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Notaio per la successione: divieti e deroghe ai patti successori

Nel nostro ordinamento, al contrario che in altri Paesi del mondo, sono vietati i patti successori.  Per patti successori si intendono le convenzioni fatte in vita dal testatore per disporre della propria successione.

Sono regolati dall’art. 458 del codice civile che individua tre tipologie differenti di patti successori:

-     Istitutivi: sono convenzioni con cui taluno dissone della propria successione.

-     Dispositivi: si tratta di un atto con cui taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non sua.

-     Rinunciativi: quando taluno rinuncia a diritti su una successione non propria. 

RATIO DEL DIVIETO

La ratio del divieto dei patti istituivi risiede nella lettera della legge che prevede, all’art. 457 cc: “l’eredità si devolve per legge o per testamento”, non è pertanto possibile far rientrare un tertium genus quale l’accordo tra le parti.

Inoltre, violerebbero un principio cardine del nostro ordinamento quale la revocabilità delle disposizioni testamentarie.

I patti dispositivi e rinunciativi sono vietati per altri due ordini di ragioni: ossia per la tutela dei soggetti deboli che potrebbero essere volti a sperperare il proprio patrimonio e per impedire il desiderio di morte del de cuius.

DEROGHE AL DIVIETO: IL PATTO DI FAMIGLIA

Una deroga al divietò dei patti successori è disciplinata dallo stesso legislatore nell’art. 768 bis codice civile: il patto di famiglia.

Il patto di famiglia è il contratto mediante il quale, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, o il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Il patto di famiglia è una figura nata nel 2006 con il fine di evitare il disperdersi  della titolarità dell’azienda tra più eredi, attraverso la stipula di un accordo con il quale diviene imprenditore uno solo di essi, tutelando gli altri legittimari mediante la liquidazione.

Tale accordo non configura un patto successorio in quanto produce effetti immediati non collegati quindi alla morte del testatore. I soggetti del patto di famiglia sono: il trasferente ossia l’imprenditore o il titolare delle partecipazioni societarie, i discendenti assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni sociali e infine, i legittimari non assegnatari dell’azienda.

Particolari problemi possono porsi nel caso in cui il trasferente sia in comunione legale dei beni; se egli esercita l’attività di impresa in forma individuale nulla questio, nel caso in cui, invece, sia titolare di partecipazioni di società di capitali l’imprenditore potrà disporne liberamente ma sarà tenuto ad indennizzare il coniuge.

I beneficiari del patto di famiglia possono essere solo i discendenti del disponente e non altri soggetti, pertanto non potranno essere beneficati il coniuge, i genitori, i fratelli o sorelle, ma solo i discendenti che, ai sensi dell’art. 75 codice civile sono i parenti in linea retta ossia i figli (sia nati nel matrimonio che nati fuori dal matrimonio riconosciuti) anche figli adottivi, o i nipoti in linea sempre retta.

Può essere beneficiario anche un minore di età o un incapace i quali dovranno intervenire in atto debitamente rappresentati o assistiti.

Nel caso in cui il titolare dell’azienda o delle partecipazioni sociali non abbia discendenti non potrà utilizzare lo strumento del patto di famiglia.

L’oggetto del patto di famiglia può essere l’azienda o anche un ramo della stessa e le partecipazioni societarie nel rispetto delle diverse tipologie societarie; ad esempio nel caso di trasferimento di impresa individuale è necessario tutelare la disciplina dettata dal codice a riguardo a tutela dei familiari che prestano in modo continuativo la loro attività.

La forma del patto di famiglia è, a pena di nullità, l’atto pubblico davanti ad un notaio.

L’atto, ai sensi della legge, deve essere depositato dal notaio entro trenta giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese e nel caso, facciano parte dell’azienda, beni immobili o mobili registrati si applica la disciplina della trascrizione nei registri immobiliari.

DEROGHE AL DIVIETO: LE CLAUSOLE DI CONTINUAZIONE SOCIETARIA

Altre figure controverse di patti successori che sono consentite sono l’assicurazione sulla vita di un terzo soggetto disciplinata dall’art. 1920 cc, il contratto a favore del terzo con effetto dalla morte dello stipulante ex art. 1412 cc e le clausole di continuazione societaria.

Le clausole di continuazione societaria vincolano i soci superstiti nei confronti degli eredi, essi possono avere una mera facoltà (clausole di continuazione facoltativa), un obbligo (clausole di continuazione obbligatoria) o con la mera accettazione dell’eredità entrare automaticamente in società (clausole di continuazione automatica).

È discussa la legittimità delle clausole di continuazione obbligatoria ed automatica in quanto contrasterebbero con il divieto dei patti successori.

Tali clausole sono molto utilizzate nella pratica negli statuti delle società di persone, non in quelle di società di capitali in quanto in dette società la partecipazione (azioni o quote) circola liberamente anche mortis causa.

IL RUOLO DEL NOTAIO

Il notaio permette di disciplinare in maniera organica e dettagliata un patto di famiglia, ammesso nel nostro ordinamento, per agevolare il passaggio generazionale degli imprenditori, molto spesso preoccupati del futuro della loro azienda nel momento in cui, dopo la loro morte, cadrebbe in successione in comunione tra la moglie ed eventuali figli, spesso in disaccordo tra loro e totalmente disinteressati a proseguire l’attività del padre. Il notaio, attraverso lo strumento della legge, aiuta ad individuare il figlio adatto a proseguire l’attività, non lasciando nessun altro erede insoddisfatto.

Nel caso di società di persone (ss, sas, snc) il notaio nella redazione dello statuto può tenere conto della volontà di uno o più soci per regolare il futuro della società con i futuri eredi prevedendo le clausole di continuazione facoltativa, obbligatoria ed automatica ed evitando possibili controversie oltre l’estromissione totale dei suoi prossimi eredi nella società.

Per ottenere maggiori informazioni inerenti la successione e i patti successori è buona norma contattare direttamente il notaio anche online e richiedere una consulenza specifica.

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