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Il commercio ambulante è una particolare tipologia di vendita al dettaglio che si svolge principalmente su aree pubbliche, intendendosi per tali piazze, piazzole o posteggi assegnati o liberi. I venditori ambulanti di fatto svolgono la loro attività in occasione di fiere, manifestazioni o mercati rionali
La legge stabilisce alcuni principi generali e rinvia alle singole Regioni la programmazione dello sviluppo commerciale, nonché ciò che riguarda la definizione dei relativi criteri di pianificazione urbanistica.
L’attività di vendita al dettaglio si può svolgere in diversi modi:
Come si è già accennato, ogni venditore ambulante deve preliminarmente chiedere una licenza autorizzativa al Comune competente, che la rilascia per l’esercizio dell’attività nelle proprie aree pubbliche.
Se si esercita tale attività su più comuni, è ovviamente necessario richiedere ad ogni comune una licenza per l’esercizio dell’attività su quel suolo comunale.
Le licenze necessarie saranno differenti a seconda che si tratti di vendita itinerante o fissa. Nel primo caso, l’autorizzazione viene rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, consente l’esercizio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, nelle fiere, nei mercati ma limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati dai titolari.
Non vengono più concesse autorizzazioni temporanee e straordinarie. In presenza dei requisiti richiesti le autorizzazioni vengono automaticamente concesse, senza bisogno di partecipare al bando regionale: sarà sufficiente effettuare domanda al Sindaco del proprio Comune.
Nel caso di posteggi fissi, invece, l’autorizzazione viene rilasciata dal Comune competente per territorio a seguito di un bando pubblico. I soggetti interessati dovranno fare domanda, a seguito della quale può essere riconosciuto un posteggio, concesso per un preciso giorno in un certo mercato o fiera. In alternativa, è sempre possibile rivolgersi al Notaio per stipulare un atto di cessione/affitto d'azienda o di ramo di azienda.
L’attività dei venditori ambulanti permette il commercio al dettaglio di diversi tipi di articoli: abbigliamento, prodotti per la casa, calzature, generi alimentari (frutta, verdura), fiori, ecc. Tuttavia, essi non possono vendere gioielli, superalcolici e armi.
Per quanto riguarda la vendita di alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande in forma ambulante, la licenza e i requisiti professionali richiesti sottostanno alla tipologia specifica.
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Non rientrano nel settore del commercio sulle aree pubbliche le seguenti attività:
Se il venditore esercita il commercio su area pubblica senza autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla stessa, è punito con la sanzione amministrativa prevista e con la confisca delle attrezzature e della merce. In casi specifici l’autorizzazione può essere sospesa.
Quando si fa riferimento ai venditori ambulanti, si tratta di piccole realtà imprenditoriali in cui il maggior bene è rappresentato dall’avviamento, cioè il valore economico della licenza. Il Notaio quindi stipulerà, alla presenza delle parti, un atto di cessione o affitto di ramo commerciale[1], nel quale sono compresi tutti i beni strumentali e le attrezzature idonee (per esempio le merci, i tendoni, il banco ecc.). Per mezzo di questo atto, il cedente trasferisce al cessionario il ramo di attività commerciale (cioè l’area funzionale all’esercizio del commercio ambulante).
L’intervento del Notaio è considerato fondamentale sia per la corretta redazione del contratto che per la verifica delle vicende riguardanti l'azienda, le quali trovano pubblicità nel Registro delle Imprese: il Notaio, in sostanza, costituisce un filtro per la correttezza dei dati che divengono pubblici.
L’unico problema potrebbe riguardare la pubblicità nel Registro delle Imprese, che tendenzialmente non prova l'esistenza e la vigenza delle licenze eventualmente emergenti dalla visura presso detto Registro. È dunque di estrema importanza che il cessionario o l’affittuario, con l’ausilio del proprio commercialista, verifichi in Comune l’esistenza, la validità e l’efficacia della licenza; è ad esempio possibile che un soggetto titolare di una licenza di commercio al pubblico in forma ambulante sia teoricamente titolare della stessa, ma abbia perso il diritto di esercitarla a causa di un certo numero di assenze.
Il Notaio, quale pubblico ufficiale, deve accertarsi dell’identità delle parti, e quindi verranno preliminarmente richiesti due documenti d’identità con foto (in caso di stranieri extracomunitari, permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, rilasciata per motivi di lavoro o familiari), la tessera sanitaria o comunque il codice fiscale.
Ai fini dell’espletamento delle funzioni di verifica, il Notaio richiede anche: copia di tutte le licenze, autorizzazioni amministrative per il subingresso (SCIA), concessioni di pertinenza dell’azienda, la copia dell’atto di acquisto della stessa, qualora il cedente se ne sia reso titolare in tal modo, un elenco dei beni mobili aziendali.
Si ritiene comunque opportuno, anche in questa fase, l’intervento del commercialista, il quale potrà interfacciarsi col Notaio nella redazione di detti documenti.
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Le spese notarili sono connesse alla redazione dell’atto e ai servizi messi a disposizione dal pubblico ufficiale, a cui si devono aggiungere ulteriori spese:
Generalmente, una volta richiesti ed acquisiti tutti i documenti necessari, occorre circa una settimana lavorativa, nell'ambito della quale il notaio provvede, insieme ai suoi collaboratori, alla istruttoria e successivamente a predisporre gli atti necessari. In caso di urgenza l’appuntamento può essere fissato anche nei due giorni successivi all’arrivo dei documenti.
[1] Spesso e volentieri si tratta di una scrittura privata autenticata, non essendo obbligatoria la forma dell’atto pubblico.
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