Riduzione parziale delle perdite della società

Società: si possono ridurre le perdite solo in parte?

Riduzione parziale delle perdite della societàLe operazioni relative al capitale sociale delle società di capitali sono tutte disciplinate dal codice civile, e si tratta di atti straordinari che richiedono necessariamente l’intervento del notaio. Una delle più importanti, è sicuramente la riduzione del capitale, in presenza di perdite.

Vediamo meglio cosa significa e anche se è possibile che la società decida di ridurre le perdite solo in parte, e non nella totalità.

Le perdite del capitale nelle società

Durante la vita di una società, nello specifico una società di capitali, che quindi svolge un’attività economica, può capitare che i risultati siano positivi, e quindi si abbia un guadagno, ovvero vengano prodotti degli utili. Viceversa, però, può anche accadere che la società abbia un risultato economico negativo, e che quindi i costi sopportati, siano maggiori dei ricavi. In questo caso la società subisce una perdita: ma cosa bisogna fare a questo punto?

Le perdite e le riserve

Una volta che la società subisce la perdita, normalmente è necessario attuare la cosiddetta riduzione del capitale, ma prima deve essere compiuta una precisazione preventiva.

Infatti, nonostante una cattiva gestione (o un’attività economica non andata come si sperava), possano aver portato a risultati negativi, è opportuno precisare che la perdita effettiva deve essere considerata non come perdita pura e semplice, ma al netto delle eventuali riserve, presenti nel bilancio.

Questo vuol dire che, qualora la società abbia delle riserve che possono essere utilizzate per colmare la perdita, il capitale non deve essere ridotto. Esistono alcune riserve che possono essere utilizzate a tale scopo, come per esempio quelle statutarie, e altre invece che purtroppo non possono essere toccate. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, può essere utile chiedere informazioni ad un notaio, che potrebbe illustrare quali siano le risorse da impiegare, e quali invece non possono essere utilizzate a tal fine.

Quando la perdita deve essere ridotta

Nel momento in cui si verifica la perdita, e si sono già utilizzate tutte le riserve possibili, bisogna distinguere se l’ammontare della perdita sia tale, che il capitale risulterebbe ridotto di meno di un terzo rispetto a quanto era in origine, oppure no.

Nel caso in cui la perdita sia superiore al terzo, è necessario seguire le indicazioni riportate nel codice civile, che fa riferimento ad alla documentazione necessaria di cui munirsi.

Una volta convocata l’assemblea, è possibile che i soci decidano di far trascorrere il cosiddetto “anno di grazia”, ovvero il termine di un anno in cui non è necessario adottare un simile provvedimento. Però, una volta trascorso quest’anno di grazia, se la perdita risulta ancora di quell’ammontare (o addirittura è aumentata), bisognerà ridurre il capitale, oppure, eventualmente, procedere con la trasformazione della società.

Si può eliminare la perdita solo in parte?

Si è giunti alla domanda cruciale, ovvero se, in presenza di perdite, la società, nello specifico l’assemblea dei soci, possa decidere di eliminarne solo una parte, e non nella loro totalità. Il risultato sarà che, una volta terminata l’operazione, la società sarà comunque in perdita (seppur in maniera inferiore).

Ed ecco che è possibile che si possa ridurre il capitale sociale a copertura anche soltanto parziale delle perdite: e questo è ammissibile sia nel caso in cui tale parziale copertura riduca la perdita sotto al terzo, sia che la perdita stessa risulti, dopo la copertura parziale, ancora superiore al limite del terzo. Ciò che però è essenziale precisare, è che la riduzione parziale delle perdite della società, può essere effettuata solamente qualora non sia già trascorso il sopra citato anno di grazia. Viceversa, qualora invece sia già decorso, la perdita dovrà essere necessariamente ripianata nella sua totalità, visto che è importante, soprattutto per la tutela dei creditori, che il capitale della società risulti effettivo e non fittizio.

Coprire la perdita solo in parte costa di meno?

Sebbene l’intervento del notaio risulti prudente, in qualunque caso in cui la società decida di compiere un’operazione sul capitale, la sua presenza è invece obbligatoria nei casi in cui viene modificato lo statuto della società di capitali, quindi vengono adottate modifiche statutarie. Le singole operazioni non hanno un prezzo, dunque ricoprire solo in parte le perdite non costerà di meno rispetto ad una copertura totale, poiché ciò che dovrà essere economicamente determinato, sarà l’ammontare del costo dell’eventuale verbale dell’assemblea dei soci, che il professionista notarile è chiamato a redigere (e si tratta di una cifra variabile a seconda delle specifiche modifiche e del singolo notaio).

Riduzioni diverse da quella per perdite

Oltre al caso in cui la riduzione del capitale sia obbligatoria, perché si sono verificate delle perdite rilevanti, esistono altre tipologie di riduzioni, collegate a decisioni dei soci, oppure a singole situazioni. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, una tipologia di riduzione è quella che si verifica quando un socio decide di uscire dalla società, quindi esercita il diritto di recesso, e non ci sono riserve disponibili per attuare il rimborso in suo favore.

Ancora, i soci possono stabilire liberamente di diminuire il capitale, o rimborsando la cifra ridotta in favore dei soci, oppure liberandoli dall’obbligo di versamenti ancora dovuti. Le motivazioni possono essere le più varie, per esempio perché il capitale sociale risulta sproporzionato rispetto all’oggetto sociale, poiché magari è in misura superiore, rispetto a quanto occorre per l’attività sociale. Infine, sempre a titolo esemplificativo, i soci potrebbero decidere di attuare una cosiddetta riservizzazione, ovvero appostare a riserva parte del capitale (il contrario di quello che accade con l’aumento gratuito, in cui sono le riserve che vengono usare per accrescere il capitale sociale).

Condividi questo articolo

Condividi questo articolo

Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
richiesta preventivo notaio online
Potrebbe interessarti:
richiesta al notaio