Acquiescenza al testamento

Cosa accade se nel testamento ci sono disposizioni lesive della quota riservata per legge ai legittimari?

Acquiescenza al testamentoEssere destinatari e quindi beneficiari di un patrimonio successorio perché, ad esempio, un genitore ha lasciato dopo la sua morte un testamento con cui ha disposto dei proprio beni in favore dei figli o del coniuge, può avere diverse conseguenze.

È possibile che le attribuzioni contenute nel suddetto testamento siano rispettose delle norme di legge e attribuiscano ai soggetti legittimari esattamente le quote del patrimonio del defunto che gli spettano secondo quanto previsto dagli artt.536 e seguenti del codice civile.

Tuttavia può accadere che le attribuzioni testamentarie non rispettino le cosiddette quote di legittima e cioè le quote che per legge devono spettare a determinati soggetti che nello specifico sono il coniuge ed i figli del soggetto testatore, o in mancanza di discendenti, i suoi ascendenti, i cosiddetti legittimari.

In quest’ultimo caso, qualora il testamento assegni ai legittimari una quota dell’eredità inferiore a quella loro spettante per legge, si riscontra una lesione di legittima, e pertanto i legittimari lesi hanno la possibilità di esperire l’azione di riduzione per ottenere una sentenza che renda inefficace il testamento lesivo, ottenendo la restituzione, in natura o per equivalente, dei beni attribuiti ad altri per successione testamentaria, che hanno quindi ottenuto più di quanto gli spettava.

Tuttavia è possibile che, il legittimario, nonostante abbia ricevuto meno di quello che gli spetta per legge decida di non avvalersi della tutela dell’azione di riduzione, prestando acquiescenza al testamento e rinunciando alla tutela della propria quota di legittima, dando così il proprio definitivo benestare alla volontà del testatore.

L’acquiescenza testamentaria

L’acquiescenza al testamento è un fatto giuridico che si sostanzia in una dichiarazione fatta dinanzi al Notaio o in una condotta concludente del legittimario leso a dismettere la tutela della propria quota di legittima e ad accettare il contenuto del testamento del defunto, anche se lesivo.

Si tratta di un istituto atipico che può sostanziarsi tanto in una manifestazione espressa di accettare il testamento così com’è, rinunciando a valersi dell’azione di riduzione, tanto in un comportamento concludente che esclude l’impugnabilità.

Di norma è necessaria una manifestazione inequivoca, ovvero chiara e precisa, di volontà da parte del legittimario leso nell’ipotesi di acquiescenza testamentaria espressa, diversamente, nel caso di acquiescenza testamentaria tacita, è necessario un comportamento inequivoco del legittimario leso che sia incompatibile con una successiva volontà di impugnare il testamento valendosi delle azioni a tutela della quota di legittima.

A quale tutela si rinuncia con l’acquiescenza al testamento dal Notaio?

Nella maggior parte dei casi quando un soggetto legittimario dà acquiescenza al testamento rinuncia ad agire in riduzione, pertanto, anche se ha ricevuto meno di quello che la legge gli riconosce come quota sul patrimonio del de cuius, con tale dichiarazione di acquiescenza accetta la volontà testamentaria e riceve la quota inferiore, rinunciando ad impugnare il testamento.

Ad esempio, se per legge al figlio del defunto spettava un terzo del patrimonio ereditario ed il genitore nel proprio testamento gli attribuisce solo un quarto vi è una sproporzione tra l’attribuzione testamentaria e la quota di legittima. Il figlio, tuttavia, può dare acquiescenza al testamento, esaudendo la volontà del genitore, accettando la quota inferiore e rinunciando ad agire in riduzione per la differenza.

Tendenzialmente, l’acquiescenza può riguardare anche il testamento in cui sia prevista una divisione da parte del testatore che non abbia tenuto conto di uno dei legittimari, ad esempio, un genitore che ha tre figli e attribuisce con disposizioni divisorie per testamento beni solo a due dei suoi tre figli.

In tal caso il terzo figlio si trova ad essere escluso dalla divisione e viene per questo più precisamente definito pretermesso, e ha diritto ad agire per la nullità della divisione in oggetto, ma può decidere di assecondare la volontà del genitore e dare acquiescenza al testamento, rinunciando ad agire ai sensi dell’art. 735 del codice civile.

È bene precisare che è possibile dare acquiescenza al testamento rinunciando ad agire contro disposizioni lesive della quota di legittima ai sensi dell’art. 549 del codice civile e cioè nell’ipotesi in cui il testatore abbia lasciato al legittimario una quota di eredità pari alla quota di legittima e gravata da un peso come l’onere di tenere un determinato comportamento.

Il legittimario dando acquiescenza al lascito, rinuncia ad impugnare il testamento e riceve la quota gravata dal peso.

Quando può essere fatta l’acquiescenza al testamento?

Consistendo, di norma, in una rinuncia all’azione di riduzione non può essere fatta prima della morte del testatore, ma solo dopo l’apertura della successione di quest’ultimo, e ciò vale anche per la altre impugnative a cui si rinuncia con tale dichiarazione, in quanto si tratta di azioni esperibili solo successivamente alla morte del testatore.

Tendenzialmente, l’acquiescenza del testamento può essere contenuta nel verbale di pubblicazione del testamento che viene redatto dal Notaio oppure è anche possibile che tale dichiarazione venga prevista nel medesimo atto notarile con cui il legittimario manifesta la propria volontà di accettare l’eredità.

È bene precisare che una volta che l’erede legittimo ha rinunciato all’azione di riduzione con l’acquiescenza al testamento non può cambiare idea, in quanto si tratta di una dichiarazione irrevocabile.

La differenza tra acquiescenza testamentaria e rinuncia all’eredità: gli effetti

L’acquiescenza al testamento non va confusa con la rinuncia all’eredità, difatti, si tratta di due istituti che svolgono funzioni diverse oltre a poter essere esercitate solo da soggetti diversi.

In primo luogo l’acquiescenza può essere fatta valere solo dall’erede legittimario che pur avendo diritto per legge ad una quota dell’eredità, decide di avvalersene in misura inferiore o di non avvalersene affatto; diversamente con la rinuncia all’eredità è il soggetto chiamato all’eredità, e quindi non ancora erede, a manifestare la volontà di non voler acquisire la qualità di eredi e di rinunciare all’acquisto della quota di eredità.

In secondo luogo differisce l’operabilità dell’istituto della rappresentazione, che si applica nel caso di rinuncia all’eredità, in quanto il chiamato all’eredità non partecipa alla comunione ereditaria, mentre non opera nel caso di acquiescenza.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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