Contratto Di Convivenza

contratto di convivenza coppie di fattoL’approvazione della Legge Cirinnà (ha portato alla regolamentazione delle convivenze di fatto e all’istituzione delle unioni civili per coppie omosessuali.

Per queste ragioni, il legislatore ha previsto una disciplina che differisce in più punti dalla tradizionale convivenza cd. more uxorio (cd. convivenze non registrate).

Il contratto di convivenza è l’accordo scritto con il quale i conviventi di fatto registrati (sia omosessuali che eterosessuali) possono disciplinare taluni rapporti relativi alla loro vita in comune, eminentemente nelle ipotesi in cui essi non abbiano intenzione di unirsi in matrimonio.

Anzitutto, occorre precisare che il ricorso a questo strumento non è assolutamente obbligatorio ma è certamente molto utile in quanto consente agli interessati di disciplinare in maniera completa solo gli aspetti di natura patrimoniale afferenti il loro rapporto.

Ciò significa che con il contratto di convivenza non è possibile nè disciplinare I rapporti di natura strettamente personale, non riconducibili ad alcun rapporto giuridico, nè i rapporti successori, stante il divieto di patti successori disposto nel nostro ordinamento giuridico.

Presupposti del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza, già presente nell’ ordinamento italiano come contratto atipico, è stato introdotto e tipizzato dalla l.76/2016 (legge Cirinnà). Tale forma contrattuale disciplina i rapporti patrimoniali tra i conviventi di fatto registrati, maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso, non vincolati da rapporti di matrimonio, unione civile, o altro contratto di convivenza. E’ necessario che sussista un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale.

Qual è il contenuto del contratto di convivenza?

Il contratto di convivenza può contenere: la residenza della coppia, le specifiche modalità di contribuzione alle necessità della vita comune (alla stregua delle capacità di lavoro casalingo o professionale di ciascuno dei coniugi), il regime di comunione legale (che, mentre per I coniugi e gli uniti civili, è il regime che si instaura in mancanza di una diversa dichiarazione delle parti, per I conviventi resta una opzione) e, infine, le ulteriori disposizioni di carattere atipico.

Come si accerta la stabile convivenza?

La stabile convivenza si accerta mediante una dichiarazione anagrafica registrata nel Comune di residenza delle parti, e rappresenta un elemento probatorio, finalizzato all’accertamento dell’inizio della convivenza e non costituisce un presupposto di validità del contratto.

Qual è la differenza con i “conviventi di fatto”?

La nozione di convivenza di fatto non prevede la registrazione nei registri anagrafici del Comune di residenza della dichiarazione anagrafica. Tale adempimento non costituirebbe, in questo caso, un elemento costitutivo del rapporto.

Qual è la forma del contratto di convivenza?

La forma del contratto di convivenza (valevole anche per le ipotesi di modificazione o risoluzione per accord fra le parti ovvero recess unilaterale) è, a pena di nullità, l’atto pubblico o la scrittura private autenticata. Il notaio ha l’onere di attestare la conformità del contratto alle norme imperative e all’ordine pubblico ma, eccezionalmente, non al buon costume.

Una volta stipulato il contratto, il notaio provvederà, entro i dieci giorni successivi, a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi: il contratto sarà così iscritto nei registri dell’anagrafe comunale per l’opponibilità ai terzi.

Chiaramente, non possono applicarsi gli articoli 162 e 163 c.c., i quali prescrivono l’annotamento a margine dell’atto di matrimonio poichè, nelle ipotesi di convivenza, manca.

In questo modo la convivenza di fatto, attraverso i contratti, riceve tutele analoghe a quella delle coppie unite in matrimonio.

Quale regime patrimoniale si instaura fra i due conviventi?

Il regime di comunione dei beni è instaurato solo dietro specifica richiesta dei conviventi. Diversamente, la coppia vive in separazione dei beni. Ad ogni modo, il regime patrimoniale scelto può in ogni caso essere cambiato dai conviventi in qualsiasi momento.

Perchè stipulare un contratto di convivenza?

La convivenza, anche se solida e sorta sotto i migliori auspici, potrebbe cessare, perciò è meglio stabilire in anticipo e di comune accordo come dividere i beni comuni, in modo da prevenire discussioni, litigi e cause se la convivenza dovesse finire

Abbiamo già accennato alla non obbligatorietà dei contratti di convivenza. Accade ormai assai spesso che le coppie che intendano iniziare una convivenza o progettano di programmarne lo svolgimento, si rivolgano ad un notaio affinchè possa stipulare un contratto di convivenza confacente alle esigenze della coppia. Proprio per queste ragioni occorrerà che il notaio constati le esigenze specifiche della coppia per disciplinare i diversi aspetti patrimoniali, consentendo di tutelare in questo modo, nero su bianco, la parte debole della coppia. 

