La Donazione: Pro e Contro, ruolo del Notaio e Documenti Necessari
- Rischi della donazione
- Come rendere sicura una donazione
- Donazione con condizioni e oneri
- Donazione e riserva di usufrutto
- Consulenza dal notaio per la donazione
- Elenco documenti per la donazione dal notaio di persone fisiche
- Elenco documenti per la donazione dal notaio atto di enti e società
- Elenco documenti per la donazione della casa dal notaio
Quando in famiglia si desidera passare un bene immobile (dunque ad esempio un’abitazione) senza attendere la successione e senza ricorrere alla compravendita si può ricorrere all’istituto della donazione, diffuso appunto quando si tratta di beni che vengono passati di mano dai genitori ai figli o da nonni e zii ai nipoti e così via (ciò non significa comunque che non sia possibile donare un immobile anche a chi non fa parte della famiglia o comunque del parentado). Si tratta, senza dubbio, di una possibilità preziosa, perché consente di trasferire la proprietà della casa con un risparmio fiscale: non solo il ricevente – non trattandosi appunto di una compravendita – non dovrà corrispondere nulla al donante, ma tasse e imposte sono molto ridotte. Sarà sufficiente ricorrere a un apposito atto notarile per veder riconosciuta la donazione e divenire dunque effettivamente proprietari dell’immobile donato. video video
Accettare la donazione
Nell’immaginario collettivo la donazione si caratterizza per essere un atto gratuito in cui è necessaria l’espressione della volontà del solo donante. In realtà per far sì che la donazione produca i suoi effetti, come qualsiasi altro contratto, è necessario anche il consenso della parte che riceve il bene in donazione, ossia della parte donataria. Il fatto che non vi sia un corrispettivo, o il pagamento di un prezzo, non implica un’accettazione automatica.
Non è necessario che l’accettazione sia contestuale al momento della proposta di donazione, ma può avvenire anche in un momento successivo. Sia la proposta di donazione, che l’accettazione, hanno bisogno dell’atto pubblico notarile e della presenza di due testimoni, aventi i requisiti di legge come precisati dalla legge notarile. Un’ulteriore importante precisazione a cui provvederà il notaio, è l’indicazione del valore dei beni che vengono donati. Pur non essendoci un prezzo, che nella vendita viene stabilito dalle parti, anche nella donazione è necessario quantificare il valore economico di quanto viene donato.
Chi può fare la donazione
Colui che dona, il donante, può essere una persona fisica o una persona giuridica, ossia un ente. È possibile che sia solo una persona o anche più persone: si pensi al caso in cui entrambi i genitori vogliano donare a un figlio una casa dal notaio.
La persona donante deve avere la capacità di agire che consiste nella capacità generale di contrattare. Non possono fare donazione, quindi, i minori di età, gli interdetti, gli inabilitati e gli emancipati. Nella donazione sono vietate la rappresentanza volontaria e legale. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che i genitori del minore non possono fare donazioni per il minore da essi rappresentato. Ciò comporterebbe la nullità della donazione.
Si discute molto sulla capacità delle società di donare per atto pubblico notarile e tra gli esperti del settore rimane sempre una questione molto accesa. Non si pone, invece, alcun dubbio sulla possibilità per le associazioni e le fondazioni di poter recarsi dal notaio per effettuare una donazione.
Chi può ricevere una donazione
La capacità di ricevere una donazione è strettamente collegata alla capacità di essere titolare di un rapporto giuridico. Tutti possono ricevere per donazione, anche gli enti non riconosciuti. Naturalmente la legge pone delle eccezioni. A tal proposito afferma che è nulla la donazione in favore di chi è stato tutore o protutore del donante se fatta prima che sia stato approvato il conto. Queste norme si riferiscono in altre parole ai casi in cui la donazione è effettuata dal minore divenuto maggiorenne e all’interdetto uscito dalla tutela, ciò perché né il minore né l’interdetto possono fare donazione. Anche i nascituri, ossia coloro che non sono ancora nati possono essere beneficiari di una donazione: questa particolare ipotesi è disciplinata dal legislatore in modo attento.
