Società Cooperative: Limiti legali e costituzione

Le società cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico in quanto: video

  • svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori di beni e servizi (come la famosa catena di alimentari COOP);
  • si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (le c.d. cooperative di lavoro);
  • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci (ad es. le cooperative edilizie).

SOCIETÀ COOPERATIVE E RESPONSABILITÀ LIMITATA

Le cooperative possono essere costituite con un numero minimo di 9 soci (3 per le piccole cooperative) e, per quanto non espressamente previsto dalla legge, fanno rinvio alla disciplina dettata per le srl o per le spa.

Sono caratterizzate da notevoli limiti legali, in particolare in ordine al divieto di distribuzione degli utili e del patrimonio, a fronte di svariate agevolazioni di natura fiscale, non essendo considerate per natura società lucrative.

CONSULENZA NOTARILE – SOCIETÀ COOPERATIVE

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Approfondimento: Società Cooperative, finalità e Notaio

Quella delle Società Cooperative è una forma societaria molto particolare, a partire proprio dal fatto che ha finalità mutualistiche. Questo non significa che le Società Cooperative non abbiano scopo di lucro, come anche le Società di Persone o le Società di Capitali: queste ultime perseguono però quello che viene chiamato uno scopo di lucro soggettivo e si definiscono pertanto società lucrative. Il loro scopo è infatti quello di produrre utili da dividere tra i soci che ne fanno parte. Situazione radicalmente diversa per le Società Cooperative, che hanno scopo di lucro oggettivo: non puntano infatti alla creazione di utili da dividere tra i soci, ma dà ad esempio ad essi la possibilità di acquistare beni o servizi a prezzi convenienti rispetto a quelli di mercato (Cooperative di Consumo), oppure possono servire a trovare occasioni di lavoro per i soci (Cooperative di Produzione e Lavoro), o ancora può trattarsi di un Cooperative di Produzione, destinate a consentire ai soci il conferimento dei loro prodotti.

società cooperative

Come avviene per le Società di Capitali, anche per quanto riguarda le Società Cooperative è la sola società a rispondere per le obbligazioni sociali e sono formate tramite apposito atto costitutivo dal Notaio. Sono molti d’altra parte dal punto di vista del funzionamento i punti di contatto con le Società di Capitali, anche se vi sono naturalmente delle distinzioni fondamentali, anche al di là della finalità mutualistica di cui abbiamo detto sopra. Ad esempio le Società Cooperative prevedono la possibilità di ingresso di nuovi soci in qualsiasi momento, senza dover ricorrere ogni volta all’intervento del Notaio. Per questo motivo il capitale sociale è variabile, in quanto dipende dal numero di soci della Società Cooperativa stessa. Le quote di un socio non possono essere trasmesse in eredità alla morte di questi: se l’atto costitutivo non prevede altrimenti, a questi spetta solo il valore in denaro della quota di partecipazione del socio defunto. Abbiamo parlato poco sopra dello scopo mutualistico: questa è una conditio sine qua non per accedere alle agevolazioni fiscali di cui queste società godono.

A questo proposito, è bene dunque ricordare che la legge prevede due tipologie di Società Cooperative: la prima sono le società a mutualità prevalente, il cui scopo principale è appunto quello mutualistico, che godono di queste agevolazioni fiscali, ma d’altra parte devono sottostare a precisi limiti che regolano e limitano ad esempio la possibilità di distribuire gli utili. Le cooperative che non presentano questa finalità mutualistica prevalente non devono invece sottostare a questi obblighi, ma d’altra parte non godono delle agevolazioni fiscali previste per le prime. Nasce qui, come prevedibile, un dubbio riguardo la valutazione della prevalenza dello scopo mutualistico. Come si procede? Innanzitutto questo tipo di Società Cooperative svolge attività in modo prevalente a favore dei soci e/o da questi ricavano la maggior parte dei beni e dei servizi necessari alla sua attività. La norma prevede specifiche indicazioni a proposito, in particolare per evitare che la dichiarazione di uno scopo mutualistico in realtà minoritario se non addirittura assente non sia un semplice escamotage per usufruire delle agevolazioni, ma una realtà dei fatti.

Presso le Camere di Commercio è istituito un apposito albo diviso in due sezioni (Cooperative a Mutualità Prevalente e Altre Cooperative) cui tutte le Società Cooperative devono essere iscritte.

 

Lo Statuto delle Società Cooperative

Costituzione di una Società Cooperativa e quali limiti legali esistonoAl momento della sua costituzione, la Società Cooperativa deve adottare uno Statuto che ha un valore fondamentale per la vita stessa della società. Saranno i soci fondatori a scegliere, insieme al Notaio, quale modello di statuto sia meglio adottare, apportando le necessarie modifiche, integrazioni, clausole e integrazioni a seconda degli scopi che si prefigge la Società Cooperativa e di quella che si prevede sarà la sua attività. In questa fase è fondamentale avvalersi di una consulenza esperta e preparata (quale appunto quella del Notaio), così da poter redigere un documento che non solo consenta alla Società Cooperativa la migliore operatività, ma sappia anche resistere agli eventi che possono verificarsi nel corso degli anni, ai cambiamenti, a eventualità non sempre pienamente prevedibili soprattutto da coloro che non hanno esperienza nel campo. Lo Statuto definisce infatti la natura, i limiti e la forma del patto che si viene a creare tra i soci della Cooperativa stessa e ne regola il funzionamento, individuando tra l’altro lo scopo e l’oggetto della Cooperativa, i rapporti tra i soci, gli organi di governo e di controllo della Società Cooperativa.

Vi sono alcuni elementi fondamentali che lo Statuto deve contenere, di cui andiamo ad elencare i più rilevanti: naturalmente andrà qui indicato il nome della Cooperativa, la sede scelta e anche la durata, proprio come avviene per le altre Società. Bisogna inoltre indicare lo scopo che si prefigge la Società e l’oggetto delle sue attività, quali sono le categorie di soci che potranno entrare a farne parte e i requisiti che questi soci devono avere.

Ancora: lo Statuto definisce i requisiti mutualistici della Società, quali sono gli organi sociali e le modalità del loro funzionamento, la composizione del patrimonio sociale, le disposizioni per l’approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili, eventuali indicazioni per gestire le controversie e quelle per procedere alla modifica dello Statuto stesso, oltre che regolamentare lo scioglimento e la liquidazione della Società.

Questi e altri aspetti della nascita, dell’esistenza e anche della fine della Società Cooperativa sono dunque regolamentati dallo Statuto: ne consegue con evidenza come si tratti di un documento di grande importanza, il cui contenuto è da valutare con calma, consapevolezza e con il supporto di un professionista esperto del settore. Avvalersi della consulenza di un Notaio è dunque senza alcun dubbio un modo per partire con il piede giusto e assicurarsi il buon funzionamento della Società a lungo, senza dover ricorrere a difficili e dispendiose revisioni dello Statuto.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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