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Quando si decide di comprare casa, è importante avere chiarezza di tutte le possibilità che consentono un risparmio, in termini di costi complessivi. Nell’ambito delle spese, oltre al costo materiale per comprare l’immobile, devono essere tenuti in considerazione, anche le tasse relative all’atto notarile e l’onorario del notaio, scelto per il rogito. Se si ha la fortuna di risparmiare, potendo beneficiare delle agevolazioni prima casa, esistono dei presupposti da dover rispettare, come per esempio un eventuale cambio di residenza.
Tuttavia possono esserci delle eccezioni alla regola: ecco quali sono.
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Con il termine agevolazioni prima casa, ci si riferisce alle agevolazioni fiscali, che possono spettare alla persona che compra casa per la prima volta. L’agevolazione comporta una riduzione, e dunque un risparmio, delle tasse che devono obbligatoriamente essere pagate per questa tipologia di atto. Vediamo di cosa si tratta e se ci sono delle eccezioni ai presupposti richiesti dalla legge.
Le imposte che si dovranno necessariamente pagare, quando si acquista una casa, sono queste:
Se il soggetto che vende, non è un privato, bensì è l’impresa che ha costruito l’immobile, e l’atto viene stipulato entro cinque anni dalla sua edificazione, alle spese elencate va inclusa l’Iva, cioè l’imposta sul valore aggiunto.
Con riferimento alle imposte elencate, le agevolazioni prima casa, comportano delle riduzioni. Relativamente all’imposta di registro, l’aliquota sarà al 2%, da calcolarsi sul valore catastale dell’immobile, mentre l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale saranno pari ad euro 50 ciascuna, quindi complessivamente pari ad euro 100. Queste considerazioni valgono, nel caso in cui il soggetto che vende sia un privato. Qualora, invece, il soggetto che vende sia il costruttore, dovrà essere pagata l’IVA al 4%, e le imposte di registro, ipotecaria e catastale, saranno, ciascuna, pari ad euro 50.
Per poter beneficiare delle agevolazioni, devono ricorrere dei presupposti, che riguardano sia la tipologia di immobile, che il soggetto che acquista.
Con riferimento al presupposto, relativo alla tipologia di immobile: la casa che si decide di acquistare, non deve appartenere alle categorie catastali, che la legge considera quali abitazioni di lusso, ovvero: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Con riferimento ai requisiti di chi compra: per avere le agevolazioni, non bisogna essere titolari di un’altra casa all’interno dello stesso comune in cui è collocato l’immobile che si intende acquistare.
Inoltre, chi acquista, deve dichiarare di non essere titolare di alcun diritto immobiliare, su un’altra casa acquistata in precedenza, usufruendo delle agevolazioni prima casa.
Infine, è necessario che l’immobile che si intende acquistare, sia ubicato nel Comune in cui si ha la residenza. Qualora, invece, non si sia già residenti in quel comune, sarà necessario trasferirla, entro 18 mesi dalla stipula dell’atto di vendita, a pena di decadenza dalle agevolazioni, cioè la perdita dei suddetti benefici fiscali.
Esistono, però, delle eccezioni a quest’ultimo requisito, vediamo quali.
Nonostante i requisiti ed i presupposti, per beneficiare delle agevolazioni prima casa siano specifici e stringenti, sono previste delle eccezioni. Nello specifico, è possibile beneficiare di alcune deroghe, alla necessità di trasferire la residenza, qualora ovviamente non si sia già residenti nel Comune in cui si decide di comprare casa.
Per esempio, il cambio di residenza non sarà necessario, se il Comune in cui è ubicato l’immobile è quello in cui si svolge la propria attività lavorativa.
Le altre eccezioni, riguardano determinati requisiti soggettivi che deve possedere il soggetto acquirente. Non sarà richiesto il cambio di residenza:
Inoltre, qualora si sia acquistato in Italia, usufruendo delle agevolazioni prima casa, e si sia costretti a spostare la residenza all’estero per motivi di lavoro, il beneficio fiscale non si perde in caso di trasferimento successivo, come chiarito recentemente dalla stessa Agenzia delle Entrate.
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Qualora non si possa beneficiare delle agevolazioni prima casa, ma si voglia comunque avere relativa contezza di quelle che sono le imposte da pagare, ecco un breve riepilogo.
Nel caso in cui si acquisti da un soggetto privato e non dall’impresa costruttrice, l’imposta di Registro sarà al 9%, aliquota che deve sempre essere calcolata sul valore catastale dell’immobile, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale, saranno pari ad euro 50 ciascuna, quindi complessivamente avranno un ammontare di euro 100, come nell’ipotesi di prima casa.
Nel caso, invece, in cui si compri casa direttamente dall’impresa costruttrice, l’imposta sul valore aggiunto (IVA), sarà al 10%. Le altre imposte, quindi l’imposta di registro, l’ipotecaria e la catastale, saranno sempre in misura fissa, e avranno un ammontare di euro 200, ciascuna.
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