Rinuncia all’opposizione della donazione dal Notaio

La rinuncia ad opporsi alla donazione: cos’è e come tutelarsi?

Cos’è l’opposizione alla donazione e perché si potrebbe rinunciare?

rinuncia all’opposizione della donazione dal notaioOgni qualvolta una persona fa una donazione, i suoi potenziali legittimari possono presentare un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Tale atto, che dovrebbe essere notificato sia alla persona donante, sia alla persona che ha ricevuto la donazione, consentirebbe di far sospendere la prescrizione per richiedere indietro il bene donato da chi potrebbe comprarlo. In poche parole se a sua volta il beneficiario della donazione trasferisce il bene a qualcun atro allora gli eredi legittimari potrebbero chiedere la restituzione del bene da parte di quest’ultimo.

Come riavere i beni di una donazione

Per poter riottenere i beni oggetto di donazione è necessario agire dinanzi al giudice con una specifica azione, chiamata azione di riduzione. I legittimari lesi da donazioni (coniuge e figli, in assenza ascendenti) devono prima ottenere un esito positivo dell’azione di riduzione e poi potranno agire richiedendo l’azione di restituzione dei beni donati.

I presupposti per richiedere la restituzione del bene da parte di chi abbia acquistato il bene che era stato donato sono:

  1. Che sia morto il donante, ossia la persona che ha fatto la donazione, e l’apertura della sua successione;
  2. Che vi sia la lesione della quota spettante agli eredi legittimari, che riceverebbero meno di quello previsto per legge;
  3. Che non sia decaduto il diritto a chiedere la restituzione

Tale diritto a chiedere la restituzione del bene donato infatti si prescrive dopo 20 anni dalla data della donazione, a meno che non sia fatta l’opposizione alla donazione, che sospende questo termine. La rinuncia all’opposizione alla donazione consiste quindi nel rinunciare a far sospendere il termine di 20 anni.

Perché si fa la rinuncia all’opposizione?

Nell’ultimo periodo si sente parlare molto spesso della rinuncia all’opposizione, che consiste nel rinunciare ad opporsi alla donazione.

Tale rinuncia consentirebbe di mettere in sicurezza una futura ed eventuale vendita del bene donato. Infatti vendere un bene che proviene da una donazione potrebbe risultare abbastanza difficile, poiché ci sarebbe sempre il rischio per il compratore di dover restituire il bene agli eredi del donante, laddove questi ne chiedessero la restituzione.  Il Notaio di fiducia potrà comunque precisare che la rinuncia inciderebbe unicamente sulla facoltà di sospendere il termine per chiedere la restituzione del bene donato. Essa invece non comprometterebbe i diritti del legittimario che fa la rinuncia. Egli infatti, nonostante la rinuncia all’opposizione, continuerebbe a mantenere i suoi diritti di legittimario ed in particolare il diritto alla quota di eredità legittima e, se questa non fosse rispettata, il diritto alla riduzione della donazione che permetterebbe di avere indietro il bene donato o, laddove sia stato venduto, di ottenere la somma pari al valore del bene che verserebbe il donatario.

Quali sono le conseguenze della rinuncia ad opporsi alla donazione?

Nel caso in cui venisse fatta una rinuncia a proporre l’atto di opposizione allora sarebbe eliminato definitivamente il potere di sospendere i termini per proporre l’azione di restituzione verso i terzi acquirenti del bene donato. Decadrebbe pertanto il diritto di fare opposizione alla donazione. 

La rinuncia all’opposizione vale per tutti i legittimari?

La decadenza dei termini vi sarebbe solo per il soggetto rinunziante e non per gli altri legittimari che non avessero rinunciato all’opposizione. Nel caso ad esempio ci siano più figli e uno solo di essi decida di rinunciare all’opposizione, ci si chiede se gli altri invece conservino il diritto ad opporsi alla donazione.

La rinuncia è un atto personale e valevole solo per propria sfera giuridica del rinunziante. La conseguenza sarà che decorreranno in modo regolare e senza sospensione i termini previsti dalla legge, di 20 anni.

Quando si producono gli effetti della rinuncia all’opposizione?

La rinuncia all’opposizione, inoltre, produrrebbe i suoi effetti a partire dal momento in cui verrebbe perfezionata. Sarebbe ad ogni modo consigliabile far redigere tale rinunzia all’opposizione da un Notaio nella forma dell’atto pubblico, nel rispetto del principio di simmetria delle forme. Essa può essere inserita anche all’interno dello stesso atto di donazione. Quanto a regime pubblicitario, l’atto di rinuncia alla opposizione dovrebbe essere trascritto a favore del donatario e contro il legittimario che dispone la rinuncia.

