Come destinare dei beni a tutela della famiglia di fatto?

Il vincolo di destinazione è uno strumento che permette di destinare determinati beni immobili o mobili registrati ad un fine meritevole di tutela quale la tutela di conviventi more uxorio.

tutela beni famiglie di fatto notaioCHE COSA E’?

Il vincolo di destinazione è un negozio atipico volto a produrre un effetto di segregazione patrimoniale. L’articolo 2645 ter del codice civile, introdotto di recente, permette di trascrivere gli atti in forma pubblica con cui un soggetto (c.d. “conferente”) costituisce, su determinati beni immobili o mobili iscritti su pubblici registri, un vincolo. Il fine di detto vincolo è quello di realizzare, per un periodo determinato (che non può mai superare i 90 anni o la durata della vita della persona che trarrà il beneficio), interessi meritevoli di tutela.

CHE INTERESSI VENGONO RITENUTI MERITEVOLI DI TUTELA?

Gli interessi da perseguire devono essere leciti e meritevoli.

Interessi meritevoli sono quelli costituzionalmente garantiti come la tutela delle persone con disabilità, la tutela della famiglia in crisi (con accordi di separazione e divorzio), tutela delle famiglie di fatto. Gli atti di destinazione sono espressione dell’autonomia contrattuale, ex articolo 1322 comma secondo del codice civile, capaci di essere utilizzati per varie situazioni. Un esempio concreto di applicazione del vincolo è nel caso di un familiare a carico disabile che necessita di cura costante; il vincolo di destinazione permette di destinare dei beni per le sue necessità, senza che detti beni vengano aggrediti dai creditori.

IL VINCOLO DI DESTINAZIONE FINALIZZATO PER LA TUTELA DELLE FAMIGLIE DI FATTO

Il vincolo di destinazione, trattandosi di una segregazione patrimoniale, come il trust e come il fondo patrimoniale, può essere utilizzato dalle coppie non sposate ma conviventi per vincolare determinati beni e destinarli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. I conviventi non possono utilizzare lo strumento del fondo patrimoniale, che ha il medesimo fine del vincolo, in quanto destinato unicamente a coppie unite in matrimonio.

VINCOLO DI DESTINAZIONE PER VINCOLARE BENI IN FASE DI SEPARAZONE O DIVORZIO

La crisi coniugale, che colpisce sempre più famiglie, comporta spesso anche degli obblighi di natura patrimoniale in capo ad una o ad entrambe le parti.

Attraverso lo strumento del vincolo di destinazione i coniugi possono decidere, negli accordi di separazione o divorzio, di destinare determinati beni al mantenimento dei figli o del coniuge più debole. Il vincolo di destinazione è ritenuto ammissibile in sede di udienza di separazione consensuale o di divorzio e, una volta omologato l’accordo, è possibile trascrivere, ai fini dell’opposizione ai terzi, i beni soggetti al vincolo nei registri immobiliari.

I beni nel vincolo non possono essere attaccati da creditori esterni, restando patrimonio separato rispetto agli altri beni dei coniugi non vincolati. Il meccanismo, come sopra detto, è il medesimo di quello del fondo patrimoniale. I creditori potranno comunque tutelarsi mediante l’azione revocatoria.

ATTO COSTITUTIVO DEL VINCOLO

L’atto costituivo del vincolo ha la struttura di un negozio, normalmente unilaterale e non recettizio.

Il soggetto legittimato a costituire il vincolo è il proprietario dei beni. L’atto costitutivo vincola ma non trasferisce il bene. Il bene resta nella disponibilità del titolare ma soggetto ad un vincolo e pertanto ad un determinato fine. Non è necessaria la presenza in atto del soggetto beneficiario, trattandosi, appunto, di un atto unilaterale.

DURATA DEL VINCOLO

Il legislatore si è preoccupato di fissare un termine temporale alla durata del vincolo per evitare di comprimere troppo il diritto di proprietà derivante dall’effetto segregativo. Il vincolo di destinazione può avere come durata un periodo non superiore a novant’anni o la durata della vita della persona beneficiata.

TRASCRIZIONE

Il contenuto degli atti di destinazione deve essere pubblicizzato mediante la trascrizione, pertanto possono essere inseriti nel vincolo unicamente beni immobili o mobili registrati o titoli di credito nominativi e partecipazioni sociali soggette a pubblicità.

La trascrizione rende il vincolo opponibile ai terzi. I beni sottoposti al vincolo di destinazione possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione soltanto per debiti contratti per tale scopo, purché l’atto di disposizione sia stato trascritto anteriormente al pignoramento.

IL RUOLO DEL NOTAIO

La forma richiesta per il vincolo di destinazione è a pena di nullità l’atto pubblico, redatto pertanto da un notaio nelle forme previste o di una donazione, o di una convenzione matrimoniale o di un testamento a seconda della volontà della o delle parti.

Non è possibile ricorrere alla scrittura privata, in quanto, tramite una forma solenne, è possibile verificare in maniera più ponderata gli interessi tutelati dal vincolo.

TASSAZIONE

L’atto costitutivo del vincolo nel caso di trasferimento di diritti strumentali a favore del gestore del vincolo è soggetto all’imposta sulle donazioni e successioni ex Decreto Legislativo n. 262 del 2006.

Se il vincolo non comporta trasferimento di diritti si applica l’imposta fissa di registro pari ad euro 200.  Inoltre, nel caso in cui il vincolo abbia ad oggetto beni immobili viene aggiunta l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna, oltre l’imposta di bolo di euro 45.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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