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La trasformazione è una operazione straordinaria del capitale sociale che consiste nell’adottare un nuovo modello organizzativo dell’impresa, senza determinare un trasferimento dei beni, né una successione di un soggetto a un altro.
Lo scopo e il vantaggio consistono nell’ evitare il duplice passaggio della messa in liquidazione della società e la costituzione di una nuova società. La società trasformata conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione. Nell’operazione di trasformazione vige il principio di continuità, espressamente sancito dall’art. 2498 c. c.
Il notaio dovrà ricevere l’atto di decisione di trasformazione della società di persone che non consiste in un verbale assembleare, ma in atto pubblico contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo societario adottato. A seguito della stipula dell’atto notarile, il notaio provvederà alla pubblicità dell’atto, mediante una doppia iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese e, precisamente:
Le società di persone possono trasformarsi in società di capitali. Per società di persone si intendono le società di fatto o irregolari, società semplici, società in accomandita semplice, società in nome collettivo. Per società di capitali si intendono società a responsabilità limitata, società per azione e società in accomandita per azioni.
Il conferimento d’opera rappresenta un particolare tipo di conferimento in natura, consentito nelle società di persone. Ciò significa che il socio può apportare il proprio lavoro all’interno della società.
Il socio d’opera può concorrere alla determinazione del capitale sociale (socio capitalizzato) o partecipare alla sola distribuzione degli utili (socio non capitalizzato)
Per effetto della trasformazione, il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni (in caso di trasformazione in società per azioni) o di una quota (in caso di trasformazione in società a responsabilità limitata) corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza d’accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo criteri di equità.
Tale precisazione, effettuata dal legislatore, è di fondamentale importanza, in quanto risolve l’annosa questione della capitalizzazione del socio d’opera, ossia della possibilità di considerare a capitale o meno il conferimento del socio d’opera, arrivando alla conclusione che è possibile, ma non necessaria.
A seconda della società di arrivo, bisogna distinguere le differenti discipline e soluzioni offerte dal legislatore e dalla prassi notarile. Il Notaio a seconda della volontà dei soci illustrerà le diverse soluzioni possibili.
La disciplina delle società per azioni contempla il divieto di conferimento di opera e servizi. Dunque, la prestazione d’opera presente nell’originaria società di persone non potrà essere considerata come conferimento nella società nella nuova veste di società per azioni. Tuttavia, il socio potrebbe voler continuare a prestare la propria opera. Al fine di assecondare tale richiesta, il notaio esporrà la possibilità di proseguire l’attività sotto forma di prestazioni accessorie ai sensi dell’art.2345 c.c. che sono espressamente disciplinate dal legislatore.
Con le prestazioni accessorie, un socio di obbliga, nei confronti della società, ad effettuare una determinata prestazione. È opportuno precisare che non si tratta dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società.
La società per azioni può beneficiare del contributo personale apportato dal socio, al di là delle limitazioni imposte dalla legge relative alla modalità dei conferimenti. Il contenuto della prestazione accessoria è liberamente determinato e rimesso all’autonomia statutaria. Le prestazioni accessorie sono nominative. Gli obblighi derivanti sono modificabili solo con il consenso unanime dei soci, salva diversa previsione contemplata nello statuto.
La società a responsabilità limitata, a differenza della società per azioni, in virtù del carattere personalistico del modello societario, ammette il conferimento d’opera, rientrante sempre nella categoria dei cosiddetti conferimenti in natura, diversi dal denaro.
Per tali ragioni, l’opera potrà essere continuata sotto forma di conferimento. Con riferimento agli adempimenti necessari al fine della prosecuzione dell’opera, è opportuno precisare che dovranno essere previste:
Ogni volta che un ente diverso da una società di capitali si trasforma in una società di capitali è necessaria una relazione di stima.
La trasformazione è decisa a maggioranza dei consensi dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Non è necessario che siano preventivamente informati tutti i soci, né rispettare il metodo collegiale, in quanto la decisione potrebbe essere adottata anche all’insaputa di uno o più soci. La legge, tuttavia, fa salva diversa disposizione dello statuto. Pertanto, è possibile inserire una clausola statutaria che preveda che, per la trasformazione della società di persone in società di capitali, sia necessario il consenso unanime dei soci.
La minoranza è tutelata dal diritto di recesso e, nel caso si s.a.p.a. dal consenso all’assunzione della responsabilità illimitata.
Presupposto per poter esercitare il diritto di recesso è non aver concorso alla decisione di trasformazione.
Il momento in cui è possibile esercitare il diritto di recesso è quello dell’assunzione della decisione, in sede di stipula di atto notarile, in modo da consentire al socio di non far parte della società, nella nuova veste societaria, nemmeno per un secondo. Al socio recedente deve essere garantito il valore della propria partecipazione.
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