L'IMPRESA FAMILIARE: COSTITUZIONE E INFORMAZIONI FISCALI PER I CONIUGI - IL NOTAIO ONLINE RISPONDE

L'impresa familiare è disciplinata dall'articolo 5 del T.U.I.R. (DPR 22/12/1986 n. 917) e dall'art. 230 bis del codice civile che regola i rapporti giuridici nati in seno a una impresa ogni qualvolta uno o più familiari dell'imprenditore presti la propria opera in maniera continuativa nella famiglia o nella stessa impresa. video

All''impresa familiare possono partecipare il coniuge del titolare, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado; dell'impresa, inoltre, possono far parte i figli adottivi e naturali.

Amministrazione dell’impresa familiare

L’amministrazione dell’impresa familiare, così come la rappresentanza legale della stessa, spetta al titolare, ossia a colui che riveste la qualità di imprenditore e non di collaboratore.

A seconda del tipo di decisione da adottare, esiste una particolare disciplina che è importante conoscere allo scopo di evitare che vi siano dei contrasti nell’ambito della gestione familiare.

Partecipazione alla gestione dell’impresa familiare

All’interno della gestione dell’impresa familiare possono profilarsi diversi tipi di decisioni da adottare, ai fini dello svolgimento dell’attività prescelta.

Tra questi vi sono senza dubbio quelle relative all’impiego degli utili, così come quelle relative alla gestione dell’impresa e della cessazione della stessa che sono intraprese dalla maggioranza dei familiari che partecipano all’attività.

Quanto invece alle decisioni relative al trasferimento della partecipazione all’impresa familiare, vi sono delle differenze. Per il trasferimento è necessario il consenso di tutti partecipanti in quanto l’alienazione senza consenso è inefficace nei confronti degli stessi, mentre quello in favore di un non familiare è nullo.

Attività dell’impresa familiare

Una delle domande più frequenti è quale attività possa svolgere un’impresa familiare. La legge non pone molti limiti, infatti, si ammette lo svolgimento di attività come l’agricola, la commerciale, l’industriale e può riguardare qualsiasi tipo di lavoro come intellettuale, manuale, esecutivo, direttivo etc.

Non si può però applicare questo tipo di impresa a tutte le professioni e a tutti i casi in cui non vi è un’attività di impresa.

Dal punto di vista delle dimensioni può trattarsi di una piccola media o grande impresa e ciò che è importante è che l’attività svolta sia continuativa.

Prelazione e impresa familiare

Nel momento in cui si decide di acquistare un’impresa familiare è importante conoscere il particolare iter da seguire. Innanzi tutto esiste un diritto di prelazione, ossia un diritto di essere preferito nell’acquisto espressamente previsto dal codice civile, in favore di determinati soggetti, che ha ad oggetto l’intera azienda e non i singoli beni aziendali. La prelazione però opera soltanto se chi trasferisce è l’imprenditore.

Quando opera la prelazione

La prelazione non opera sempre, in tutti i casi di trasferimento dal notaio, ma solo quando è previsto un corrispettivo e quindi si tratta di un contratto a titolo oneroso e nella divisione ereditaria.

Quindi non rileva nel caso in cui l’azienda sia oggetto di donazione oppure in una transazione o in caso di permuta, in particolare se i beni scambiati siano differenti tra loro.

Morte imprenditore impresa familiare

In caso di morte dell’imprenditore l’azienda cade in comunione ereditaria tra i familiari partecipanti e tra i familiari non partecipanti o estranei. In questo caso nella prosecuzione dell’attività i primi sono preferiti ai secondi.

Prelazione: come si applica

Quando si intende quindi trasferire l’azienda dal notaio bisogna preventivamente notificare la proposta di alienazione indicando gli elementi essenziali agli altri coeredi che hanno la prelazione come il prezzo.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro due mesi dall’ultima notificazione nel caso in cu la notificazione non venga effettuata colui che vanta tale diritto potrà esercitare il diritto di riscatto subentrando facendo valere quindi quel diritto di prelazione che non gli era stato inizialmente riconosciuto.

DISCIPLINA FISCALE E CONVENIENZA DELL’IMPRESA FAMILIARE

Rispetto alla disciplina civilistica quella fiscale richiede un ulteriore requisito al lavoro svolto dai familiari: la collaborazione fiscalmente rilevante deve essere, oltre che continuativa, come previsto dall'art. 230-bis del codice civile, anche prevalente rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa del collaboratore e l'impresa familiare deve risultare da atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta di imputazione degli utili.

La convenienza dell'impresa familiare è legata alla possibilità di ripartire il reddito fra più soggetti; la ripartizione, infatti, consente di attenuare la progressività dell'IRPEF. Essa è particolarmente adatta all'esercizio di piccole aziende a conduzione familiare, in tutti i casi in cui il rischio di impresa o le modalità di esercizio dell'attività non inducano alla costituzione di una società.

