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Conto cointestato e donazione: il ruolo del Notaio

Conto cointestato e donazione: il ruolo del Notaio

Conto cointestato e Notaio

Prima di analizzare la situazione, occorre comprendere quale possa essere il legame tra un conto bancario cointestato e il Notaio. Può sembrare strano in quanto aprire un conto bancario è una operazione piuttosto semplice che riguarda unicamente il cliente e la Banca. Quando il conto, invece, è cointestato occorre porsi alcune questioni giuridiche importanti, in quanto riguardano la titolarità del denaro caricato sul conto e le conseguenti imposte da pagare.

Partiamo da una prefazione importante: la donazione di una somma di denaro non richiede l’intervento del Notaio, salvo che sia una donazione di non modico valore. Se ad esempio voglio donare una somma di 2000 euro a una persona, non occorre il Notaio. Se invece si vuole donare la somma di 50.000 euro, non si tratta di una donazione di modico valore per cui occorre l’atto notarile pubblico. Vediamo quindi qual è il rapporto tra conto cointestato e donazione.

La donazione indiretta dal Notaio

Prima di analizzare la questione del conto cointestato e di altre operazioni bancarie di circolazione di denaro che possano interessare il Notaio, premettiamo brevi cenni sulla donazione indiretta. La donazione indiretta è una donazione che si realizza non con l’atto tipico di donazione dal Notaio ma con un altro atto il quale ha comunque come scopo quello di ottenere una liberalità a favore di un altro soggetto.

Pensiamo all’atto di compravendita nel quale interviene il padre per pagare il prezzo della casa acquistata dal figlio: in sostanza, ha realizzato una donazione indiretta dell’immobile. Questo è di spunto per poter analizzare la questione del conto cointestato e dell’attribuzione di somme di denaro attraverso lo stesso.

Il conto cointestato: quando configura una donazione

Il conto cointestato è un contratto concluso con la Banca e vede la presenza di due titolari, i quali hanno entrambi diritti di prelevare denaro dal conto nonché di effettuare versamenti. Se i versamenti sono effettuati solo da uno dei due soggetti cointestatari, colui che riceve il denaro e quindi può prelevarlo senza averlo versato è un beneficiario di una liberalità.

È stato infatti stabilito dalla giurisprudenza che anche a livello fiscale il denaro ricevuto dal fatto di essere cointestatario di un conto, pur non avendo versato alcunché, è denaro oggetto di una donazione indiretta. In quanto tale soggiace a tutte le regole in tema di donazione, anche indiretta. A questo punto, quindi, occorre chiedersi quando sia necessario l’intervento del Notaio.

La donazione indiretta in questo caso necessita della forma scritta?

No, in quanto la forma della donazione si deve seguire solo per la donazione tipica, la donazione indiretta si può realizzare anche in varie forme. Ragion per cui anche se si versa una somma di denaro non modica, comunque non serve la forma scritta, la quale è necessaria solo per la donazione tipica e non per quella indiretta. Ci sono tuttavia delle ipotesi in cui ciò può accadere e che invece richiedono l’intervento del Notaio, vediamo quali.

Quando serve il Notaio per un conto bancario?

Quando si realizza il trasferimento a scopo liberale quindi gratuitamente di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato presso una banca, mediante un ordine di bancogiro impartito da colui che ha la disponibilità, ciò realizza una donazione diretta e pertanto richiede l’intervento del Notaio.

Per realizzare un simile trasferimento si realizza quindi una vera e propria attribuzione donativa, la quale piuttosto che avere ad oggetto denaro o un bene  immobile ha ad oggetto titoli  bancari di vario tipo. Ci so dovrà quindi recare dal Notaio per concludere un atto di donazione pubblica con due testimoni, sempre che il valore di questi titoli non sia modico.

La successione testamentaria in caso di conto cointestato

Oltre che con una donazione, indiretta o diretta che sia, si può disporre del proprio denaro anche collocato in un conto cointestato attraverso un testamento. Quando si è titolari di un tale tipo di conto è opportuno provvedere a fare testamento, in quanto proprio per l’incertezza del soggetto che ha versato le somme all’apertura della successione potrebbero sorgere delle controversie tra gli eredi in ordine alla titolarità delle stesse.

All’apertura della successione, il cointestatario, se non c’è stata diversa volontà da parte del defunto ad esempio nel suo testamento, potrebbe rivendicare tutta la somma che si rinviene all’interno del conto. Si tratterebbe di una normale somma di denaro facente parte della massa ereditaria. A questi può essere solo contestata la somma ricevuta a titolo di donazione, quindi come anticipo dell’eredità, pertanto oggetto di imputazione e collazione.

Legato di somma di denaro nel testamento

Si può decidere di legare nel testamento una somma di denaro, quindi attribuire la propria quota di questo conto a un beneficiario determinato che può essere appunto un soggetto diverso dagli eredi. Tutto questo deve essere risolto al momento dell’apertura della successione, quando gli eredi si trovano di fronte al conto con le somme di denaro del defunto. La Banca effettua solitamente un blocco del conto, una sorta di congelamento di quanto si trova all’interno, in quanto è necessario far precedere il rilascio delle somme da una identificazione degli eredi.

Conto cointestato con firma disgiunta

Qualche problema in più può esserci per gli eredi per quanto riguarda la firma disgiunta. In questo caso, infatti, ciascuno dei due cointestatari del conto ha diritto di prelevare somme dal conto anche singolarmente. Questo è diverso rispetto alla firma congiunta quando invece è necessaria appunto la firma di entrambi per qualsiasi operazione sul conto. In caso di firma disgiunta, il cointestatario in seguito alla morte dell’altro cointestatario ha diritto di prelevare le somme, salvo il diritto degli eredi di ottenere il rimborso. 

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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