Pubblicazione del testamento dal notaio

Pubblicazione del testamento dal notaioNell’ambito delle successioni, non è sempre obbligatorio l’intervento di un notaio, perché può essere che si apra la successione legittima, oppure che sia stato redatto un testamento senza il suo aiuto.

A prescindere dalla tipologia di testamento, però, una volta che il testatore è deceduto, c’è sempre bisogno del notaio per procedere alla sua pubblicazione. Ecco di cosa si tratta, e quante tipologie di pubblicazione esistono.

Cosa si intende con pubblicazione del testamento

Con il termine pubblicazione del testamento, si fa riferimento a tutti quegli atti, redatti dal notaio, attraverso i quali, si rende noto il contenuto delle varie disposizioni post mortem. Questa fase, può essere attuata solo dopo che è subentrata la morte del testatore, e quindi nel momento in cui si apre la sua successione.

Le differenti tipologie di pubblicazione ed il contenuto dell’atto, variano a seconda della tipologia di testamento, scelto dal defunto, per regolare i propri interessi patrimoniali (ed eventualmente anche non patrimoniali).

Quali sono gli elementi comuni a tutte le pubblicazioni

Fra gli elementi che accomunano tutti questi atti, rilevano, principalmente, il fatto che viene data lettura, e quindi reso noto, il contenuto preciso e completo delle disposizioni testamentarie (e di conseguenza la volontà del testatore). In secondo luogo, questi verbali richiedono sempre la presenza obbligatoria di due testimoni (anche nel caso in cui questi non fossero stati presenti nella fase della redazione del testamento).

La pubblicazione del testamento redatto dal notaio

Risulta opportuno partire dal testamento, relativamente al quale il notaio riveste un ruolo fondamentale già nella fase della sua redazione, ovvero il testamento pubblico. Esso è scritto dallo stesso pubblico ufficiale, in presenza di due testimoni, sulle base delle indicazioni fornite dal testatore.

Una volta che quest’ultimo viene a mancare, è necessario rendere noto il contenuto del testamento. Si parla, con un linguaggio un po’ improprio, di pubblicazione del testamento pubblico, ma in realtà, trattandosi già di un documento pubblico, è più corretto dire che si tratta di un verbale, attraverso il quale il testamento passa dal repertorio degli atti a causa di morte, al repertorio degli atti fra vivi. Va precisato che il pubblico ufficiale deve essere lo stesso presso il quale il defunto aveva fatto testamento, e la pubblicazione, dovrebbe avvenire all’interno del suo studio principale, e non in quello secondario.

La pubblicazione del testamento scritto dal testatore

Diversamente dal testamento pubblico, che si trova già negli atti del notaio, il testamento olografo (ovvero quello scritto datato e sottoscritto, interamente per mano del defunto), una volta che il testatore viene a mancare, deve essere materialmente consegnato al notaio per la sua pubblicazione, da parte di chi sapeva dove questo testamento fosse conservato.

Questa prassi subisce un’eccezione nel caso in cui il testatore, una volta fatto testamento, abbia deciso di portarlo al notaio, affinché lo custodisse in via fiduciaria o in via formale. Per la custodia formale, il notaio dovrà redigere un verbale apposito. Verbale di pubblicazione e verbale di deposito, non devono essere confusi con il verbale che viene redatto nel caso in cui il testatore, cambiando idea, decida di ritirarlo dallo studio del notaio, e di conservarlo altrove.

I verbali del testamento segreto

Il testamento segreto rappresenta una delle forme probabilmente più complessa, poiché si tratta di una tipologia nella quale, in parte è obbligatorio l’aiuto del notaio, per altra parte il testatore può redigerlo in autonomia (persino avvalendosi dell’aiuto di terze persone). Detto testamento, dunque, si compone del verbale di ricevimento, redatto dal notaio nel momento in cui questo viene consegnato, e della scheda, redatta, appunto, dal testatore o anche da altri.

Anche in detto caso, il testatore potrebbe decidere, prima della sua morte, di ritirarlo (in questo caso, salvo che non possa valere come testamento olografo, il ritiro del testamento segreto costituisce un’ipotesi di revoca).

La pubblicazione del testamento segreto

Qualora venga seguito il normale iter, una volta morto il testatore, il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Sebbene si sostiene anche che il notaio potrebbe agire in assenza di uno specifico obbligo, sarebbe comunque preferibile che egli sia sollecitato da un richiedente, ovvero un soggetto che ha concreto interessato alla successione.

Quali documenti servono per la pubblicazione del testamento

Normalmente, per la pubblicazione del testamento (e a prescindere dalla sua tipologia), servono alcuni documenti, che non devono mai mancare.

In primo luogo, oltre al testamento che non si trovi già in possesso del notaio, servirà l’estratto dell’atto di morte del testatore, dal quale emerge l’avvenuto decesso, la data, nonché l’indicazione del comune in cui si è aperta la successione. Sia il testamento che l’estratto per sunto dell’atto di morte, dovranno essere allegati al verbale.

Serviranno, inoltre, anche i documenti d’identità del soggetto che richiede la pubblicazione (unitamente al codice fiscale) e anche quelli del defunto.

Eventualmente sarà poi il notaio, a consigliare di dotarsi di altra documentazione necessaria, con riferimento al caso specifico.

Quanto costa la pubblicazione del testamento dal notaio

Preliminarmente va puntualizzato, che, a prescindere dalla tipologia di testamento e con riferimento a quanto specificato, non è possibile affidare a soggetti diversi da un notaio il compito di procedere alla pubblicazione di un testamento.

Il costo della pubblicazione del testamento dal notaio, trattandosi di una spesa collegata alla successione, deve essere sostenuta, di base, da coloro che sono stati istituiti eredi. Le spese variano molto in base al professionista scelto, anche se, oltre all’onorario, andranno tenute in considerazione le imposte per la registrazione e l’imposta di bollo.

Nessuno di questi verbali è soggetto a trascrizione, ovvero ad apposita pubblicità all’interno dei Registri Immobiliari. Infatti ciò che si trascrive è solo il successivo (ed eventuale) atto di accettazione dell’eredità.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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