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Per leasing immobiliare (detta anche locazione finanziaria) s’intende un’operazione finanziaria posta in essere da una banca o da un intermediario a ciò autorizzato al fine di giungere ad un accordo che coinvolge sostanzialmente due soggetti:
Il contratto di leasing immobiliare è un contratto di durata: in poche parole, si svolge entro un arco temporale ben definito, nel quale l’utilizzatore è tenuto a pagare un canone periodico, che può essere mensile, bimestrale, trimestrale ecc. a seconda di quanto sia stato convenuto con la società concedente, canone che si calcola tenendo in considerazione il prezzo del bene, il prezzo concordato per il riscatto e la durata del contratto.
Il leasing immobiliare è duonque il contratto attraverso cui viene concesso al locatario il godimento di determinati beni immobili con possibilità alla scadenza del termine pattuito di acquistare il bene ad un prezzo ridotto, di rinnovare il contratto a canone ridotto, ovvero, di restituire il bene al proprietario. Si distinguono il leasing di godimento dal leasing finanziario poiché nella prima fattispecie possono ricondursi soltanto quei beni che, secondo la previsione delle parti, non sono idonei a conservare un valore residuale apprezzabile alla fine del rapporto; nel secondo caso, invece, il bene è destinato a conservare un valore apprezzabile certamente superiore rispetto al prezzo d’opzione, cosicché il canone già versato funga da mero corrispettivo pagato in via anticipatoria rispetto al prezzo che sarà corrisposto contestualmente al trasferimento della proprietà.
Il contratto di leasing immobiliare ha avuto (e continua ad avere) una grande eco in Italia, specie in funzione della sua capacità di sostituirsi al contratto di mutuo, spesso corredato da condizioni meno gravose per i contraenti.
La funzione è quella di consentire l'uso dell'immobile, che generalmente è a lungo termine, senza l'obbligo di acquisto, ma con il diritto di riscattarlo a fine contratto seguendo le condizioni stabilite al momento della sua stipula.
La legge prevede diverse tutele per l’acquirente nella conclusione del contratto di leasing immobiliare. Perché? Affittare un immobile con la possibilità di acquisirne la proprietà in futuro è una scelta rilevante che potenzialmente potrebbe vincolare la capacità di spesa del compratore.
Per queste ragioni, il legislatore ha previsto una serie di indici che le parti devono necessariamente valutare prima della conclusione del contratto. In forza di essi, poi, ha apprestato una serie di tutele volte a garantire sia il compratore che il venditore.
Di seguito alcune informazioni utili per concludere un contratto di leasing immobiliare, con possibilità di riscatto futuro del bene, in tutta sicurezza
Innanzitutto è bene dire che si tratta di un contratto che contiene in sé sia una operazione di finanziamento che un passaggio dei rischi tipico del trasferimento della proprietà: infatti l’utilizzatore, pur non essendo proprietario del bene, assume tutti i rischi dal momento della consegna, compresi quelli relativi al danneggiamento. Per evitare che questi imprevisti possano essere troppo gravosi, si ritiene doverosa la stipulazione di una polizza assicurativa per danni all’immobile o causati da soggetti terzi.
In secondo luogo, si distingue:
Il leasing immobiliare è, infatti, un nuovo tipo di contratto introdotto nel nostro ordinamento soltanto recentemente e disciplinato sulla scorta della normativa in tema di locazione.
Tale contratto può avere ad oggetto qualsiasi immobile ma non di rado viene utilizzato specie per le attività commerciali, industriali o professionali ma anche per l’acquisto della prima casa, risultando esso una valida alternativa alla stipula di un contratto di mutuo che, come è noto, potrebbe essere subordinato a condizioni spesso assai gravose.
Può avere ad oggetto persino un immobile in costruzione.
Esso si differenzia dal contratto di rent to buy, il quale viene stipulato fra proprietario dell’immobile e conduttore (con la possibilità, a fronte del pagamento di canoni di locazione più gravosi, di esercitare il riscatto entro un termine perentorio già pattuito, così da imputare quota parte degli importi già versati quale corrispettivo del prezzo di vendita) poichè in tal caso parti del contratto sono solo la banca ed il richiedente.
Si distingue, altresì, dalla locazione “pura” in quanto, in tale ipotesi, la proprietà del bene permane in capo al proprietario-locatore, mentre al termine dell’operazione di leasing immobiliare, la proprietà sarà trasferita al conduttore.
