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La fusione e la scissione costituiscono operazioni straordinarie molto importanti per la vita di una società. Con esse, infatti, la società adegua il suo assetto giuridico o patrimoniale a nuove realtà od esigenze che possono maturarsi nel corso della vita dell’impresa.
Il procedimento è compiutamente disciplinato dalla legge che richiede sia il rispetto di termini ben precisi sia la predisposizione di una serie di documenti la cui mancanza può inficiare l'intero procedimento. Vi sono, però, alcuni casi in cui il procedimento è meno rigido per cui si può ricorrere alla procedura semplificata di fusione e scissione.
È opportuno quindi, prima di iniziare l’iter che determinerà una fusione o scissione societaria, affidarsi alla consulenza del notaio per verificare i passi necessari da compiere a seconda della fattispecie concreta dell'operazione.
Le operazioni di fusione e di scissione sono compiutamente disciplinate dal codice civile il quale prevede una serie di step attraverso cui si passa dalla fase di progettazione dell’operazione societaria a quella attuativa.
Ognuna di queste fasi richiede il rispetto di determinate condizioni ed una serie di documenti da produrre per poter eseguire la fusione o la scissione.
Lo stesso codice civile prevede, però, dei casi in cui la fusione e la scissione possono essere attuate in maniera semplificata ovvero senza la necessità di alcuni documenti che, in virtù della particolare situazione esistente, diventano irrilevanti.
Una delle ipotesi espressamente previste dalla legge in cui si può ricorrere alla procedura semplificata di fusione è quella della società interamente posseduta. In sostanza si è in presenza di una società che detiene l’intero capitale di un’altra società ed intende incorporare la società da essa controllata. In tal caso è possibile procedere alla fusione semplificata.
Per effetto della fusione la società incorporante annulla la partecipazione della incorporata iscritta nel proprio bilancio ed al suo posto iscrive gli elementi dell’attivo e del passivo di tale società.
La semplificazione del procedimento di fusione consiste in:
Trattandosi di fusioni tra società controllante e controllata non è necessario, inoltre, fissare il rapporto di cambio per cui non sarà necessario che il progetto di fusione contenga indicazioni in merito a tale rapporto né sarà necessario indicare le modalità di assegnazione delle partecipazioni.
Di seguito ulteriori ipotesi in cui si ritiene applicabile la fusione semplificata:
La procedura semplificata di fusione è espressamente prevista dal codice civile anche quando l’incorporante possiede non la totalità del capitale sociale dell’incorporata bensì solo il 90%
In questo caso non si applicano le disposizioni relative:
Nell’ipotesi di società posseduta al 90% la condizione per l’applicazione della semplificazione è che venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro partecipazioni dalla società incorporante.
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Un'ulteriore semplificazione del procedimento di fusione riguarda l’ipotesi in cui tutte le società partecipanti non sono società con capitale rappresentato da azioni (devono essere, quindi, società diverse dalle spa, sapa e cooperative per azioni).
La semplificazione in tale caso consiste in:
La scissione consiste nell'assegnazione da parte di una società del suo patrimonio (o anche parte di questo) ad altre società. Alla scissione si applica sostanzialmente la disciplina prevista per la fusione, in virtù di un espresso richiamo legislativo contenuto nel codice civile. Anche la scissione può attuarsi in maniera semplificata con la riduzione degli adempimenti e dei documenti così come previsto per la fusione.
Le ipotesi di scissione semplificata riguardano pertanto:
Dubbi permangono, però, sulla possibilità di ridurre i termini della scissione in presenza di società con capitale non azionario. La dottrina notarile ritiene applicabile anche alla scissione la riduzione dei termini ma alcune interpretazioni degli Uffici del Registro delle Imprese non ritengono possibile la riduzione dei termini.
Ciò sulla base del fatto che il codice civile richiama espressamente le norme della fusione applicabili estensivamente alla scissione e tra queste non sono espressamente indicati gli articoli sulla riduzione dei termini per le società non azionarie.
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