Cos’è il ramo d’azienda

cessione ramo d'azienda dal notaio consulenza e preventiviPrima di addentrarci nel cosa sia la cessione, sembra opportuno sapere cosa si intende per “ramo di azienda”. È tale quella parte di attività strutturata e organizzata in modo autonomo rispetto al contesto aziendale considerato complessivamente. In poche parole, si può definire ramo d’azienda quella attività o complesso di attività produttive che possono essere agilmente scorporate dall’azienda a cui appartengono.

Secondo quanto previsto dall’art. 2555, l’azienda è “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Ne consegue che fanno parte dei beni aziendali sia i beni materiali, mobili ed immobili (possono essere macchine o altri strumenti, depositi, magazzini, capannoni ecc.) sia i beni immateriali (come l’avviamento, i marchi ed i brevetti). Tutti questi beni concorrono a formare il processo di produzione che chiamiamo azienda.

Quando si fa riferimento al ramo d’azienda, si intende generalmente un’attività composta da più sedi o filiali dislocate sul territorio nazionale e magari anche internazionale (se si tratta di azienda di grandi dimensioni).

L’imprenditore (che viene denominato “cedente”) può sentire l’esigenza di vendere un singolo ramo della sua attività, per vari motivi: perché è poco produttivo, per implementare altri ambiti aziendali, per sopprimere uno o più reparti, ecc. In questo caso, esso può essere venduto o ceduto in base a un altro titolo (es. contratto di locazione/affitto) in modo del tutto autonomo e senza andare ad intaccare il complesso aziendale.

La cessione del ramo d’azienda

La cessione del ramo d’azienda è quindi un vero e proprio contratto che, anziché avere ad oggetto il complesso aziendale, riguarda un singolo comparto o una singola unità aziendale - come si è detto, agilmente scorporabile.

Con questo contratto, l’imprenditore cedente vende o comunque trasferisce al cessionario (l’imprenditore che compra) il ramo della sua azienda, dopo aver concordato un determinato prezzo, che può essere pagato immediatamente (a rogito, se la stipula del contratto avviene con la presenza del Notaio) oppure ratealmente.

È assolutamente necessario che l’autonomia organizzativa del ramo ceduto preesista al contratto in questione: solo così è possibile vendere/comprare “bene”, senza ulteriori sorprese o disguidi.

Si può dire che per la cessione del ramo d’azienda valgono sostanzialmente le stesse regole previste per la cessione di azienda: secondo quanto stabilito dall’art. 2112 c.c., ogni disposizione relativa ai contratti di lavoro subordinato e ai diritti dei lavoratori a proseguire i rapporti di lavoro col cessionario (salvo il recesso per giusta causa) si intende applicabile anche alla cessione del ramo d’azienda. E allo stesso modo si ragiona per tutto ciò che riguarda il divieto di concorrenza, la successione nei contratti (non di carattere personale), la cessione dei crediti e dei debiti aziendali, ecc.

Cosa cambia tra cessione d’azienda e cessione di un ramo di essa?

L’unica differenza rilevante consiste nel cosa viene ceduto: mentre nella cessione di azienda si vende e trasferisce l’intero complesso aziendale, nel caso della cessione di un ramo si cede solamente una parte di quel complesso aziendale.

Anche il regime di tassazione rimane lo stesso: la cessione di azienda o di un suo ramo è esente da IVA e sottoposta all’imposta di registro in misura proporzionale, in base al valore dei beni e delle attività che sono oggetto dell’azienda. L’imposta ammonta al 3% per i beni mobili e al 9% per quelli immobili.

Come si procede concretamente e qual è il ruolo del Notaio

Prima di procedere alla stipula del contratto di cessione, si devono tenere in considerazione due passaggi preliminari:

  1. la redazione del bilancio straordinario di cessione, nel quale si indica la situazione patrimoniale dell’azienda; nel caso di cessione di un ramo aziendale, esso consisterà nel solo stato patrimoniale e dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci qualora si verifichino alcune condizioni: acquisto del ramo da parte di un socio, dal fondatore di beni o da un amministratore per un valore almeno pari al 10% del capitale sociale (art. 2343 bis);
  2. la trattativa delle parti volta a concordare un determinato prezzo di cessione.

Infine, l’atto di cessione, che sarà il risultato delle operazioni finanziarie ed economiche sopra elencate, sarà redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, alla presenza del Notaio, il quale depositerà l’atto per l’iscrizione nel Registro delle imprese entro i successivi 30 giorni.

Si tenga presente che non si richiede la forma scritta a pena di nullità, ma solamente per provare l’esistenza del contratto in discorso e darne idonea pubblicità anche ai fini della trascrizione (c.d. forma scritta ad probationem).

Il Notaio, in questa occasione, ha, oltre al dovere di indagare sempre la volontà delle parti chiarendo gli eventuali dubbi, il compito di consigliare e valutare l’inserimento di determinate clausole che possono essere fondamentali al fine di regolare i rapporti contrattuali tra le parti, anche in relazione ai profili che si presentano, e possono essere le seguenti:

“le conseguenze del trasferimento della azienda in ordine al regime patrimoniale coniugale dei contraenti; eventuale regolamento pattizio del divieto di concorrenza; eventuali vincoli e diritti di terzi sui beni aziendali; eventuale sussistenza del diritto di prelazione ex art. 230 bis in presenza di collaboratori familiari; eventuale previsione di garanzia cd. "reddituale"; l'insussistenza di sanzioni e di violazioni di carattere fiscale, in relazione al disposto art. 14 Dlgs 472/1997; l' insussistenza di sanzioni pecuniarie per reati o illeciti amministrativi commessi, in relazione al disposto art. 33 Dlgs 231/2001; l'insussistenza di contenziosi e la conformità dell'attività esercitata alle norme vigenti; l'eventuale subentro in licenze ed autorizzazioni amministrative con voltura delle medesime a nome dell'acquirente; la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti”

Invece, il Notaio non avrà alcuna responsabilità in merito alla risoluzione di conflitti tra più acquirenti (in rapporto a uno o più beni ceduti), in quanto l’iscrizione della cessione nel Registro delle imprese non ha altra funzione che quella di garantire una certa continuità nell’ambito delle trascrizioni dei contratti.

Si cita Consiglio Nazionale del Notariato, Regola n. 19, In tema di cessione e affitto di azienda.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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