La trasformazione della società: come avviene e qual è il ruolo del Notaio?

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In cosa consiste la trasformazione societaria?

trasformazione societariaLa trasformazione è una operazione straordinaria attraverso cui una società cambia il suo modello organizzativo, modificando la sua forma giuridica.

Il passaggio può avvenire da una società lucrativa ad un’altra società o ad un ente casualmente diverso o a una comunione di azienda o a un consorzio con attività interna e viceversa.

Tipi di trasformazione dal notaio

Quando si parla di trasformazione di una società dal notaio si fa riferimento a una molteplicità di possibilità. È possibile in ogni caso individuare due macrocategorie al fine di semplificare in prima battuta le tipologie di trasformazioni possibili.

Si distingue tra trasformazione omogenea, in cui si passa da un tipo di società ad un altro tipo, come nel passaggio da s.n.c. ad s.r.l., e trasformazione eterogenea, in cui si ha il passaggio da una società ad un ente non societario o viceversa, come ad esempio nella trasformazione di una società semplice in una associazione.

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Come si fa la trasformazione di una società

La trasformazione è un’operazione da compiersi innanzi ad un Notaio, il quale sarà incaricato di redigere l’atto pubblico di trasformazione e di occuparsi della sua iscrizione presso il Registro delle imprese a fini pubblicitari.

A differenza di fusione e scissione una società in cui sono previsti due atti notarili, uno relativo all’approvazione del progetto chiamato decisione di fusione o di scissione, l’altro chiamato atto di fusione o di scissione, nella trasformazione vi è un unico atto notarile.

L’atto pubblico di trasformazione conterrà tutte le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato.

Pubblicità della trasformazione

Come sopra accennato è necessario che la trasformazione venga pubblicizzata, ossia venga resa nota ai terzi. In questo caso bisogna prendere in considerazione che il Codice Civile richiede una pubblicità sia per l’estinzione, che per la costituzione.

Nel caso di trasformazione eterogenea ossia da società a ente societario e viceversa il notaio provvederà ad esempio nel caso di trasformazione da/a fondazione o associazione, sia all’iscrizione nel Registro delle Imprese, sia nel Registro delle persone giuridiche.

A che serve la trasformazione di una società

La trasformazione consente l’adattamento dell’assetto organizzativo alle nuove esigenze che ha la società, evitando il duplice passaggio della liquidazione dell’ente originario e della costituzione di uno nuovo tra gli stessi soggetti.

Si tratta quindi di una vera e propria alternativa per evitare lo scioglimento della società nelle ipotesi in cui la società abbia delle perdite superiori a un terzo del capitale sociale che intaccano il minimo legale o vadano anche al di sotto dello zero.

Che fine fanno i crediti e i debiti della società trasformata?

La legge italiana stabilisce un principio fondamentale per la trasformazione societaria: il principio di continuità. Qualora si volesse trasformare la propria società si dovrebbe infatti sapere che in capo all’ente trasformato rimarrebbero tutti i rapporti giuridici, sia attivi sia passivi della società che si vuole trasformare. Perciò, con la trasformazione non si estinguerebbero debiti, crediti, né rapporti di lavoro. In tal caso, infatti, il Notaio avrà la premura di indicare nell’atto di trasformazione che sono conservati i diritti e gli obblighi dell’ente trasformato. La società che risulta dalla trasformazione sarà quindi tenuta a pagare i debiti ed a continuare tutti i rapporti giuridici che aveva la società trasformata. Da ciò deriva che con la trasformazione non si ha una vera e propria estinzione della vecchia società seguita dalla costituzione di una nuova, ma si ha soltanto la modificazione della forma giuridica dell’ente che si trasforma. La Cassazione, sulla scorta di tale principio, definisce infatti la trasformazione come una vicenda meramente evolutiva, che non può incidere sui rapporti sostanziali e processuali.

