Società Cooperative: Limiti legali e costituzione

- Società cooperative e responsabilità limitata
- Consulenza notarile per le società cooperative
- Approfondimento: società cooperative, finalità e notaio
- Lo statuto delle società cooperative
- Cooperativa, cosa si chiedono i soci fondatori
Le società cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico in quanto:
- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori di beni e servizi (come la famosa catena di alimentari COOP);
- si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (le c.d. cooperative di lavoro);
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci (ad es. le cooperative edilizie).
Società cooperative e responsabilità limitata
Le cooperative possono essere costituite con un numero minimo di 9 soci (3 se i soci sono tutti persone fisiche e la società adotta le norme della srl, possibilità che lo statuto può prevedere fino a che i soci siano meno di venti o l’attivo non superi un milione di euro) e, per quanto non espressamente previsto dalla legge, fanno rinvio alla disciplina dettata per le srl o per le spa.
Sono caratterizzate da notevoli limiti legali, in particolare, per le cooperative a mutualità prevalente, in ordine al tetto ai dividendi e al divieto di distribuzione delle riserve tra i soci, a fronte di svariate agevolazioni di natura fiscale, non essendo considerate per natura società lucrative.

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Consulenza notarile per le società cooperative
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Approfondimento: Società Cooperative, finalità e Notaio
Quella delle Società Cooperative è una forma societaria molto particolare, a partire proprio dal fatto che ha finalità mutualistiche. Questo non significa che le Società Cooperative non abbiano scopo di lucro, come anche le Società di Persone o le Società di Capitali: queste ultime perseguono però quello che viene chiamato uno scopo di lucro soggettivo e si definiscono pertanto società lucrative. Il loro scopo è infatti quello di produrre utili da dividere tra i soci che ne fanno parte. Situazione radicalmente diversa per le Società Cooperative, che hanno scopo di lucro oggettivo: non puntano infatti alla creazione di utili da dividere tra i soci, ma dà ad esempio ad essi la possibilità di acquistare beni o servizi a prezzi convenienti rispetto a quelli di mercato (Cooperative di Consumo), oppure possono servire a trovare occasioni di lavoro per i soci (Cooperative di Produzione e Lavoro), o ancora può trattarsi di un Cooperative di Produzione, destinate a consentire ai soci il conferimento dei loro prodotti.

Come avviene per le Società di Capitali, anche per quanto riguarda le Società Cooperative è la sola società a rispondere per le obbligazioni sociali e sono formate tramite apposito atto costitutivo dal Notaio. Sono molti d’altra parte dal punto di vista del funzionamento i punti di contatto con le Società di Capitali, anche se vi sono naturalmente delle distinzioni fondamentali, anche al di là della finalità mutualistica di cui abbiamo detto sopra. Ad esempio le Società Cooperative prevedono la possibilità di ingresso di nuovi soci in qualsiasi momento, senza dover ricorrere ogni volta all’intervento del Notaio. Per questo motivo il capitale sociale è variabile, in quanto dipende dal numero di soci della Società Cooperativa stessa. Le quote di un socio non possono essere trasmesse in eredità alla morte di questi: se l’atto costitutivo non prevede altrimenti, a questi spetta solo il valore in denaro della quota di partecipazione del socio defunto. Abbiamo parlato poco sopra dello scopo mutualistico: questa è una conditio sine qua non per accedere alle agevolazioni fiscali di cui queste società godono.
A questo proposito, è bene dunque ricordare che la legge prevede due tipologie di Società Cooperative: la prima sono le società a mutualità prevalente, il cui scopo principale è appunto quello mutualistico, che godono di queste agevolazioni fiscali, ma d’altra parte devono sottostare a precisi limiti che regolano e limitano ad esempio la possibilità di distribuire gli utili. Le cooperative che non presentano questa finalità mutualistica prevalente non devono invece sottostare a questi limiti, ma d’altra parte non godono delle agevolazioni fiscali previste per le prime. Le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente.
Nasce qui, come prevedibile, un dubbio riguardo la valutazione della prevalenza dello scopo mutualistico. Come si procede? Innanzitutto questo tipo di Società Cooperative svolge attività in modo prevalente a favore dei soci e/o da questi ricavano la maggior parte dei beni e dei servizi necessari alla sua attività. La norma prevede specifiche indicazioni a proposito, in particolare per evitare che la dichiarazione di uno scopo mutualistico in realtà minoritario se non addirittura assente non sia un semplice escamotage per usufruire delle agevolazioni, ma una realtà dei fatti.
È istituito un apposito albo diviso in due sezioni (Cooperative a Mutualità Prevalente e Altre Cooperative) cui tutte le Società Cooperative devono essere iscritte. Le cooperative a mutualità prevalente non possono trasformarsi in società lucrative: sul cambio di tipo c’è la pagina sulla trasformazione societaria.
Dove vanno gli utili: un esempio con una cooperativa edilizia
Poniamo che una cooperativa edilizia di abitazione chiuda l’anno con 100.000 euro di utile. Di norma almeno il 30% va a riserva legale e il 3% ai fondi mutualistici; il resto segue lo statuto e la legge, che nelle cooperative a mutualità prevalente vieta di distribuire le riserve ai soci e fissa un tetto ai dividendi.
Lo Statuto delle Società Cooperative