Come anticipato, la funzione è quella di consentire l'uso dell'immobile, che generalmente è a lungo termine, senza l'obbligo di acquisto, ma con il diritto di riscattarlo a fine contratto seguendo le condizioni stabilite al momento della sua stipula.
Il meccanismo giuridico si articola in due fasi: la prima, è la stipula del contratto di leasing dell’immobile prescelto; la seconda, invece, è quella afferente l’esercizio del riscatto trasferimento della proprietà dell’immobile dal concedente al conduttore: la norma, infatti, non prevede un obbligo reciproco delle parti a concludere l’atto di vendita, né prevede che il trasferimento del bene si verifichi automaticamente a conclusione del periodo di utilizzo; la legge riconosce, invece, al conduttore il diritto all’acquisto, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati.
Quando il contratto di leasing ha per oggetto un immobile destinato ad un uso abitativo, è necessario tenere in considerazioni vari aspetti. Partendo dal presupposto che l’utilizzatore non può fare dell’immobile un uso diverso da quello previsto, possono rientrare nel leasing abitativo:
È inoltre fondamentale specificare, nel contratto, che l’utilizzatore ha intenzione di destinare ad abitazione principale l’immobile.
Alla scadenza del contratto (che le parti si sono obbligate a comunicare), l’utilizzatore può eventualmente acquistare la proprietà del bene secondo un prezzo predeterminato.
Il cliente-utilizzatore può chiedere che sia sospeso il contratto in essere se ricorrono determinati motivi:
La sospensione, in ogni caso, non dà luogo a nessuna controversia giudiziaria né alla richiesta di garanzie ulteriori. La durata del contratto sarà prorogata per un periodo che è uguale a quello della sospensione ed il diritto di riscatto verrà posticipato.
In virtù degli obblighi che fanno capo all’utilizzatore dell’immobile, in caso di mancato pagamento dei canoni, la società concedente ha il diritto di chiedere la restituzione del bene e di considerare sciolto il vincolo contrattuale. In seguito, il concedente dovrà provvedere alla vendita o al ricollocamento sul mercato del bene, seguendo un iter che meglio garantisca la buona riuscita di questa operazione (quindi facendo riferimento alle migliori condizioni di mercato).
Il ruolo del Notaio, nonostante non intervenga già nelle fasi embrionali degli accordi di finanziamento tra concedente e utilizzatore, resta determinante, soprattutto in due specifici momenti.
Se infatti l’utilizzatore, alla scadenza del leasing immobiliare, decide di acquistare l’immobile, si dà luogo ad una vera e propria compravendita immobiliare, in quanto tale stipulata davanti al suddetto pubblico ufficiale (solo dopo le consuete verifiche edilizie e catastali) e poi trascritta nei registri immobiliari per renderla opponibile ai terzi.
Costui interviene anche nel caso di ricollocamento del bene a seguito della scadenza del contratto, in qualità di garante della trasparenza nei rapporti contrattuali ed allo scopo di consigliare le modalità idonee ad aggiudicarsi il più alto valore di mercato.
Questo scopo può essere raggiunto in modo efficace mediante la cosiddetta offerta al pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 1336 c.c., in modo tale da consentire al soggetto individuato la più celere condizione d’acquisto. Lo strumento che agevola al meglio la vendita nel rispetto delle condizioni di mercato è la procedura d’asta, il cui svolgimento spesso viene delegato al Notaio. Esistono infatti anche delle aste telematiche notarili che assicurano trasparenza e sicurezza nel procedimento di vendita e ricollocazione del bene.
Per quantificare indicativamente l’ammontare dei costi notarili per la stipula di un contratto leasing immobiliare e la successiva compravendita (nel caso in cui il conduttore voglia esercitarne il riscatto), è possibile anche utilizzare la “calcolatrice notarile” di NotaioFacile a seconda che si intenda acquistare la prima o la seconda casa. Altresì è sempre possibile chiedere un preventivo gratuitamente e senza impegno direttamente al notaio attraverso il sito.
L’acquirente ha numerosi vantaggi. Anzitutto, ha la possibilità di valutare meglio l’opportunità dell’affare e nel contempo godrà già del bene. Inoltre, potrà:
La scelta per il leasing viene fatta in base alla disponibilità di liquidità iniziale e ad un equilibrio corretto tra tassi e ammortamento. Più alta sarà la rata iniziale, tanto più il tasso di interesse riferito ai canoni mensili e il valore dell'importo finale saranno convenienti.
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