Rinuncia alla servitù dal notaio

Servitù dal notaio: cosa c’è da sapere

Rinuncia alla servitù dal notaioQuando si parla di servitù si intende un peso che viene imposto su un fondo detto servente, in favore di un altro fondo, che viene definito dominante. Nel gergo giuridico è qualificabile come diritto reale, ciò vuol dire che è un diritto che viene trascritto a seguito della sua costituzione dal notaio e trova, quindi, la sua pubblicità nei Registri immobiliari e può essere fatto valere nei confronti di chiunque, non avendo un’efficacia solo tra le parti.

Ma è possibile rinunciare al diritto di servitù? In che modo? Come si procede se il terreno è in comproprietà? Vediamo cosa c’è da sapere e come si deve procedere.

Rinuncia alla servitù

Con la rinuncia alla servitù il titolare del fondo dominante dichiara di rinunciare a un diritto a lui spettante, costituito per atto pubblico dal notaio.

La rinuncia alla servitù può essere sia a titolo gratuito, con assenza di corrispettivo, sia a titolo oneroso, con la previsione, ad esempio, del pagamento di una somma di denaro.

Spesso la rinuncia alla servitù la si ritrova nell’ambito di una transazione, quando le parti, allo scopo di porre fine o di prevenire una lite, addivengono a delle reciproche concessioni: in questo caso una delle parti del contratto potrebbe rinunciare alla servitù in cambio di un’altra prestazione.

Pertanto ciò che si realizza è la dismissione di un diritto spettante al proprietario dell’immobile. Si pensi al caso della rinuncia alla servitù di passaggio: in questo caso il titolare del fondo dominante non potrà più passare e pretendere quindi il passaggio su un fondo altrui, ossia sul titolare del fondo cosiddetto servente.

Rinunzia alla servitù in comproprietà

Nel caso in cui il fondo dominante spetti a più soggetti in comproprietà, non c’è alcun dubbio che per la rinuncia occorra il consenso di tutti; pertanto tutti dovranno recarsi dal notaio e manifestare la propria volontà di voler rinunciare firmando il rogito notarile di rinuncia.

In tal caso si applica proprio lo stesso principio previsto in tema di costituzione della servitù in comproprietà e quindi la servitù si estinguerà con il sopraggiungere della rinuncia anche da parte dei restanti condividenti o nel caso in cui il fondo dominante sia assegnato al rinunziante in sede di divisione.

Come si rinuncia alla servitù

Per rinunciare a un diritto di servitù occorre, in primis, un atto scritto: ciò è quanto ribadito anche dalla Corte di Cassazione in quanto non basta un semplice accordo verbale con cui il titolare del diritto di servitù manifesti la volontà di non voler più esercitare il diritto a lui spettante.

Solo con la consacrazione in un atto scritto si potrà considerare la servitù non più esistente.

Trattandosi di un diritto reale che prevede la trascrizione nei Registri immobiliari per poter essere opposto ai terzi, si ricorre all’atto pubblico notarile.

In questo modo la rinuncia alla servitù sarà conoscibile da parte di tutti e non questo atto non avrà effetti soltanto tra le parti, ossia tra il titolare del fondo dominante e il titolare del fondo servente.

Chi partecipa all’atto di rinuncia alla servitù

Un problema affrontato spesso dagli studiosi del diritto è chi debba partecipare all’atto di rinuncia alla servitù. È necessario che partecipino i soggetti che l’hanno costituita, ossia il titolare del fondo servente e del fondo dominante, oppure è semplicemente sufficiente che vi partecipi chi ha intenzione di rinunciare?

La questione è molto complessa in quanto trattandosi di una modifica “contrattuale” dovrebbero partecipare entrambe le parti, tuttavia secondo alcuni esperti del settore sarebbe unicamente il soggetto titolare del diritto di servitù a dover presenziare dinanzi al notaio, essendo l’unico ad avere il potere di dismetterlo, senza che occorra alcuna cooperazione da parte di terzi. In ogni caso è importante sempre affidarsi a un notaio per comprendere ed analizzare il caso nel dettaglio, al fine di non commettere errori prima del rogito.

Modi di estinzione della servitù

Prima di capire come dismettere il diritto di servitù e come procedere per essere sicuri che questo atto possa valere nei confronti di tutti, è opportuno precisare che esistono diversi modi affinché una servitù possa definirsi estinta.

Tra le modalità di estinzione della servitù rientrano anche la prescrizione, l’impossibilità di uso e di utilità, l’abbandono del fondo servente e quanto indicato dal codice civile. In ogni caso per comprendere quale sia la migliore strada percorribile, adatta al proprio caso, è sempre opportuno richiedere una consulenza notarile per avere un quadro più chiaro della propria situazione.

Accade, ad esempio, che la servitù non venga esercitata da più di vent’anni e quindi si sia estinta per non uso: ciò potrebbe ad esempio condurre a non adottare la soluzione della rinuncia alla servitù.

Preventivo notarile rinuncia alla servitù

Qualora si abbia la necessità di avere un preventivo notarile per l’atto di rinuncia alla servitù, è possibile richiederlo gratuitamente mediante la piattaforma di NotaioFacile, in pochi semplici passaggi, compilando il form offerto dal portale.

Oltre a non dover sostenere alcun costo relativo all’iscrizione e alla registrazione al sito e soprattutto a non dover assumere alcun tipo di impegno, essendo liberi di procedere come si ritenga opportuno, il portale permette anche di scegliere la città in cui si intende stipulare, evitando di ricercare un notaio nella propria zona, perdendo tempo e denaro.

Avere un’idea dei costi da sostenere per la rinuncia alla servitù dal notaio, può essere utile ai fini della pianificazione del proprio budget a disposizione in modo tale da essere consapevoli del sacrificio economico a cui ci si dovrà imbattere.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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