Atto dal notaio per Il sordomuto e il muto

La tutela del muto e del sordomuto dinanzi al notaio

Il sordomuto e il muto dal notaio per stipulare un attoLa capacità giuridica di un soggetto sordomuto o muto, ossia lidoneità alla titolarità di diritti e all’assunzione di obblighi, non trova nessun limite nella legge e può essere oggetto di restrizioni solo nel caso in cui sia interdetto, inabilitato o sia beneficiario di un’amministrazione di sostegno.

Differente è la disciplina se si tratta di un atto pubblico, stipulato dinanzi al notaio o se si tratta di una scrittura privata. In questo ultimo caso tutti gli atti si intendono regolarmente validi, mentre negli atti pubblici è necessario fare un’attenta analisi a seconda dei casi concreti che possono verificarsi.

Il notaio potrebbe essere decisivo per la tutela del muto o del sordomuto mediante la proposizione di un ricorso di volontaria giurisdizione, allo scopo di ottenere una maggiore tutela per il comparente, grazie alla nomina di un interprete che potrà aiutare a comprendere il contenuto del documento e a comunicare con le parti e con il notaio.

La violazione di tale norme comporta la nullità del contratto come sancito dalla legge notarile, ma anche la sospensione del notaio e l’eventuale destituzione in caso di reiterazione.

I soggetti minorati muti o sordomuti dinanzi al notaio

Può accadere che dinanzi al notaio vi sia un soggetto muto o sordomuto. La norma di applicazione è la medesima, non ponendosi alcuna differenza sulla disciplina applicabile, sebbene siano diversi i tipi di menomazione e si ritrova nella legge notarile all’art. 57.

La legge del 20 febbraio del 2006 n.95 ha previsto la sostituzione del termine <<sordo>> a <<sordomuto>> in tutti i testi legislativi vigenti. Ciò vuol dire che il legislatore nel legiferare non potrà utilizzare il termine sordomuto. Tuttavia, per gli operatori di diritto e, quindi anche per il notaio, in qualità di pubblico ufficiale, non è fatto divieto dell’utilizzazione del termine sordomuto nell’atto pubblico da lui ricevuto.

Il notaio dovrà accertarsi lo stato in cui si trova il soggetto che ha dinanzi secondo l’ordinaria diligenza, senza dover ricorrere a meticolosi accertamenti. Infatti, non sempre sarà necessario il ricorso ad una perizia per verificare lo stato effettivo del soggetto. Sebbene nella prassi sia proprio la parte a dichiarare la sua menomazione, il notaio ugualmente dovrà accertarsi della veridicità dell’affermazione.

Cosa si intende per muto e sordomuto

Il sordomuto è il soggetto che, oltre ad essere affetto da mutismo, è anche interamente privo dell’udito.

Il muto, invece, è colui che non sa e non può esprimersi verbalmente in maniera comprensibile sia in via definitiva, che in via transitoria.

L’intervento dell’interprete: il necessario intervento

Sia nel caso in cui il soggetto sia muto o sia sordomuto, è necessaria la presenza di almeno un interprete.

L’interprete è nominato dal Presidente del Tribunale competente rispetto al domicilio del minorato. Solitamente viene scelto tra le persone abituate a trattare con il muto o sordomuto ed a comunicare a segni e gesti.

Può essere scelto tra gli affini e fra i parenti del minorato ma non può essere il coniuge. Non può svolgere, inoltre, contemporaneamente la funzione di testimone e di fidefaciente.

Deve avere anche le caratteristiche tipiche previste dalla legge per poter essere testimone (maggiorenne, cittadino italiano etc.)

Quali sono le funzioni dell’interprete?

Nel caso in cui la parte è solo muta, l’interprete ha la funzione di dover semplicemente manifestare la volontà del minorato sia al notaio che alle parti.

Se, invece, la parte dinanzi al notaio è anche sordomuta, dovrà anche tradurre le dichiarazioni rese dal minorato nel linguaggio a segni e gesti.

La presenza dei testimoni: quando è necessaria?

La presenza dei testimoni è necessaria tutte le volte in cui la parte è incapace di leggere e di sottoscrivere. Quando il muto o il sordomuto sa e può leggere e scrivere in applicazione della regola di carattere generale dell’art. 48 della legge notarile la presenza dei testimoni non è obbligatoria. Tuttavia, alcune teorie sostengono che sia opportuna la loro presenza anche se non obbligatoria, al fine di garantire una maggiore tutela per il soggetto minorato.

Il muto e il sordomuto che sanno leggere e scrivere

Se il soggetto muto o sordomuto sa leggere e scrivere dovrà leggere personalmente l’atto e scrivere di suo pugno alla fine dell’atto e prima di tutte le sottoscrizioni di averlo letto e riconosciuto conforme alla propria volontà. Questa dichiarazione scritta di pugno da un soggetto diverso dal notaio, rappresenta eccezionalmente un caso di intervento di una parte in un documento redatto dal pubblico ufficiale.

Naturalmente il notaio non sarà dispensato dalla lettura, anche perché potrebbero esservi anche altre parti dinanzi allo stesso che prendono parte alla stipula.

Se vi sono più soggetti minorati che devono rendere la dichiarazione di pugno si ritiene opportuno che colui che ha reso la prima dichiarazione per iscritto debba ripetere la sua firma dopo la dichiarazione resa dal secondo minorato.

Il muto e il sordomuto che non sanno e non possono leggere e scrivere

Anche se il legislatore usa come terminologia leggere <<e>> scrivere, è pacifico che debba intendersi leggere <<o>> scrivere. Quando il soggetto è impossibilitato (si pensi ad un braccio ingessato che impedisca la sottoscrizione e la scrittura della dichiarazione di pugno prima delle sottoscrizioni) o non sa leggere o scrivere, per non averlo mai imparato ferma restando la presenza di due testimone e dell’interprete, è necessario, inoltre, che vi sia o un altro interprete o che uno dei testimoni intenda il linguaggio a segni e gesti. Se il minorato è anche impedito a sottoscrivere è necessario anche menzionarne la causa come prescritto dalla legge notarile, pena la nullità dell’atto.

Il testamento del muto o del sordomuto che non sanno e possono leggere e scrivere

In caso di testamento pubblico dinanzi al notaio da parte del muto o del sordomuto, è necessaria la presenza di quattro testimoni come prescritto dall’art. 603 del codice civile. Gli interpreti saranno due, a meno che uno dei testimoni non conosca il linguaggio a segni e gesti.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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