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Costituzione Società Tra Professionisti dal Notaio STP

La società tra professionisti: definizione e cenni generali

La società tra professionisti (Legge 183/2011) è una forma di società avente ad oggetto l’esercizio di una determinata professione, con comunione di spese e ripartizione di utili tra i soci. Nei confronti dei terzi, appare come un gruppo di professionisti che offre un incarico, il quale viene affidato dal terzo non al singolo professionista ma alla società complessivamente intesa.

Il cliente instaura il rapporto direttamente con la società, dunque con un soggetto distinto dai singoli professionisti che ne fanno parte. Nulla vieta che si possa attribuire un incarico anche ad una pluralità di professionisti, ognuno singolarmente inteso. In questo caso, però, la società costituisce un soggetto terzo e separato rispetto ai singoli professionisti.

Si tratta di un nuovo tipo sociale?

La società tra professionisti non è un nuovo tipo di società che si affianca a quelli già esistenti, bensì una società che adotta uno di questi tipi, con delle eccezioni e previsioni particolari. Non è dunque un genere autonomo, che va ad affiancarsi ad esempio alle società di persone società di persone e alle società di capitali. Ogni volta che i professionisti scelgono di costituire dal Notaio una società per esercitare in comune la loro professione, devono individuare un tipo sociale alle cui regole sottoporre la propria società. E così, di volta in volta la STP sarà esercitata in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata e così via.

Quali sono i professionisti che possono dar vita a una società tra professionisti?

Deve trattarsi di attività regolamentate da ordini professionali, quindi vi rientrano ad esempio quella dei commercialisti, avvocati, notai, le professioni tecniche tipo geometra, ingegnere, architetto, le professioni sanitarie, quella di psicologo. Non possono farlo, invece, quelle libere professioni che non hanno un ordine che le disciplina; queste, infatti, potranno solo dare vita a un contratto d’opera intellettuale.

L’atto costitutivo di una società tra professionisti

Il Notaio, inoltre, dovrà occuparsi dell’iscrizione al Registro delle Imprese, nonché all’iscrizione presso l’ordine professionale del luogo ove la società ha sede.

Le tipologie di soci che possono rientrare in una STP

 I soci che possono fare parte di una società tra professionisti sono di due tipologie: da una parte abbiamo i professionisti veri e propri, regolarmente iscritti all’ordine di riferimento e che già esercitano anche in proprio questa professione; dall’altra abbiamo dei soggetti che non sono professionisti ma che partecipano alla società o come soci di capitale (apportando fondi alla società), o come prestatori d’opera (ovvero soggetti non professionisti che prestano la loro opera utile per l’esercizio della professione).

Questi soci non devono rappresentare la maggioranza, altrimenti verrebbe svuotata di significato la stessa idea di società tra professionisti. Questi ultimi infatti devono rappresentare i due terzi almeno.

Cosa possono conferire questi soci?

I conferimenti si differenziano a seconda del tipo sociale scelto in quanto si applicano le norme di riferimento a seconda del caso. Vale la regola generale per cui i soci professionisti possono conferire sia capitale (quindi denaro), oppure anche la propria stessa opera, salvo che si tratti in quest’ultimo caso di società per azioni. In questo tipo sociale, infatti, non è consentita la prestazione di opera. I soci non professionisti possono conferire o capitale, oppure delle prestazioni tecniche.

Qual è il vantaggio di esercitare l’attività professionale in forma societaria?

Il vantaggio deriva sicuramente dalla suddivisione dei costi di tenuta di uno studio, seguiti da una ripartizione dei ricavi. Tutto ciò deve essere coordinato con una specifica disciplina del conferimento degli incarichi, che può essere preordinata anche ad assegnare ad un professionista piuttosto che a un altro un determinato cliente. Spesso tra i soci professionisti vi sono soggetti competenti in differenti materie, pertanto l’atto costitutivo può prevedere che ad ognuno sia affidato un incarico di un certo tipo.

Quali sono i costi e le agevolazioni fiscali che derivano dalla costituzione di una società tra professionisti?

I soci che costituiscono una società tra professionisti non affronteranno spese fiscali diverse da un qualsiasi altro tipo sociale: il regime fiscale è il medesimo di quello della società prescelta. In relazione all’attività svolta, il Notaio spesso consiglia il modello della società a responsabilità limitata in quanto è più facilmente ottenibile l’agevolazione fiscale dell’esclusione dell’obbligo di emettere ritenute d’acconto sulle fatture emesse. Dunque, a livello fiscale, è più conveniente esercitare un’attività in forma di STP piuttosto che esercitarla autonomamente. A ciò, spesso si affianca un minor grado di responsabilità sociale, da suddividere con altri professionisti.

Quali sono i costi per la costituzione?

Facendo riferimento ad un tipo classico di STP in forma di società a responsabilità limitata, occorre pagare in primo luogo l’onorario del Notaio più IVA; a ciò si aggiungono le spese di registrazione pari ad euro 200, nonché i diritti camerali pari ad euro 90 e l’imposta di bollo pari a un costo forfettario di euro 156.


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