all’assemblea di cui sopra

- successivamente all’assemblea per atto pubblico notarile.

Nonostante la differenza temporale, è necessario sempre che sia rispettato il requisito dell’atto pubblico.

Scissione non proporzionale e soci in disaccordo

Nel caso in cui non tutti i soci siano d’accordo nel conseguire tale operazione, il progetto di scissione redatto dagli amministratori della società, può contemplare differenti scenari:

  • Può prevedere che l’intera operazione decada e che l’unica modalità ammessa sia quella della scissione non proporzionale. In questo caso quindi non vi sarà la terza fase rappresentata dall’atto di scissione.
  • Può prevedere la possibilità per l’assemblea di deliberare un’altra forma di scissione, che deve essere attentamente disciplinata nel progetto, nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

Gli aspetti fiscali della scissione

La scissione è un’operazione che nel panorama fiscale viene definita operazione neutrale, infatti essa non comporta una plusvalenza ma solo lo spostamento del patrimonio di una società, quella scissa, ad altre società, quelle beneficiarie. La normativa fiscale prevede che essa sia un’operazione neutrale sia rispetto alle società partecipanti, sia rispetto ai singoli soci; ne deriva che essa non incide ai fini delle imposte sul reddito. Inoltre, tale operazione non è soggetta ad IVA. Invece, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, visto che deve essere iscritta al registro delle imprese con effetti pubblicitari.

Per informazioni più approfondite sulla scissione, sia riguardo gli aspetti fiscali sia riguardo quelli normativi, è consigliabile rivolgersi sempre al parere esperto di un Notaio, anche attraverso l’opportunità di comunicazione diretta offerta da questo sito.

Quanto costa una scissione?

La scissione societaria rappresenta un'operazione fiscalmente neutra nel solo caso di esercizio di un'attività d'impresa da parte della società scissa e della società beneficiaria.

L'imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale, devono essere corrisposte nella misura fissa di 200 euro nel caso di scissioni societarie parziali non proporzionali. È consigliabile richiedere la consulenza di un notaio per comprendere quali siano le spese da affrontare.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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