Quali sono gli effetti?

Stipulando un contratto di convivenza sorgono dei precisi obblighi giuridici a carico delle parti: ciò che esse hanno stabilito nell’accordo sottoscritto diventerà vincolante (fatta salva la possibilità di successive modificazioni su accordo delle parti).

Questo significa che se uno dei due dovesse successivamente violare gli impegni assunti, l’altro potrà rivolgersi al giudice per ottenere ciò che gli spetta ed eventualmente richiedere anche il risarcimento dei danni provocati dall’inadempimento.

I conviventi potranno anche prevedere nel contratto di convivenza l’impegno all’assistenza reciproca in tutti i casi di malattia fisica o psichica ed anche la designazione del convivente quale1 amministratore di sostegno.

Posso recedere da un contratto di convivenza?

La risposta è sì.

Anzi, la legge impone di verificare periodicamente il contratto e di rinnovarlo ed adeguarlo alle esigenze sopravvenute. Sicchè, esso può essere modificato o risolto in ogni tempo, con il rispetto delle stesse forme ed oneri pubblicitari previsti per la stipulazione iniziale.

L'esercizio della facoltà di recesso potrà, a seconda di quanto pattuito dalle parti, essere totalmente libero ovvero essere subordinato al verificarsi di determinati eventi o condizioni.

Può, addirittura, essere gratuito o essere subordinato al pagamento, all'altra parte, di un corrispettivo (c.d. multa penitenziale).

Quando è necessaria l’assistenza del notaio?

Ai fini della stipula di un contratto di convivenza, oltre alla possibilità di ricorrere ad un avvocato, la figura del notaio diviene necessaria ed indispensabile in caso di trasferimenti di diritti reali immobiliari derivanti dal contratto stesso.

Quanto costa il notaio per la stipula di un contratto di convivenza?

Per quantificare indicativamente l’ammontare dei costi notarili per la stipula di un contratto di convivenza è possibile chiedere un preventivo gratuitamente e senza impegno direttamente al notaio anche grazie questo sito.

Qual è la differenza, in tema di regime patrimoniale, rispetto all’unione civile e al matrimonio?

Nelle unioni civili e nel matrimonio si determina l’instaurazione automatica della comunione legale. Se i coniugi/uniti civili intendono evitare il regime di comunione legale, possono stipulare un’apposita convenzione matrimoniale di separazione o di comunione convenzionale. 

I conviventi, invece, possono liberamente intervenire sul regime patrimoniale.

Convivenza di fatto tra persone di sesso diverso non coniugate

Cosa si intende per convivenza di fatto?

La convivenza di fatto è stata introdotta con la legge 76/2016 c.d. Legge Cirinnà che raccoglie in un’unica fonte diritti attribuiti ai conviventi quali l’assistenza ospedaliera, subentro nel contratto di locazione, diritto di abitazione ecc.

Costituzione

La convivenza di fatto si formalizza con la dichiarazione all’anagrafe civile del Comune di residenza con il quale i conviventi dichiarano di dimorare nello stesso Comune e di coabitare nella stessa casa. La convivenza deve risultare dallo stato di famiglia.

Requisiti

La convivenza di fatto può essere costituita da due persone etero o omo sessuali. I requisiti sono:

  • maggiore età di entrambi
  • sussistenza di un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
  • assenza di un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile 
  • assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione
  • coabitazione e dimora nello stesso Comune, che deve risultare dal certificato di stato di famiglia.

Diritti e doveri tra conviventi

L’assistenza morale e materiale tra i conviventi è il primo dovere derivante dalla convivenza; per assistenza morale si intende il rispetto della personalità, della cultura e del temperamento dell’altro e per assistenza materiale ci si riferisce alla facoltà di pretendere dall’altro il sostegno economico necessario per sostenere la famiglia di fatto.

Rapporto patrimoniale

Ogni convivente ha il godimento e l’amministrazione dei propri beni di cui è titolare esclusivo.

Nel caso in cui, invece, i conviventi intendano optare per la comunione dei beni è necessario stipulare un contratto di convivenza ed in tal caso si applica la disciplina della comunione legale dei coniugi.

