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La divisione è l’atto notarile con il quale gli eredi convengono di attribuire i beni determinati che formano parte della massa ereditaria, ovvero di ciò che ha lasciato per successione il defunto, ad ognuno di loro in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Si apre la successione, o per legge o per testamento, e la massa ereditaria si forma a favore degli eredi, i quali ne sono titolari congiuntamente, a meno che lo stesso defunto per testamento non abbia attribuito beni determinati. La divisione ereditaria si realizza a scelta degli eredi stessi, i quali si accordano e decidono quali beni debbano essere attribuiti all’uno o all’altro.
Qualora tale accordo non si raggiunga, quando ad esempio sono tanti eredi, è possibile scegliere una strada alternativa con l’aiuto del Notaio: effettuare la divisione per sorteggio. Vediamo come funziona.
Alla divisione devono partecipare necessariamente tutti gli eredi, ovvero tutti coloro che sono titolari del diritto di comunione sui beni dell’eredità. Una volta riuniti devono procedere alla determinazione della massa da dividere.
Quando si apre la successione, occorre adempiere le spese fiscali derivanti dalla dichiarazione di successione e, a meno che non si intenda vendere qualche quota ereditaria, occorre procedere a divisione. I beni devono essere valutati, ovvero ne deve essere individuato il valore economico di ognuno, presumendo ovviamente che in eredità non vi sia solo denaro, ma anche beni immobili quali case, o titoli di credito, azioni ecc.
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Preliminare all’assegnazione, è la formazione delle quote ereditarie. All’apertura della successione, ogni erede è titolare di una quota ereditaria definita o per legge o per testamento. Ciò che riceverà per successione deve corrispondere a quanto sarà attribuito in sede di successione. Se le quote sono uguali, si può procedere mediante estrazione a sorte; se invece sono diseguali, non è possibile procedere a sorteggio, ma occorre necessariamente attribuirle consensualmente.
Queste operazioni possono essere deferite a un Notaio, il quale dovrà essere scelto dalle parti; qualora le parti siano litigiose e non riescano nemmeno a scegliere il Notaio che dovrà occuparsi del sorteggio, è possibile fare ricorso al tribunale del luogo di apertura della successione. Il Notaio in questo caso si occuperà di gestire la fase di formazione delle porzioni e assegnazione in proporzione dei beni della massa ereditaria.
Gli eredi riconoscono dinanzi al Notaio (art.730 c.c.) la sussistenza di un determinato patrimonio ereditario, composto da un determinato numero di beni che si provvede ad elencare nell’atto. Occorre individuare il valore complessivo, di regola comprovato da una apposita perizia che si allega all’atto. Si individuano inoltre eventuali debiti ereditari, che vanno pagati proprio con il patrimonio ereditario (se possibile in denaro, altrimenti con la vendita di qualche bene).
Il Notaio indica anche l’eventuale presenza di case che sono state donate in vita a qualche erede, perché in quel caso va considerato anche il valore di quelle come anticipo sulla successione. Dopo l’individuazione dei beni dell’eredità, nell’atto si definiscono le quote di cui ognuno è titolare, in seguito a cui si formano i lotti.
La fase di formazione dei lotti è proprio quella in cui rileva il sorteggio, in quanto si formano i vari beni o gruppi di beni che saranno oggetto della divisione e della assegnazione. Ad esempio, nell’eredità ci sono tre case, si formeranno tre lotti, ognuno dei quali si riferisce ad una di queste case.
Il Notaio al quale sono deferite le operazioni, individua un tecnico di sua fiducia che può essere anche uno stesso collaboratore, il quale utilizza dei bussolotti o dei foglietti, sui quali scrive da una parte i lotti e dall’altra il nome degli eredi. Successivamente, o il Notaio stesso o il collaboratore procedono alle estrazioni e alle rispettive combinazioni. Gli eredi assistono all’operazione, rimettendosi completamente nelle mani del Notaio e accettando il risultato dell’operazione.
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Quando i beni sono di valori differenti è necessario procedere a dei conguagli. Se ad esempio tre fratelli sono eredi in parti uguali e devono dividersi tre case, è difficile che abbiano valori perfettamente coincidenti. Pertanto, colui che riceve la casa avente un valore economico minore, ha diritto a un conguaglio, proporzionato al maggior valore di cui sono titolari gli altri eredi. Il conguaglio può essere necessario anche quando alcuni beni sono indivisibili: ad esempio per tre fratelli vi sono due case da dividere.
Con il sorteggio, si stabilisce a quali due fratelli devono essere attribuite le case, mentre al terzo andrà una somma di denaro in conguaglio attribuita dagli altri due. Il conguaglio corrispondente ad una somma di denaro può essere attribuito subito dinanzi al Notaio, oppure rateizzato e pagato successivamente, con il consenso di chi deve riceverlo.
Sì, nulla esclude che il conguaglio possa essere pagato anche in natura, per il valore corrispondente alla somma che deve ricevere l’erede viene attribuito un altro immobile di cui è titolare l’erede obbligato.
Oltre all’onorario del Notaio, che può subire delle modifiche in caso di sorteggio, le spese fiscali non mutano e corrispondono in primis all’imposta di registro pari all’1% del valore dell’eredità; a ciò si aggiunge l’imposta di bollo pari ad euro 45. Per ogni casa attribuita va pagato anche l’imposta catastale e ipotecaria pari a 200 euro cadauna. In caso di conguaglio, le spese fiscali aumentano perché occorre pagare le imposte sul trasferimento di denaro: se il conguaglio supera il 5% del valore della quota ereditaria, questo valore sarà sottoposto alla sua tassazione di riferimento.
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