Morte socio società di persone

Come si trasferisce una quota di società

Morte socio società di personeQuando si apre una società o in una fase successiva dell’attività sociale, è possibile che ci si preoccupi della sorte della propria partecipazione sociale, in virtù anche di un’eventuale prosecuzione dell’attività da parte degli altri soci.

Nelle società di persone, ossia nelle società semplici, nelle società in accomandita semplice e nelle società in nome collettivo, i soci si distinguono dalle società di capitali per essere illimitatamente responsabili delle obbligazioni contratte.

Ciò determina che risponderanno anche con il patrimonio personale e non solo con quello della società per i debiti dell’ente societario. Un’eccezione è rinvenibile nella società in accomandita semplice per il socio accomandante: la sua partecipazione è equiparabile a quella in una società di capitali e quindi è liberamente trasferibile. Ciò trova conferma in un passo espresso del codice civile in cui appunto viene affermato che tale partecipazione sociale è liberamente trasferibile.

Cosa inserire nei patti sociali

Il legislatore concede la possibilità di inserire delle clausole nei patti sociali che limitino la circolazione delle partecipazioni sociali in caso di morte di un socio o che prevedano la sorte delle stesse, mediante una disciplina dettagliata.

Come sopra anticipato la regola di carattere generale è che chi subentra nel patrimonio del defunto, nel caso in cui quest’ultimo sia socio di una società di persone, ha solo il diritto alla liquidazione della quota, vantando quindi un credito e non entrando a far parte della compagine sociale. La partecipazione sociale dei soci illimitatamente responsabili non è liberamente trasmissibile alla morte del titolare in quanto come anticipato l’unico diritto trasmissibile è il diritto alla liquidazione.

Come si inseriscono i limiti di trasferimento della quota

Una domanda molto frequente è come sia possibile inserire eventuali limiti sulla circolazione della quota del socio defunto di società di persone. Tali limiti costituiscono una modifica dei patti sociali e in assenza di diversa clausola già presente nell’atto costitutivo, devono essere introdotti all’unanimità, ossia con il consenso di tutti i soci, proprio perché rappresentano una modifica del contratto sociale.

Ciò vuol dire che tutti i soci dovranno recarsi dal notaio e prestare il consenso all’introduzione di una clausola o alla modifica di una già presente. Tuttavia è anche possibile che i soci abbiano previsto a monte, anche al momento dell’atto costitutivo, l’introduzione di una clausola che consenta la modifica dei patti sociali anche con la maggioranza dei consensi. Analizziamo quali sono le clausole che possono essere inserite dal notaio.

Clausola di liquidazione obbligatoria

È possibile inserire nei patti sociali dal notaio una clausola che stabilisca la liquidazione obbligatoria da parte del socio: ciò vuol dire che al momento della morte di uno dei soci vi sarà la liquidazione obbligatoria della quota in favore degli eredi. in questo modo vengono escluse a priori le possibilità di continuare e di sciogliere la società in quanto la società preferisce mantenere compatta la compagine sociale e non lasciare che entrino dei soci non graditi estranei all’asset iniziale.

Clausola di accrescimento o di consolidazione

La clausola di accrescimento o di consolidazione può essere inserita dinanzi al notaio per far sì che gli altri soci possano beneficiare della quota del socio defunto. In questo caso alla morte di uno dei soci la quota appartenente a questi si accrescerà proporzionalmente in favore degli altri soci senza quindi lasciare che gli eredi possano subentrare nella compagine sociale. L’erede però sarà beneficiario della liquidazione della quota.

Clausola di continuazione

Quanto alla clausola di continuazione è possibile che i soci abbiano previsto che in caso di morte del socio di società di persone, gli eredi possano continuare il rapporto societario con i soci superstiti.

Si tratta di una possibilità importante che viene riconosciuta agli eredi in quanto non chiude le porte ad un’attività svolta in forma societaria da parte di altri soggetti.

A tal proposito la clausola di continuazione può atteggiarsi in diverso modo. È possibile che i soci abbiano previsto una clausola di continuazione facoltativa: in questo caso gli eredi hanno la facoltà, quindi il diritto di scegliere se continuare o meno l’attività societaria, ma non sono obbligati. Nel caso in cui non siano intenzionati avranno ugualmente diritto alla liquidazione della quota.

Altre tipologie di clausole di continuazione sono la clausola di continuazione obbligatoria e automatica, la cui ammissibilità nel nostro ordinamento è sempre stata molto discussa. Infatti

la clausola obbligatoria obbligherebbe i soci superstiti e anche gli eredi a continuare tale attività sottoforma societaria, mentre nell’automatica vi sarebbe un automatico appunto subentro degli eredi.

Socio defunto e consulenza notarile

Quando si costituisce una società di persone o anche in un momento successivo all’apertura, la consulenza di un notaio per poter comprendere quale sarà la sorte della partecipazione sociale alla propria morte, è di fondamentale importanza.

Il notaio, esperto tecnico specializzato anche in materia societaria, saprà offrire ogni indicazione necessaria per comprendere come procedere e assicurare il risultato desiderato.

A tal proposito anche mediante questa piattaforma sarà possibile entrare in contatto diretto con un notaio per avere una consulenza e un preventivo gratuito in breve tempo, risparmiando tempo e denaro, ma soprattutto scegliendo la città in cui si preferisce stipulare l’atto con cui si intende modificare il contratto sociale.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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