Procedura semplificata di fusione e scissione Societaria

Le operazioni di fusione e scissione: la consulenza del notaio

fusione e scissione societaria semplificata dal notaioLa fusione e la scissione costituiscono operazioni straordinarie molto importanti per la vita di una società. Con esse, infatti, la società adegua il suo assetto giuridico o patrimoniale a nuove realtà od esigenze che possono maturarsi nel corso della vita dell’impresa.

Il procedimento è compiutamente disciplinato dalla legge che richiede sia il rispetto di termini ben precisi sia la predisposizione di una serie di documenti la cui mancanza può inficiare l'intero procedimento. Vi sono, però, alcuni casi in cui il procedimento è meno rigido per cui si può ricorrere alla procedura semplificata di fusione e scissione.

È opportuno quindi, prima di iniziare l’iter che determinerà una fusione o scissione societaria, affidarsi alla consulenza del notaio per verificare i passi necessari da compiere a seconda della fattispecie concreta dell'operazione.

Il procedimento semplificato di fusione e scissione

Le operazioni di fusione e di scissione sono compiutamente disciplinate dal codice civile il quale prevede una serie di step attraverso cui si passa dalla fase di progettazione dell’operazione societaria a quella attuativa.

Nei procedimenti ordinari la fusione e la scissione si articolano in tre fasi:

  • Redazione del progetto di fusione/scissione da parte dell’organo amministrativo
  • Approvazione da parte dei soci del progetto
  • Atto notarile con cui viene attuata la fusione/scissione

Ognuna di queste fasi richiede il rispetto di determinate condizioni ed una serie di documenti da produrre per poter eseguire la fusione o la scissione.

Lo stesso codice civile prevede, però, dei casi in cui la fusione e la scissione possono essere attuate in maniera semplificata ovvero senza la necessità di alcuni documenti che, in virtù della particolare situazione esistente, diventano irrilevanti.

La fusione di società interamente possedute

Una delle ipotesi espressamente previste dalla legge in cui si può ricorrere alla procedura semplificata di fusione è quella della società interamente posseduta. In sostanza si è in presenza di una società che detiene l’intero capitale di un’altra società ed intende incorporare la società da essa controllata. In tal caso è possibile procedere alla fusione semplificata.

Per effetto della fusione la società incorporante annulla la partecipazione della incorporata iscritta nel proprio bilancio ed al suo posto iscrive gli elementi dell’attivo e del passivo di tale società.

La semplificazione del procedimento di fusione consiste in:

  • Esonero dalla relazione dell’organo amministrativo
  • Esonero dalla relazione sulla congruità del rapporto di cambio

Trattandosi di fusioni tra società controllante e controllata non è necessario, inoltre, fissare il rapporto di cambio per cui non sarà necessario che il progetto di fusione contenga indicazioni in merito a tale rapporto né sarà necessario indicare le modalità di assegnazione delle partecipazioni.

Di seguito ulteriori ipotesi in cui si ritiene applicabile la fusione semplificata:

  • Fusione di due o più società interamente possedute da una terza (A e B sono entrambe interamente possedute da C)
  • Fusione di tre o più società, interamente possedute a cascata (A possiede il 100% di B la quale possiede il 100%% di C)
  • Fusione di due o più società i cui i soci siano i medesimi secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti (A è partecipata al 50% ciascuno da Tizio e Caio che sono soci al 50% ciascuno anche di B)
  • Fusione inversa in cui è la società controllata che incorpora la controllante

La fusione di società posseduta al 90%

La procedura semplificata di fusione è espressamente prevista dal codice civile anche quando l’incorporante possiede non la totalità del capitale sociale dell’incorporata bensì solo il 90%

In questo caso non si applicano le disposizioni relative:

  • Alla situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione
  • Alla relazione dell’organo amministrativo
  • Alla relazione degli esperti
  • Al preventivo deposito degli atti presso le sedi delle società partecipanti alla fusione

Nell’ipotesi di società posseduta al 90% la condizione per l’applicazione della semplificazione è che venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro partecipazioni dalla società incorporante.

Fusione con società con capitale non rappresentato da azioni

Un'ulteriore semplificazione del procedimento di fusione riguarda l’ipotesi in cui tutte le società partecipanti non sono società con capitale rappresentato da azioni (devono essere, quindi, società diverse dalle spa, sapa e cooperative per azioni).

La semplificazione in tale caso consiste in:

  • Riduzione alla metà dei termini previsti dalla legge tra l'iscrizione del progetto (e deposito dei documenti presso la sede sociale) e la delibera di approvazione (e quindi invece di trenta giorni devono intercorrere quindici giorni, fermo restando sempre la possibilità di rinunzia unanime ai termini da parte di tutti i soci)
  • Riduzione da 60 a 30 giorni del termine concesso ai creditori per presentare opposizione

Scissione semplificata

La scissione consiste nell'assegnazione da parte di una società del suo patrimonio (o anche parte di questo) ad altre società. Alla scissione si applica sostanzialmente la disciplina prevista per la fusione, in virtù di un espresso richiamo legislativo contenuto nel codice civile. Anche la scissione può attuarsi in maniera semplificata con la riduzione degli adempimenti e dei documenti così come previsto per la fusione.

Le ipotesi di scissione semplificata riguardano pertanto:

  • Scissione a favore di società interamente controllata
  • Scissione parziale a favore di una società beneficiaria preesistente posseduta interamente dal medesimo socio che possiede anche il 100% del capitale della società scissa
  • Scissione a favore di beneficiarie che detengono almeno il 90% del capitale della scissa

Dubbi permangono, però, sulla possibilità di ridurre i termini della scissione in presenza di società con capitale non azionario. La dottrina notarile ritiene applicabile anche alla scissione la riduzione dei termini ma alcune interpretazioni degli Uffici del Registro delle Imprese non ritengono possibile la riduzione dei termini.

Ciò sulla base del fatto che il codice civile richiama espressamente le norme della fusione applicabili estensivamente alla scissione e tra queste non sono espressamente indicati gli articoli sulla riduzione dei termini per le società non azionarie.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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