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Quanto si è detto per la cessione di quote e azioni, trova un completamento nella spiegazione di cosa sia la donazione di azioni, quote e partecipazioni nelle società, di persone e di capitali, anch’essa fatta alla presenza del notaio.
La donazione presuppone indubbiamente che il passaggio avvenga a titolo gratuito, cioè colui che decide di donare (il donante) lo fa senza che sia previsto alcun pagamento di denaro a suo favore. Inoltre, è necessario che tra il donante e il donatario (beneficiario della quota) vi sia un rapporto di parentela, in ordine alla continuazione nell’esercizio dell’attività di impresa.
Il fatto che si tratti di quote di società, cioè di un complesso organizzativo che può essere più o meno ampio, fa emergere diverse questioni: quale sia l’ammontare in percentuale della quota donata, la partecipazione in società di colui che la dona e di colui che acquista (se sia già o meno socio), ecc.
Nel caso di società di persone, si ritiene che le quote trasferite, qualunque sia l’entità, non cambino la percezione del socio nella società, in termini di controllo o consenso decisionale; questo perché le decisioni sono sempre prese all’unanimità, col consenso di tutti i soci, ugualmente e illimitatamente responsabili.
Diverso e più complicato è il caso delle società di capitali, nelle quali si tiene conto delle partecipazioni che garantiscono un controllo nella società. Inoltre, si tiene conto delle maggioranze in sede di assemblea, per prendere quelle decisioni rilevanti per la gestione ed organizzazione aziendale.
Avremo modo di chiarire, nei prossimi paragrafi, la differenza tra donazione di quote in caso di società di persone e in caso di società di capitali. Per ora, ci si limita a capire quale possa essere il vantaggio che si trae da questa operazione, che avviene con l’ausilio del notaio o altro pubblico ufficiale abilitato.
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Innanzitutto, trattandosi di una donazione, si deve premettere che sono necessari alcuni requisiti: la presenza di due testimoni e la redazione mediante atto pubblico.
In secondo luogo, il testo unico sulle successioni e donazioni chiarisce che i trasferimenti (tra cui le donazioni) di quote sociali e di azioni fatti a favore di figli e coniuge non sono soggetti alla tassa sulle successioni. Tale agevolazione è giustificata dalla dalla volontà di rendere più snello e meno gravoso il passaggio successorio/generazionale dell’impresa. Ecco perché molto spesso è consigliabile scegliere questo sistema piuttosto che quello della vendita o cessione.
Ovviamente, devono ricorrere determinate condizioni:
Il controllo di diritto è il controllo che un socio esercita in una società di capitali mediante diritto di voto, quando possiede quote o azioni per un valore complessivo superiore al 50% del capitale sociale.
Un esempio può essere utile a capire meglio quanto detto prima: poniamo il caso che l’imprenditore Tizio doni la sua quota (pari al 40% del capitale) al figlio Caio, già socio per il 20% del capitale, e con tale donazione Caio venga ad acquisire il 60% del capitale sociale. In questo caso, quest’ultimo non pagherà l’imposta sulle successioni.
Qualora la quota o partecipazione sia frazionata tra più soggetti -ad esempio, l’imprenditore Tizio dona la propria quota a Pinco, Pallo e Pallino-, l’imposta non si applica a chi tra loro raggiunga la posizione di controllo nella società; nell’esempio fatto, a ciascuno dei figli spetterebbe un terzo di 40%, quindi circa il 13%. A seguito di questa donazione, solo Pallino possiede il 52%, essendo già da prima socio per il 39% del capitale sociale, e quindi solo lui sarà esentato dalla tassa.
L’esenzione si applica anche in caso di donazione della nuda proprietà delle quote, purché vi sia la contestuale acquisizione del controllo di cui si parlava prima. A questo riguardo, occorre chiarire che la posizione di controllo, che di regola spetterebbe all’usufruttuario in base all’art. 2352 c.c., si può attribuire anche al nudo proprietario, che così acquisirebbe il diritto di voto.
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Sinteticamente si può dire che, nel caso di società di persone, non ha alcuna importanza l’acquisizione del controllo mediante diritto di voto in assemblea, perché -giova ripeterlo- tutti i soci sono illimitatamente responsabili per quanto riguarda le decisioni e l'organizzazione aziendale. Non esistono soci di maggioranza, e quindi le decisioni sono sempre prese all’unanimità. Ne deriva che l’esenzione prevista dal testo unico si applicherà a prescindere dall’ammontare della quota del socio che dona e qualunque sia il ruolo che tale socio abbia nell’ambito dell’attività aziendale, e ciò vale anche per il socio che beneficia della donazione. Si ribadisce, comunque, che valgono le stesse regole per quanto riguarda la decadenza dall’agevolazione.
Posto che la forma più idonea a garantire un’adeguata pubblicità alla donazione è l’atto pubblico, i doveri propri del notaio sono gli stessi che si richiedono per qualsiasi atto soggetto a trascrizione. Il notaio riceve le parti e, una volta verificata la loro identità personale, controlla l’ammontare della donazione, l’allegazione della dichiarazione specifica dell’impegno a proseguire l’attività e a mantenere il controllo della società per almeno cinque anni, e, dopo la stipula, trascrive l’atto nel registro delle imprese. L’adempimento dei suoi obblighi va di pari passo con l’ispezione biennale sul suo operato da parte dell’archivio notarile, ai sensi della legge notarile. Ecco perché è molto importante che egli si adegui non solo alle concrete aspettative dei suoi clienti, ma anche alla legge e al codice deontologico.
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In caso di decadenza, in base all’art. 3, comma 4-ter del testo unico, si dovrà pagare l’imposta secondo il regime ordinario, oltre a una sanzione amministrativa prevista dalla riforma in materia di sanzioni tributarie per i ritardi o i mancati pagamenti di imposte dirette (d.lgs. 471/1997). Saranno anche dovuti gli interessi di mora decorrenti dalla data in cui la tassa doveva essere pagata.
Per ottenere le informazioni utili sulla donazione di quote societarie e sul costo dell’atto notarile è possibile contattare direttamente il notaio della tua provincia anche attraverso questo portale.
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Regola n. 20, Della circolazione di partecipazioni sociali; A. BUSANI, Agevolazioni per il passaggio generazionale delle azioni e delle quote di partecipazione al capitale di società, in Opinioni di diritto societario, Le società 12/2018; FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO, Soluzioni fiscali per la circolazione gratuita dell'azienda (estensori: Francesco Raponi e Thomas Tassani) ; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Quesito n. 12-2015/T, Cessione partecipazioni in società di persone - applicabilità art. 3, comma 4-ter d.lgs. 346/1990 - condizioni, in CNN Notizie, 2015; ID, Quesito tributario n. 158/2015/T, Donazione partecipazione - Valore - Trasferimento a titolo oneroso - Plusvalenza, 2015.
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