Presupposti agevolazioni prima casa

Comprare una prima casa: un passo importante

Presupposti e requisiti per ottenere le agevolazioni prima casaComprare una casa è un passo importante nella vita di ciascuno individuo, rappresenta il coronamento di grandi sacrifici economici. È un atto che richiede numerose spese di consulenza (qualora si ricorra ad un intermediario finanziario), imposte, tasse e spese notarili. Cercare di risparmiare è l’obiettivo principale di ogni giovane che si accinge a compiere un passo così importante. Il legislatore consente di usufruire anche a delle agevolazioni fiscali al ricorrere di specifici presupposti e requisiti. Ciò nasce anche dalla volontà di incentivare il mercato immobiliare che, nel corso degli anni, ha spesso subito battute d’arresto dovute alla crisi del settore.

Presupposti e requisiti per poter usufruire delle agevolazioni prima casa

Per poter usufruire delle agevolazioni prima casa è necessario che ricorrano determinati presupposti e requisiti stabiliti dal legislatore.

È innanzi tutto necessario che chi acquista casa non sia proprietario di altro immobile situato nello stesso Comune dell’immobile che si vuole acquistare, idoneo ad essere adibito ad abitazione. È necessario che non sia titolare di altro immobile neanche in comunione legale dei beni con l’altro coniuge, qualora sia sposato.

È, inoltre, indispensabile che colui che intende acquistare non sia titolare di altri diritti reali definiti minore, ossia non sia titolare del diritto di uso, di abitazione, di usufrutto su un altro fabbricato sito nel medesimo Comune.

Per poter usufruire delle agevolazioni colui che compra non deve avere sul territorio nazionale altri immobili per i quali abbia usufruito delle agevolazioni prima casa. Si tratterebbe di duplicare un beneficio di cui si è già usufruito, pertanto, inammissibile.

Analizzando gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge, è necessario che colui che acquisti la casa abbia la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile o si impegni a trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto o nel quale svolge la propria attività lavorativa.

Che tipo di fabbricato posso acquistare usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa?

Le agevolazioni prima casa non possono essere usufruite qualora si tratti di un immobile di lusso, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici, abitazioni di tipo signorile.

Si tratta di un altro tassello importante per comprenderne la portata delle agevolazioni. Infatti, queste sono riconosciute quando si acquista un’abitazione che appartiene a determinate categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazioni di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini);
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Se acquisto una pertinenza posso usufruire delle agevolazioni prima casa?

Dopo aver acquistato la casa ed aver usufruito delle agevolazioni fiscali offerte dalla legge ci si chiede se sia possibile usufruire delle medesime agevolazioni qualora si voglia comprare un magazzino o un locale deposito pertinenziale all’abitazione principale. La risposta è positiva, nel senso che per l’acquisto di pertinenze rientranti nella categoria catastale C come rimesse e autorimesse, locali di deposito, magazzini, tettoie etc. è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali. È, inoltre, necessario che tali pertinenze siano da considerarsi in modo durevole rispetto all’abitazione principale.

Cosa accade se ho comprato casa usufruendo delle agevolazioni prima casa senza che mi spettassero?

Può accadere che al momento del rogito notarile si preveda nell’atto di acquisto l’utilizzo delle agevolazioni prima casa. Tuttavia, può accadere che tali agevolazioni si perdano al ricorrere di determinati eventi. Infatti può succedere che:

  • Le parti rendano in atto delle dichiarazioni false
  • L’abitazione acquistata è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale.
  • Non viene spostata la residenza del Comune in cui si trova l’immobile nel termine dei 18 mesi dall’acquisto.
  • Non viene venduto l’immobile già posseduto acquistato con le agevolazioni prima casa.

Nel caso in cui si perdano le agevolazioni dovranno essere versate le imposte che si sono risparmiate, ma dovranno anche essere pagati gli interessi oltre al ad una sanzione del 30 % delle imposte stesse.

Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per contestare?

L’Agenzia delle Entrate ha tre anni di tempo per contestare che si sono usufruiti dei benefici.

Può un minore usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa?

Sì, anche il minore può essere beneficiario di tali agevolazioni.

Le agevolazioni possono essere usufruite solo in caso di acquisto della proprietà?

No, le agevolazioni prima casa sono concesse, oltre che per l’acquisto della piena proprietà di una casa, anche per l’acquisto del diritto di usufrutto, di uso o abitazione, o della sola nuda proprietà, così come anche degli immobili in corso di costruzione. In questo ultimo caso al termine dei lavori saranno verificate le caratteristiche, in quanto come sopra specificato se si trattasse di un immobile di lusso non sarebbe possibile usufruire di tali agevolazioni.

Quanto si risparmia con le agevolazioni prima casa?

Le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” sono:

  • se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva
    • imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%)
    • imposta ipotecaria fissa di 50 euro
    • imposta catastale fissa di 50 euro
  • se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva
    • Iva ridotta al 4%
    • imposta di registro fissa di 200 euro
    • imposta ipotecaria fissa di 200 euro
    • imposta catastale fissa di 200 euro

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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