Quali sono le caratteristiche della società per azioni e come si costituisce?

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Società per azioni: le caratteristiche

In Italia tutte le società sono distinte in due grandi categorie: le società di persone e le società di capitali. La società per azioni fa parte delle società di capitali, insieme alla società a responsabilità limitata ed alla società in accomandita per azioni.  La società per azioni può essere costituita da una o più persone (i soci costituenti) ed ha le seguenti caratteristiche:

  • la società assume, al momento della costituzione, una sua personalità giuridica. La società diventa una persona distinta dai soci ed è responsabile con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali. Questo significa che i soci non avranno ripercussioni sul loro patrimonio personale per il pagamento dei debiti della società;
  •  le partecipazioni sociali sono rappresentate da azioni, che possono essere trasferite liberamente. Le azioni sono tutte uguali tra loro e rappresentano parti omogenee e standardizzate del capitale sociale. Ogni socio avrà un numero di azioni corrispondente alla parte di capitale che ha sottoscritto;
  • l’organizzazione sociale è di tipo corporativo, infatti la s.p.a. deve avere necessariamente tre organi distinti: organo assembleare, organo amministrativo ed organo di controllo. In base all’attività sociale, il Notaio saprà consigliare quale modello organizzativo adottare, essendo previsti il modello tradizionale, quello dualistico ed il monistico.

In base alla diffusione delle azioni si distingue poi tra s.p.a. chiuse ed s.p.a. aperte, a loro volta distinte in s.p.a. quotate nei mercati regolamentati, come le società quotate in Borsa, ed s.p.a. con azionariato diffuso tra il pubblico in maniera rilevante.

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Le fasi per la costituzione della s.p.a.

notaio spaLa società per azioni si costituisce attraverso un procedimento articolato in due fasi, entrambe necessarie: l’atto costitutivo dal Notaio e l’iscrizione nel Registro delle imprese.

La prima fase dell’atto costitutivo può avvenire in due modi: con la costituzione simultanea, in cui sono già presenti tutti soci che provvedono seduta stante a costituire la società, sottoscrivendo il capitale; ovvero con la costituzione per pubblica sottoscrizione, in cui alcuni promotori redigono dal Notaio incaricato il programma per la costituzione e lo rendono pubblico al fine di ottenere il maggior numero di adesioni possibili, con una successiva costituzione della società.

L’atto costitutivo in entrambi i casi deve essere redatto per atto pubblico e deve contenere: le generalità dei soci, la denominazione e la sede sociale, l’attività che la società si propone di svolgere come oggetto sociale e deve indicare l’ammontare del capitale sociale, che non può essere inferiore a cinquanta mila euro, i conferimenti dei soci, il numero di azioni ed il sistema di amministrazione e controllo adottato. Tutte queste informazioni solitamente vengono suddivise in due documenti, l’atto costitutivo in senso stretto, che contiene la volontà di costituire la società ed i dati fondamentali, e lo Statuto sociale, che contiene le norme relative al funzionamento della società.

Il perfezionamento dell’atto costitutivo non è sufficiente per costituire la società per azioni, infatti sarà necessaria l’iscrizione nel Registro delle imprese del luogo in cui ha sede la società ed il Notaio ha l’obbligo di provvedere a tale iscrizione tramite il deposito dell’atto costitutivo nei termini di legge.

Il capitale sociale ed i conferimenti

Al momento della costituzione ogni socio si obbliga a conferire una determinata parte di capitale, e tale conferimento può avvenire contestualmente o rimanere un obbligo; l’obbligo assunto prende il nome di sottoscrizione. Una condizione fondamentale per la costituzione delle società per azioni è la sottoscrizione integrale del capitale sociale, quindi non può esserci una società che abbia parti del capitale non sottoscritte e che, pertanto, non verrebbero mai versate da nessuno. I conferimenti dei soci, infatti, servono per dotare la società del capitale necessario per avviare l’attività di impresa e sono di importanza fondamentale. Il valore complessivo di tutti i conferimenti determina quindi l’ammontare del capitale sociale che, come ricordiamo, deve essere almeno pari a cinquanta mila euro. Al momento della sottoscrizione dev’essere versato presso una banca, sul conto corrente della società, almeno il 25% del conferimento, se esso è in denaro.

Tuttavia, possono essere oggetto di conferimento non soltanto il denaro, ma anche i beni in natura ed i crediti. In tali casi, il conferimento deve essere immediatamente eseguito per l’intera somma sottoscritta e non soltanto per il 25%: il bene o il credito dev’essere trasferito dal socio alla società ed il trasferimento/conferimento dev’essere accompagnato da una relazione di stima sul valore del bene e sulla sua congruità con il valore del capitale sottoscritto. Invece, a differenza di quanto accade nelle società a responsabilità limitata, non possono essere conferite prestazioni di opere o di servizi.

I controlli del Notaio

Il Notaio, dopo aver ricevuto l’atto costitutivo di una società per azioni, può provvedere alla sua iscrizione presso il Registro delle imprese solo laddove sussistano tutte le condizioni richieste dalla legge per la costituzione. Infatti, ad oggi il Notaio ha sostituito il potere di omologa che prima era affidato al Tribunale ed è tenuto ad eseguire il controllo di legalità sull’atto e sui suoi elementi principali. Ad esempio, l’oggetto sociale deve essere lecito, possibile, determinato e determinabile e l’atto costitutivo deve contenere tutti gli elementi indicati dal Codice Civile . Solo dopo tale controllo la società potrà essere iscritta al Registro delle imprese e, così, venire ad esistenza ed acquistare la personalità giuridica.

Notaio per la SpA

Il ruolo del Notaio per la costituzione di una società non è solo quello del controllo di legalità sull’atto. Infatti, sarebbe opportuno rivolgersi al Notaio per capire se la società per azioni è la forma giuridica più idonea alle esigenze dell’attività che si vuole creare. Da un lato, infatti, premette di avere un’ampia compagine sociale ed un libero scambio delle azioni, dall’altro lato la rigidità dell’organizzazione corporativa potrebbe essere più idonea ad alcuni tipi di attività piuttosto che ad altre, oppure ancora si potrebbe valutare l’adozione di un modello di amministrazione e controllo più convenevole alle proprie esigenze societarie. Tali valutazioni dovrebbero comunque essere fatte con il supporto di un esperto, che possa essere da guida.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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