Rischi della donazione
È quindi tutto così semplice e scevro da controindicazioni o ci sono cose che dovremmo sapere riguardo la donazione? In realtà, sebbene come intuibile sia una possibilità preziosa e da tenere in debita considerazione, è necessario essere a conoscenza di alcuni problemi che potrebbe causare anche dopo diversi anni dall’avvenuta donazione. Abbiamo infatti definito la donazione come un atto di liberalità: una o più persone rinunciano al possesso di un bene a favore di un altro, questo passaggio non comporta alcun pagamento e, perché sia valido, deve essere formalizzato attraverso un atto notarile alla presenza di due testimoni. Quali potrebbero essere i problemi che insorgono? Innanzitutto ricordiamo che in Italia vi sono regole precise riguardo la successione: una persona non può disporre completamente del proprio patrimonio, ma deve rispettare le quote di spettanza (quote di legittima) ad esempio del coniuge o dei figli. Ecco dunque che una donazione potrebbe ledere i diritti di questi legittimari, che potrebbero impugnarla per vedersi riconosciuta la propria parte. Pensiamo ad esempio ai genitori che, avendo più figli, decidessero di donare la casa di residenza (magari con diritto di usufrutto ) oppure una seconda casa a uno dei figli. Se il valore dei beni non fosse tale da coprire le quote di spettanza degli altri figli nonostante la donazione, questi potrebbero a buon diritto chiedere che venga loro rifuso quanto non percepito a causa di questa donazione. Ancora, al momento della morte dei genitori nella divisione ereditaria andrà tenuto conto di quanto già passato di mano in virtù della donazione.
Donazione indiretta e rischi
Esistono degli atti che producono gli stessi effetti della donazione, tra cui le cosiddette donazioni indirette. Si pensi al caso dei genitori che acquistano casa a un figlio pagando il prezzo. Le donazioni indirette producono gli stessi effetti di una donazione diretta da padre in figlio. Al momento dell’apertura della successione dovranno considerarsi anche questi tipi di atti per verificare se vi è stata una disparità di trattamento tra i figli. Per tali ragioni, quando si intende beneficiare un figlio è sempre opportuno rivolgersi a un notaio e chiedere una consulenza per evitare di avere delle spiacevoli situazioni in futuro. Anche le banche, ad esempio, non sempre considerano favorevolmente i beni acquistati con provenienza donativa al fine del rilascio di un mutuo in denaro.
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Come rendere sicura una donazione
Certo, si potrebbe pensare, gli eredi legittimi potrebbero fare atto formale di rinuncia a quella parte del patrimonio, acconsentendo dunque alla donazione. In effetti, si tratta di una pratica abbastanza comune e che consente qualche sicurezza in più, ma non la certezza assoluta. Infatti in realtà i legittimi eredi non possono, neanche volendo, rinunciare davvero definitivamente al proprio diritto fino a quando il donante è in vita: potrebbero dunque cambiare idea in qualsiasi momento, nonostante la dichiarazione resa, e chiedere a ragion di diritto di vedersi riconosciuta la propria parte di spettanza. La dichiarazione di rinuncia all'azione di riduzione ha quindi validità concreta solo dopo la morte del donante. Ciò, peraltro, non esclude il rischio di eredi sopravvenuti. Proprio per le problematiche sopra esposte, potrebbe risultare difficile mettere sul mercato gli immobili oggetto di donazione e ottenere mutui su di essi, anche per eventuali lavori di ristrutturazione. Le limitazioni di questo istituto sono da tenere nella giusta considerazione: il Notaio saprà fornirvi consulenza in materia di donazione per comprendere cosa comporterà nella vostra specifica situazione, quali possono essere i vantaggi e quali invece le problematiche anche future. Potrebbe essere azzardato prendere decisioni tanto importanti senza prima aver consultato il Notaio o quantomeno senza aver davvero chiare tutte le implicazioni di ciò che stiamo per fare.
Donazione con condizioni e oneri
Il quadro potrebbe complicarsi ulteriormente nel caso di donazione con condizioni. Quello della donazione è infatti a tutti gli effetti un contratto: io donante dono a te, donatario, un immobile e posso farlo a fronte di nulla, come atto di pura liberalità, oppure prevedendo degli oneri per chi riceve il bene.
Donazione con condizione
Il donante può anche decidere di apporre alla donazione delle condizioni. Piò stabilire che la donazione produca i suoi effetti solo al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto. In tal caso al momento della stipula del contratto di donazione dal notaio non si produrranno immediatamente gli effetti della donazione, quindi, il donatario non sarà immesso nel possesso immediatamente, ma solo in un momento successivo. Naturalmente è necessario che si tratti di eventi possibili e leciti. Il notaio in questo caso svolge una funzione fondamentale in quanto illustrerà alle parti i limiti dell’uso della condizione.