Come viene effettuata la rinuncia all’opposizione

La rinuncia all’opposizione della donazione può essere effettuata anche contestualmente alla donazione stipulata per atto pubblico notarile. Si pensi al caso in cui un genitore doni ad un figlio una casa e si rechino dal notaio anche gli altri figli e la moglie (legittimari) per rinunciare all’opposizione della donazione.

Il problema si pone quando la rinuncia all’opposizione viene stipulata in un secondo momento, ossia dopo aver concluso la donazione. In questo caso la legge non prescrive una precisa forma per rinunciare all’opposizione. Quindi la forma, in assenza di indicazioni del legislatore, sarebbe libera. Il problema che si pone è come i terzi possano venire a conoscenza di questo atto.

Come fanno i terzi a conoscere la rinuncia all’opposizione

Nonostante la forma libera della rinuncia all’opposizione si pone un problema di pubblicità, ossia ci si chiede come rendere pubblico e conoscibile a tutti la rinuncia all’opposizione. Se l’atto di rinuncia è perfetto qualsiasi forma esso assuma, nel caso in cui si ritenga di doverne effettuare pubblicità sarà necessario assumere la forma autentica. Tuttavia mentre nell’opposizione la trascrizione è prevista dalla legge insieme alla notifica, in questo caso la trascrizione assume un valore di pubblicità notizia.

Qual è il contenuto dell’atto di rinuncia all’opposizione?

Per l’atto di rinuncia all’opposizione alla donazione si consiglia affidarsi ad un Notaio, a cui ci si potrebbe rivolgere anche tramite il servizio gratuito che offre questo sito. Attraverso tale atto scritto il soggetto rinunziante, di cui verrebbero indicate le generalità ed il suo rapporto di parentela con il donante, andrebbe a dichiarare espressamente di voler rinunziare, in modo irrevocabile, al suo diritto di fare opposizione ad una specifica donazione. Inoltre verrebbe preso atto che per effetto della rinunzia i termini di prescrizione per l’azione di restituzione continuerebbero a decorrere senza sospensione.

Costo della rinuncia all'opposizione

In merito al regime tributario l’atto di rinunzia all’ opposizione, che dovrebbe avere la forma di atto pubblico, esso rientrerebbe nella categoria degli atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. In base a tale caratteristica l’atto di rinuncia all’opposizione che venisse perfezionato dal Notaio sarebbe soggetto ad un’imposta di registro in misura e ad imposte ipotecaria in misura fissa.

La rinunzia sarebbe inoltre assoggettata all’imposta di bollo che è prevista per atti soggetti formalità immobiliari diversi da quelli aventi effetti traslativi di diritti reali, che dovrebbe ammontare a circa 155 €. Come è stato già specificato, sarebbe opportuno pur se non è obbligatorio che la rinuncia fosse notificata almeno al donatario, beneficiario della donazione per cui si fa la rinuncia all’opposizione, ed ai suoi aventi causa, ossia eventuali eredi del donatario e le persone che abbiano acquistato il bene donato comprandolo dal donatario o dai suoi eredi. Perciò dovranno aggiungersi i costi necessari per effettuare tali notifiche, che solitamente avvengono con raccomandata con ricevuta di ritorno; nonché i costi notarili per la scrittura dell’atto stesso.

Si può revocare l’opposizione alla donazione?

La revoca all’opposizione implica che la persona si sia già opposta alla donazione e in un momento successivo abbia deciso di rinunciarvi. Con tale attività il rinunciante dismette quella posizione di vantaggio (appunto, la sospensione dei termini) che egli si era procurato con la formazione (la notifica e la trascrizione) dell’atto di “opposizione”. Quindi in questo caso cessano gli effetti dell’ottenuta opposizione. Quando si parla di revoca all’opposizione c’è chi sostiene si tratti di una rinuncia successiva all’opposizione.

Differenze tra rinuncia all’opposizione e revoca all’opposizione

Quando si rinuncia all’opposizione l’effetto sospensivo non si verifica in quanto l’opposizione non è mai stata proposta. Il termine di vent’anni dalla trascrizione della donazione non subisce alcuna alterazione del suo decorso.

Nel caso, invece, della revoca all’opposizione già promossa, il termine di vent’anni che era stato sospeso, riprende il suo decorso e si somma al periodo antecedente, ossia al periodo precedente alla sospensione con il periodo successivo alla cessazione della sospensione.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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