Impresa familiare, atto costitutivo del Notaio

IL RUOLO DEL NOTAIO IN CASO DI REGIME PATRIMONIALE

Nel settore del diritto familiare il ruolo del Notaio può rivelarsi più utile di quanto si pensi: egli, infatti, ha una conoscenza specifica della materia ed è in grado di offrire una consulenza altamente qualificata, potendo aiutare a valutare le soluzioni più idonee in materia di regime patrimoniale al fine di regolare i rapporti tra coniugi, la comunione o separazione dei beni, operare correttamente nei confronti dei figli o nei confronti di eventuali soggetti incapaci, evitando l'assunzione di impegni non conformi alle disposizioni di legge.

Si trovano utili informazioni sulle forme societarie negli articoli relativi a società di persone, società di capitali e società cooperative.

L’IMPRESA FAMILIARE: CONSULENZA DEL NOTAIO

Diversi sono gli aspetti dell’impresa familiare che meriterebbero di essere approfonditi; potrebbe rivelarsi utile essere fin da subito correttamente assistiti da un professionista del settore. Grazie a questa piattaforma puoi chiedere un parere o un preventivo gratis. Riceverai la tua risposta in breve tempo dall’invio della richiesta.

Impresa Familiare e Notaio: un approfondimento

Abbiamo visto poco sopra in cosa consiste un’impresa familiare e quali sono le caratteristiche che la contraddistinguono. Questo tipo di impresa non solo tutela i familiari che collaborano ad essa nei confronti di chi è titolare dell’impresa stessa, ma è anche conveniente sul piano fiscale. Conditio sine qua non perché questo avvenga, è che l’impresa familiare sia costituita davanti al Notaio: il ricorso a questo professionista non è dunque solo utile ai fini della consulenza, ma rappresenta qui un ulteriore vantaggio ai fini fiscali.

Chi può partecipare a un’impresa familiare

Vediamo innanzitutto chi può far parte dell’Impresa Familiare: il coniuge (anche tramite unione civile), ma anche zii, nipoti, nonni, bisnonni, fratelli, cognati, suoceri… insomma, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, dove per parenti – lo ricordiamo – sono intesi coloro che hanno legami di sangue con l’imprenditore e per affini coloro che entrano nella famiglia tramite matrimonio. Per quanto riguarda l’unione civile, invece, si devono considerare solo i parenti entro il terzo grado dell’imprenditore e non gli affini (cioè i parenti del congiunto civilmente): è possibile che intervenga in futuro una correttiva della legge per equiparare le due forme anche in questo campo, per cui è bene accertarsi sempre delle possibili modifiche in corso in caso in cui si voglia intraprendere qualsiasi azione di questo tipo.

Impresa Coniugale: Costituzione Familiare e Disciplina FiscaleLa natura dell’Impresa Familiare rimane comunque individuale, cosicché, come per qualsiasi altra impresa di questo tipo, sarà l’imprenditore ad essere responsabile per qualsiasi impegno o obbligazione assunti e sarà dunque lui solo a prendere le decisioni che riguardano l’amministrazione della sua impresa. Per quanto invece l’amministrazione straordinaria (per quanto riguarda ad esempio come investire gli utili, quale direzione far prendere all’azienda, la cessazione dell’operatività dell’azienda stessa e altre questioni di questo tipo) saranno invece tutti i familiari partecipanti all’Impresa Familiare a prendere la decisione insieme. Come? Non è necessaria l’unanimità (cosa che, come facilmente comprensibile, porterebbe facilmente allo stallo nelle decisioni), ma una semplice maggioranza tramite una votazione per cui ogni persona vale un voto.

Nel 2016 sono stati riconosciuti dalla legge i diritti anche del convivente di fatto (anche se non in toto, in quanto non è prevista la sua partecipazione alle decisioni di amministrazione anche straordinaria): se non vi è un rapporto societario o di lavoro subordinato, il convivente di fatto può infatti, al pari degli altri componenti della famiglia, partecipare all’Impresa Familiare.

Un’ultima annotazione: per l’esistenza di un’Impresa Familiare non è necessario che vi sia uno specifico atto costitutivo, in quanto i diritti dei familiari nascono direttamente dal fatto che prestano lavoro all’interno di essa, indipendentemente dal fatto che vi siano o meno specifici accordi tra di loro. Perché dunque rivolgersi al Notaio per redigere l’atto costitutivo dell’Impresa Familiare? Perché quest’ultimo è indispensabile per poter godere dei vantaggi fiscali collegati all’Impresa Familiare stessa.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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