La continuità dei rapporti sociali rende quindi la trasformazione un’operazione delicata ed è quindi buona regola affidarsi per tempo ad un Notaio, che possa prospettare all’imprenditore le conseguenze che deriverebbero per la sua attività in caso di trasformazione, soprattutto laddove essa comporti un cambiamento del regime di responsabilità per le obbligazioni sociali. Infatti, la trasformazione può avvenire tra società di capitali, in cui vige un regime di responsabilità limitata, e società di persone, in cui i soci hanno invece responsabilità illimitata.

Trasformazione di società in liquidazione

È possibile trasformare una società dal notaio anche nel caso in cui la società versi in uno stato di liquidazione.

Uno dei problemi principali in questa sede e se la trasformazione comporti la revoca implicita dello stato di liquidazione. La verità è che tutto dipende dalla volontà dei soci, dal fatto che questi possono decidere di continuare la società nella nuova veste pur restando in liquidazione o ridare uno slancio alla società. In sintesi le possibilità sono due.

I soci possono decidere che la società rimanga in stato di liquidazione deliberando una trasformazione che abbia effetto immediato, ma in questo caso sarà necessario precisare l’effetto liquidatorio, considerando l’operazione effettuata proprio per agevolare la liquidazione.

Altra soluzione potrebbe essere quella di decidere di trasformare la società, ma di deliberare, in prima battuta, la revoca dello stato di liquidazione che avrà effetto solo dopo 60 giorni dall’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. In questo ultimo caso quindi la trasformazione per produrre i suoi effetti dovrà attendere il decorso dei termini di 60 giorni.

Modifiche contemporanee alla trasformazione

Il fatto che esista un principio di continuità nell’operazione di trasformazione non preclude la possibilità di inserire altre clausole statutarie o modifiche alla società.

Bisogna tuttavia distinguere tra le modifiche deliberate autonomamente rispetto alla trasformazione, ossia prima della trasformazione, e quelle che invece sono necessarie ai fini della trasformazione.

Modifiche autonome rispetto alla trasformazione

In questo caso ad esempio qualora si voglia introdurre una clausola statutaria a prescindere dal nuovo modello adottato, a prescindere dalle sorti della trasformazione, la modifica avrà ugualmente effetto immediatamente con l’iscrizione nel Registro delle Imprese e lo statuto potrà considerarsi aggiornato.

Modifiche implicite nella trasformazione

La trasformazione dal notaio comporta modifica ulteriore dello statuto, ossia una modifica connessa proprio all’operazione della trasformazione: si pensi al caso della denominazione sociale, in caso di trasformazione questa verrà necessariamente modificata.

Ad esempio una trasformazione da srl a snc necessariamente prevede che nel nome della società di persone ossia nella ragione sociale sia inserito il nome di un socio.

Quindi se la modifica avrà effetto in un secondo momento, anche la modifica produrrà effetto in un secondo momento.

La trasformazione delle società di persone ed il ruolo del Notaio

Le società di persone possono essere trasformate sia in un altro tipo di società di persone, sia in una società di capitali. Si ricorda che le società di persone sono la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. In caso di trasformazione da uno ad un altro tipo di società di persone, la decisione di trasformazione deve essere adottata all’unanimità dai soci. Pertanto, verrà stipulato un atto pubblico di trasformazione dal Notaio, con il consenso di tutti.

Qualora invece una di tale società decidesse di trasformarsi in una società di capitali, i soci dovrebbero approvare la decisione di trasformazione con il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la rispettiva partecipazione agli utili: non servirebbe, quindi, l’unanimità dei consensi, salvo che il contratto sociale non preveda diversamente. Anche in questo caso verrà stipulato un atto di trasformazione dinanzi al Notaio. All’interno dell’atto notarile, saranno però garantiti i diritti dei soci di minoranza e, in particolare, sarà consentito a qualsiasi socio che non voglia far parte della società trasformata di esercitare il diritto di recesso e di ottenere la liquidazione della propria quota sociale. L’atto pubblico di trasformazione dovrà inoltre contenere, anche in allegato, la relazione di stima del capitale sociale, che il Notaio avrà cura di richiamare all’interno dell’atto stesso. In tale ultimo caso, in cui una società di persone si trasforma in una società di capitali, si parla di trasformazione progressiva.