Cos’è contratto di convivenza – atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata

Il contratto di convivenza deve avere i seguenti requisiti:

  • forma scritta a pena di nullità
  • atto pubblico se contiene disposizioni su beni immobili  o scrittura privata autenticata
  • deve essere trasmesso al Comune di residenza dei conviventi entro i 10 giorni successivi alla redazione per l’iscrizione all’anagrafe ai fini dell’opposizione nei confronti dei terzi.

Il contenuto del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza disciplina in maniera completa i rapporti patrimoniali, ossia le modalità di contribuzione alla vita in comune in base alle possibilità di ciascun convivente.

Non è possibile regolamentare i rapporti strettamente personali e i rapporti successori in virtù del divieto dei patti successori ai sensi dell’art. 458 c.c.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.

Deve, inoltre, necessariamente contenere l’indicazione dell’indirizzo di ciascuna parte, al fine di effettuare le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.

Il convivente può anche designare, all’interno dello stesso, l’altro convivente come tutore, curatore, amministratore di sostegno, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge o come rappresentante per il caso in cui il convivente incorra in situazioni di incapacità di intendere e di volere.

Regime patrimoniale di conviventi

Il regime legale è costituito dal “non- regime” rappresentato dalla titolarità esclusiva del proprio patrimonio, ossia l’ordinaria appartenenza individuale dei beni. La circostanza di essere di stato civile libero non è più un elemento significativo ai fini del regime di comunione legale dei beni.

Tuttavia, la legge Cirinnà consente di adottare il regime di comunione legale che è solo opzionale. Il regime patrimoniale è modificabile in ogni tempo.

Il contratto di convivenza può, ma non deve, contenere:

  • l’indicazione della residenza della famiglia

  • le modalità con cui ognuno dei conviventi contribuisce alla necessità della vita comune, in relazione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale e casalingo

  • la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni

Diritto di abitazione del convivente superstite

Il diritto di abitazione del convivente superstite, subentra ad esempio nel contratto di locazione/ se è proprietà dell’altro: ci puoi rimanere minimo 2 anni e massimo 5 anni. Il convivente di fatto non rientra tra i soggetti che, in assenza di testamento, succedono al de cuius e non rientrano, neppure tra gli eredi legittimari ossia tra quelli a cui la legge riserva una quota minima sul patrimonio del defunto.

Per permettere che il proprio convivente succeda bisogna redigere testamento e istituirlo erede o legatario. Tali strumenti servono anche per destinare al convivente la casa di comune residenza, altrimenti se nulla viene disposto la casa passa agli eredi del defunto. 

La legge Cirinnà, tuttavia, ha previsto una tutela per i conviventi riguardo la casa adibita a residenza familiare garantendo al convivente la possibilità di continuare ad abitarci per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni ma mai più di 5 anni. Nel caso in cui con il convivente convivano figli minori o disabili questi possono rimanerci per altri tre anni. Il convente perde questo diritto se si sposa o se non abita più stabilmente in quella casa o contrae unione civile o una nuova convivenza di fatto.

Nel caso di contratto di locazione il convivente in vita succede al contratto stipulato con il de cuius.

Scioglimento o cancellazione della convivenza

Il contratto di convivenza si scioglie per:

  • accordo delle parti: l’atto di scioglimento deve avere la stessa forma del contratto di convivenza;
  • recesso unilaterale: il professionista (notaio o avvocato) che riceve l’atto deve notificare una copia all’altra parte;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi ed un terzo: colui che contrae matrimonio o unione civile deve notificare l’estratto di matrimonio o unione civile all’altro ed al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza che a sua volta lo dovrà notificare all’anagrafe del Comune di residenza per l’annotazione della risoluzione;
  • morte di uno dei conviventi: il superstite deve notificare l’estratto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, il quale a sua volta lo notificherà all’anagrafe del Comune di residenza per l’annotazione della risoluzione.

Effetti della risoluzione del contratto di convivenza

La risoluzione del contratto di convivenza determina lo scioglimento della comunione dei beni, qualora adottato.

Per il caso in cui uno dei contraenti versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento al momento della cessazione degli effetti del contratto di convivenza per una delle cause sopra esposte, ha diritto alla corresponsione degli alimenti per un periodo proporzionale alla convivenza, ai sensi dell’art. 438 c.c. 

Cosa accade a seguito della stipula?

Il professionista legittimato alla stipula, allo scopo di rendere il contratto opponibile ai terzi, dovrà trasmettere l’atto al Comune di residenza della coppia entro dieci giorni per l’iscrizione all’anagrafe.

Tale contratto dovrà essere registrato nella scheda di famiglia ed, altresì, nella scheda di famiglia dei conviventi e nelle loro schede anagrafiche personali.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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