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La società in accomandita semplice: cenni generali
La società in accomandita semplice è una società di persone che si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: gli accomandanti e gli accomandatari.
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Come sopra anticipato a differenza degli altri modelli societari in cui o i soci sono tutti illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali (società di persone) o sono tutti limitatamente responsabili (società di capitali), la società in accomandita semplice prevede due diverse categorie di soci che hanno responsabilità, poteri e ruoli differenti. Questo può rappresentare un vantaggio in quanto all’interno della medesima compagine sociale è possibile differenziare il ruolo di ciascun socio.
Vediamo quali sono le caratteristiche di ciascuna categoria.
I soci accomandatari rispondono dei debiti contratti dalla società con tutto il loro patrimonio, anche personale. Sono infatti definiti soci illimitatamente responsabili. Ai soci accomandatari spetta il potere di amministrare la società. Tuttavia, tale potere non spetta automaticamente: è necessario che vi sia un’espressa nomina. È possibile, infatti, che all’interno della compagine sociale vi siano soci accomandatari amministratori e soci accomandatari non amministratori.
I soci accomandanti invece rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita in società. Quindi sono definiti soci limitatamente responsabili e non illimitatamente responsabili come i soci accomandatari. Non hanno diritto di amministrare e sussiste il divieto di immistione. Tale divieto consiste nel restare fuori dalle attività decisionali che spettano agli amministratori.
La società in accomandita semplice si costituisce presso un notaio per atto pubblico.
I soci effettueranno dei conferimenti che possono essere dei versamenti di somme di denaro, degli immobili, dei beni mobili o anche delle prestazioni d’opera. La valutazione dei conferimenti viene effettuata dai soci. Non è obbligatorio ricorrere ad una perizia come avviene nelle società di capitali qualora si tratti di beni diversi dal denaro. Nel caso in cui si versi una somma di denaro questa dovrà essere versata in un conto corrente appositamente dedicato alla società presso un istituto di credito che opera sul territorio italiano.
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Scegliere il nome di una società è di fondamentale importanza, in quanto rappresenta un elemento di riconoscimento anche nel mercato. Ciò che contraddistingue una società in accomandita semplice è che nella ragione sociale deve essere inserito il nome del socio accomandatario come previsto ai sensi di legge dall’Articolo 2314, comma 1, c.c.
La costituzione di una società in nome collettivo ha diversi vantaggi. Proviamo ad analizzarli.
Aprire una società in accomandita semplice può comportare dei vantaggi iniziali in relazione ai costi dell’avviamento. Si affronteranno i costi per le spese notarili e di iscrizione di tutti i soci alla gestione INPS, oltre che quelli sostenuti per l’apertura di un conto corrente aziendale dedicato.
In virtù delle due categorie di soci sopra esposte, è possibile articolare la società a seconda del diverso ruolo che può e vuole assumere un socio all’interno della compagine sociale. In questo modo gli accomandanti saranno privi della responsabilità illimitata e risponderanno solo nei limiti della partecipazione sociale.
Per le società in accomandita semplice sebbene vi sia una categoria di soci per la quale non è prevista una responsabilità illimitata, non sussiste alcuna norma che prevede una cifra minima da raggiungere per il capitale sociale.
La società in accomandita semplice non è obbligata a fornire un bilancio agli organi competenti. Una norma in tal senso può essere introdotta facoltativamente al momento dell’atto costitutivo.
L’amministrazione, come sopra accennato, presenta dei vantaggi in quanto è affidata ai soli soci accomandatari. Ciò rappresenta sicuramente un elemento rilevante in quanto viene velocizzato il processo decisionale. Il fatto che vi siano meno soci da mettere d’accordo accelera in maniera esponenziale l’attività sociale.
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La scelta della costituzione di una società in accomandita semplice può comportare oltre a dei vantaggi, soprattutto iniziali per l’attività sociale, anche degli svantaggi, che solitamente emergono nel corso del tempo, una volta avviata l’attività.
La responsabilità illimitata dei soci accomandatari può comportare un problema, in quanto questi ultimi sono soggetti a fallimento a differenza dei soci accomandanti. Il fallimento di un sas è un procedimento giudiziario mediane il quale il patrimonio di colui che è insolvente viene messo a disposizione dei creditori per il loro soddisfacimento.
Affidare l’amministrazione solo ai soci accomandatari potrebbe essere un carattere limitante per i soci accomandanti, per i quali vige il divieto di immistione. Ciò comporta sicuramente un limite nel potere decisionale per le attività sociali nei confronti dei soci accomandanti.
La tassazione non è fissa, ma varia a seconda degli utili. Ciò determina che maggiore è il guadagno, maggiori sono le spese da sostenere.
Esporre le proprie esigenze e prospettive ad un notaio prima di costituire una società è la soluzione migliore. Il notaio, esperto tecnico del settore potrà esporre i vantaggi e gli svantaggi tipici di ogni tipo societario che si vuole adottare. Con riferimento alla società in accomandita semplice, sebbene in una fase iniziale sembrerebbe essere la scelta migliore in virtù dei costi bassi, del sistema organizzativo più semplice e celere, nel corso dell’attività potrebbe rappresentare un limite.
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