Donazione con onere
La donazione può essere gravata da un onere. Si tratta di un peso che viene apposto alla donazione per il donatario, ossia per colui che la riceve. Può consistere nel compimento di una determinata azione, nei confronti del donante stesso, così come nei confronti di un soggetto che sia estraneo alla donazione o dei soggetti che non siano determinati in modo specifico. Si pensi, ad esempio, all’onere di devolvere una somma di denaro in favore dei poveri del paese.
L’onere può essere un dare, un fare, ma anche un non fare. Un limite che viene posto dalla legge è che non può superare il valore della donazione, per questo è importante che sia un qualcosa che possa ricevere una valutazione economica per comprenderne la sua portata.
Donazione e riserva di usufrutto
Colui che dona potrebbe anche scegliere di riservarsi dei diritti.
Può ad esempio tenere per sé l’usufrutto dell’abitazione (la casa sarà dunque effettivamente di proprietà del donatario, ma il donante avrà diritto a vivervi vita naturale durante) oppure prevedere altri vincoli specifici.
Molto diffusa nella prassi è la riserva di usufrutto. Proprio la legge espressamente consente al donante di riservarsi l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o più persone, ma non successivamente. Sebbene la legge faccia riferimento solo all’usufrutto si ritiene che possa farsi riferimento anche al diritto di uso e al diritto di abitazione. La riserva di usufrutto in favore di un terzo rappresenta una donazione vera e propria. Anche in questi casi è indispensabile l’atto pubblico notarile.
Consulenza dal notaio per la donazione
Spesso è difficile per chi non sia un esperto del settore non solo valutare appieno quanto si sta facendo nell’immediato, ma anche prevedere quanto queste decisioni potranno pesare anche in modo determinante sulla propria vita e su quella della propria famiglia, scandagliando tutte le pieghe della legge in materia. Un errore dovuto alla comprensibile incompetenza in materia e alla leggerezza o fretta di compiere l’atto, che però può avere conseguenze non da poco per molti anni: anche per questo motivo esiste la figura del Notaio, un professionista di grande competenza ed esperienza cui possiamo rivolgerci con fiducia per essere sicuri di prendere la decisione più corretta e conveniente per la nostra situazione, essendo a conoscenza di pro e contro e con la certezza di aver rispettato tutte le norme di legge vigenti in materia.
Elenco documenti per la donazione dal notaio di persone fisiche |
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Carta d’identità o patente | ||
Tesserino del codice fiscale | ||
Estratto per riassunto dell’atto di nascita | ||
Certificato di stato libero o di vedovanza | Per celibi, nubili, vedovi, divorziati | |
Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio | Per coniugati, anche se separati | |
Sentenza/decreto di separazione o di divorzio | Per separati e divorziati | |
- Copia dell’atto di separazione dei beni - Copia dell’atto di fondo patrimoniale | Per coniugati | |
Copia autentica della procura | Per intervento di procuratore | |
Autorizzazione giudiziale | Per rappresentanza di incapaci | |
Permesso di soggiorno | Per extracomunitari | |
Elenco documenti per la donazione dal notaio atto di enti e società |
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documento d’identità del legale rappresentante | ||
certificato camerale | ||
statuto vigente | ||
libro verbali con delibera firmata | Per enti con consiglio di amministrazione | |
copia autentica della procura | Per intervento di procuratore | |
Elenco documenti per la donazione della casa dal notaio |
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- Dichiarazione di successione con attestato di pagamento delle imposte - Accettazione di eredità | Se l’acquisto è avvenuto per successione | |
Regolamento di condominio | Se è edificio condominiale | |
- Certificato catastale e planimetria con confini - Abilitazioni edilizie comunali rilasciate dal 1967 in avanti (licenze, concessioni, autorizzazioni, d.i.a.,permessi di costruire, pratiche di condono, licenze di abitabilità) | Se si tratta di unità immobiliare | |
- Certificato catastale e planimetria con confini - Certificato di destinazione urbanistica | Se si tratta di terreno | |
- Prova di estinzione del debito o conteggi per estinzione contestuale - Lettera di assenso della Banca | Se c’è ipoteca precedente | |
Rogito o sentenza | Titolo di acquisto |