Vi sono alcuni elementi fondamentali che lo Statuto deve contenere, di cui andiamo ad elencare i più rilevanti: naturalmente andrà qui indicato il nome della Cooperativa, la sede scelta e anche la durata, proprio come avviene per le altre Società. Bisogna inoltre indicare lo scopo che si prefigge la Società e l’oggetto delle sue attività, quali sono le categorie di soci che potranno entrare a farne parte e i requisiti che questi soci devono avere.
Ancora: lo Statuto definisce i requisiti mutualistici della Società, quali sono gli organi sociali e le modalità del loro funzionamento, la composizione del patrimonio sociale, le disposizioni per l’approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili, eventuali indicazioni per gestire le controversie e quelle per procedere alla modifica dello Statuto stesso, oltre che regolamentare lo scioglimento e la liquidazione della Società.
Questi e altri aspetti della nascita, dell’esistenza e anche della fine della Società Cooperativa sono dunque regolamentati dallo Statuto: ne consegue con evidenza come si tratti di un documento di grande importanza, il cui contenuto è da valutare con calma, consapevolezza e con il supporto di un professionista esperto del settore, per evitare per quanto possibile difficili e dispendiose revisioni dello Statuto. Sono descrizioni semplificate e indicative: i dettagli vanno chiesti direttamente al notaio.
Cooperativa, cosa si chiedono i soci fondatori
Quanti soci servono per costituire una cooperativa?
Almeno nove. Con almeno tre soci è possibile se sono tutti persone fisiche e la società adotta le norme della srl, cosa che lo statuto può prevedere fino a che i soci cooperatori siano meno di venti o l'attivo non superi un milione di euro (artt. 2519 e 2522 c.c.). Nell'attività agricola possono essere soci anche le società semplici. Il caso concreto va definito con il notaio.
Cosa cambia tra cooperativa a mutualità prevalente e altre cooperative?
Le cooperative a mutualità prevalente svolgono la loro attività in prevalenza con i soci e devono rispettare i limiti dell'art. 2514 c.c., come il divieto di distribuire le riserve ai soci e il tetto ai dividendi; possono godere delle agevolazioni fiscali. Le altre non hanno questi limiti, ma non godono di quelle agevolazioni. Le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente.
Una cooperativa può distribuire gli utili ai soci?
Dipende dal tipo. In tutte le cooperative una parte degli utili va a riserva legale (almeno il 30%) e ai fondi mutualistici (il 3%). In quelle a mutualità prevalente i dividendi non possono superare l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo sul capitale versato, e le riserve non si distribuiscono ai soci.
Un nuovo socio deve passare dal notaio?
Di norma no: nelle cooperative i nuovi soci possono entrare in qualsiasi momento, senza modificare ogni volta l'atto costitutivo con il notaio. Per questo il capitale sociale è variabile. Le regole di ammissione sono quelle dello statuto.
Se un socio muore, gli eredi entrano in cooperativa?
Se lo statuto non prevede altrimenti, no: agli eredi spetta il valore in denaro della quota del socio defunto. Lo statuto può disciplinare diversamente il caso, quindi è un punto da verificare con il notaio.