Posso farmi rappresentare in un atto notarile?

     CHE COSA È LA RAPPRESENTANZA?

    La rappresentanza può definirsi come quella figura di sostituzione per cui un determinato soggetto ha il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto.

    La rappresentanza in atto notarileIl primo soggetto si chiama rappresentante e l’altro rappresentato. Gli effetti dei negozi compiuti dal primo ricadono direttamente nella sfera giuridica del secondo.Il rappresentante agisce nell’interesse altrui e non proprio.

    Esistono tre forme di rappresentanza:

    -    legale: quando il potere di rappresentanza è attribuito direttamente dalla legge, esempio rappresentanza dei genitori nei confronti del figlio minore o rappresentanza del tutore per il soggetto sottoposto ad interdizione;

    -    volontaria: trova la sua fonte nella volontà delle parti espressa a mezzo di un negozio chiamato procura. La ratio della rappresentanza volontaria risiede nell’agevolazione del compimento degli affari da parte di soggetti lontani fisicamente o impegnati in altre circostanze.

    RAPPRESENTANZA DIRETTA

    Si configura rappresentanza diretta quando il rappresentante agisce sia per conto, ossia nell’interesse, sia nel nome del rappresentato.

    All’esterno quindi il rappresentate afferma di agire non in proprio ma per un altro soggetto spendendo il nome del rappresentato.

    Gli effetti del negozio compiuto dal rappresentante ricadono direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del rappresentato.

    La parte in senso sostanziale del negozio è il rappresentato, mentre il rappresentante è parte solo in senso formale.

    RAPPRESENTANZA INDIRETTA

    La rappresentanza indiretta avviene quando il rappresentante non agisce in nome del rappresentato ma solo per conto, ossia nell’interesse.

    Non si può parlare di rappresentanza vera e propria in quanto manca l’elemento essenziale della spendita del nome del rappresentato.

    Gli effetti del negozio giuridico ricadono nella sfera giuridica del rappresentante, il quale successivamente dovrà compiere un ulteriore atto affinché tali effetti possano ricadere a favore del rappresentato, ad esempio dovrà trasferire il bene in capo al rappresentato.

    L’atto ulteriore di trasferimento in capo al rappresentato avviene in base al rapporto interno che lega i due soggetti.

    RAPPRESENTANZA ESCLUSA

    È vietata la rappresentanza in tutti gli atti definiti “personalissimi” come:

    -    Il testamento

    -    Il contratto di donazione

    -    Il matrimonio

    Tali negozi possono essere compiuti solamente dal titolare del diritto.

    LA PROCURA

    L’atto con il quale il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di agire in nome e per conto proprio si chiama procura.

    La procura ha rilevanza all’esterno nei confronti dei terzi.

    I terzi hanno il diritto di chiedere l’esibizione della procura ai sensi dell’articolo 1393 codice civile.

    La procura deve essere conferita nella medesima forma del contratto da stipulare ex articolo 1392 codice civile.

    Il negozio della procura solitamente è revocabile da parte del rappresentano che l’ha conferita.

    Esistono tre diversi tipi di procura:

    1)    generale: copre tutti gli atti del rappresentato, senza limiti (data l’importanza di detta procura normalmente viene conferita unicamente per gli atti di ordinaria amministrazione);

    2)    speciale: riguarda uno o più affari che sono determinati;

    3)    generica: si tratta della procura che copre una categoria specifica di atti, ad esempio tutti gli atti di compravendita.

    La procura conferisce al rappresentante una mera facoltà di compiere l’affare, pertanto viene spesso accompagnata da un rapporto di mandato che attribuisce invece efficacia obbligatoria.

    ABUSO, ECCESSO E DIFETTO DI POTERE

    Il rappresentante può agire superando i limiti conferiti mediante la procura dal soggetto rappresentato

    Nel caso in cui i limiti vengano superati possono configurarsi 3 casi patologici:

    1)    abuso di potere: avviene quando il rappresentante ha fatto un uso non adatto ed ha agito per un fine differente rispetto al potere che gli era stato conferito dal rappresentato, perseguendo un interesse proprio o di terzi e non del rappresentato, ad esempio il rappresentante ha concluso un contratto in conflitto di interessi con il soggetto che doveva rappresentare. Il contratto è annullabile su richiesta del rappresentato se il conflitto di interessi era riconoscibile o conosciuto dal terzo;

    2)    eccesso di potere: si verifica quando il rappresentante agisce al di là dei limiti conferitigli nella procura dal rappresentato;

    3)    difetto di potere: quando manca totalmente la procura e il rappresentante è un falsus procurator; l’atto è inefficace salvo successiva ratifica da parte del rappresentato.

    LA RATIFICA

    La ratifica è il negozio unilaterale compiuto dal rappresentato per dare efficacia all’atto del falsus procurator o del rappresentante che abbia agito in eccesso o abuso di potere.

    Attraverso la ratifica il rappresentato accetta che il negozio compiuto dal soggetto che non ne aveva i poteri abbia effetti nella propria sfera giuridica; si può parlare anche di una c.d. procura successiva.

    La ratifica deve avere, tuttavia, la forma propria che è richiesta per il negozio che è stato compiuto (ad esempio nel caso di compravendita la forma scritta) ed ha efficacia retroattiva, facendo però salvi i diritti acquistati dai soggetti terzi che hanno agito in buona fede.

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    Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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