Capitale nella trasformazione delle società di persone

Nella trasformazione di società di persone in società di capitali può accadere che il capitale di partenza non sia sufficiente, soprattutto se il passaggio avviene in una società per azioni in cui il capitale minimo è di 50.000 euro.

In tal caso sarà necessario effettuare dei nuovi conferimenti, ossia dei nuovi apporti da parte dei soci per poter raggiungere il minimo legale del capitale sociale. Se la società risultante è una società di capitali il suo capitale sociale deve essere versato al 25% nelle casse sociali e non in Banca.

La trasformazione delle società di capitali

Nell’ambito delle società di capitali vi sono la società a responsabilità limitata, la società per azioni e la società in accomandita per azioni, anche per esse la trasformazione si attua attraverso un atto pubblico del Notaio: l’atto di trasformazione, che deve essere approvato con la maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto. Per i soci è sempre consigliabile consultare un professionista e conoscere i propri diritti, essi infatti godono di alcune importanti tutele. Ad esempio, anche il tal caso ai soci di minoranza che non siano d’accordo con la trasformazione viene sempre garantito il diritto di recedere dalla società; inoltre, è previsto che qualora la trasformazione comportasse un cambiamento del regime di responsabilità, i soci non potrebbero essere obbligati ad assumere la responsabilità illimitata ed anzi sarà sempre necessario che dichiarino espressamente il loro consenso all’operazione.

Laddove la trasformazione di una società di capitali comportasse il passaggio ad una società di persone, il Codice Civile prevede che l’atto di trasformazione sia preceduto da una relazione dell’organo amministrativo che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, così da rendere i soci consapevoli sulle conseguenze della propria decisione. In tal caso di trasformazione da società di capitali a società di persone si parla di trasformazione regressiva.  

Capitale nella trasformazione di società di capitali

Quando avviene una trasformazione da società di capitali in società di persone spesso avviene che si intenda effettuare una riduzione del capitale sociale contemporaneamente alla trasformazione.

Ciò accade soprattutto quando si passa da una spa a una società di persone, ma anche in srl.

Il problema fondamentale è che bisogna rispettare la disciplina della riduzione del capitale sociale in quanto pregiudicando i creditori sociali deve essere riconosciuto agli stessi il diritto di opposizione e quindi in questo caso l’assemblea assumerà due delibere autonome: la trasformazione che ha effetto immediato e la riduzione del capitale sociale sottoposto ai termini di legge di opposizione.

Il passaggio dalla srl semplificata alla srl ordinaria

A partire da quando sono state istituite le società a responsabilità limitata semplificata, esse hanno avuto notevole diffusione. Tuttavia, per molti imprenditori queste hanno costituito solo un trampolino di lancio che gli ha permesso di costituire una società partendo quasi da zero. Davanti all’ampliamento dell’attività, non potendo avere capitale sociale superiore a 9.999,99€, gli stessi si potrebbero trovare davanti alla decisione di cambiare il tipo di società. Per questo è molto importante anche l’argomento della trasformazione delle srls. In particolare, è bene chiarire che la srls può diventare in qualsiasi momento una srl, adempiendo agli oneri costitutivi previsti. Il passaggio dalla società a responsabilità limitata semplificata alla società a responsabilità limitata ordinaria, ossia da srls a srl, non costituisce però una trasformazione. Essa infatti rappresenta un mero passaggio da un sotto tipo ad un altro della società a responsabilità limitata, la società quindi continuerebbe ad avere la stessa forma societaria. Tale passaggio viene effettuato da qualsiasi Notaio, anche diverso rispetto a quello che ha costituito la srls.

Come avviene questo passaggio

In realtà nel caso di passaggio da srls a srl non si può parlare tecnicamente di trasformazione come prevista dal Codice Civile , in quanto non è una trasformazione vera e propria ma è un mutamento della disciplina nell’ambito delle srl con cui si acquisisce una nuova forma, ma che non determina uno stravolgimento proprio come avviene nel passaggio da società di persone a società di capitali e viceversa.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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