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Pignoramento casa in comunione legale dei beni: è possibile?

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Pignoramento della casa acquistata dai coniugi in comunione legale dei beni

Partiamo col dire che il pignoramento è un tipo di espropriazione forzata di un immobile che ha luogo nel caso in cui un debito non sia stato pagato. L’ufficiale giudiziario, dunque, inviterà il debitore in questione a non sottrarre in alcun modo il bene che ne è oggetto, a garanzia del buon esito della procedura e a vantaggio del creditore.

Nulla esclude (secondo la recente giurisprudenza) che tra i beni pignorabili vi possa essere anche la casa acquistata dai coniugi in regime di comunione legale dei beni. In tal caso, è più frequente l’eventualità per cui uno solo dei due è debitore, a meno che all’obbligazione non siano tenuti entrambi. Quando si parla di comunione legale dei beni, ciascun coniuge è proprietario di una quota che corrisponde alla metà del valore dei beni, mobili e immobili, facenti parte del patrimonio familiare, e ciò si prende in considerazione soprattutto ai fini di un futuro trasferimento, cioè quando si deve procedere a una divisione di tali beni.

L’acquisizione della quota corrispondente al 50% è automatica, se il regime si conferma essere quello della comunione. Nel caso di procedure di espropriazione forzata, dunque, i creditori possono soddisfarsi sui beni, mobili o immobili, che appartengono ad entrambi i coniugi, e nello specifico:

  • per l’intero importo del credito, se l’obbligazione da cui è sorto il debito è stata contratta da entrambi;
  • nel limite del valore corrispondente alla singola quota di ciascuno, dunque del 50%, se l’obbligazione è stata contratta solo da un coniuge. È bene però precisare che, in questo caso, il creditore dovrà preliminarmente capire se i beni personali del singolo obbligato siano sufficienti a soddisfare il credito che gli spetta. Se così non è (per esempio perché quei beni, nel loro valore complessivo, sono insufficienti), dovrà rivalersi sui beni che rientrano nella comunione legale.

Si pone però un problema relativo alla sorte dell’immobile: non diventa meno appetibile nel momento in cui viene diviso in due a seguito di un pignoramento?

L’orientamento più recente della Corte di Cassazione ha infatti evidenziato la necessità di garantire l’omogeneità strutturale di un bene immobile, e sarebbe molto più coerente arguire che l’espropriazione di un bene che si trova in comunione dei beni (e la conseguente vendita all’asta) debba essere totale, non parziale.

Di conseguenza, il coniuge che subisce tale espropriazione, ignaro della obbligazione contratta dall’altro, a seguito della vendita giudiziaria, avrà diritto ad ottenere “la metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione del bene al creditore procedente”.

In caso di separazione dei beni

Se si rientra nel regime della separazione dei beni, occorre distinguere almeno tre possibilità astrattamente configurabili:

  1. separazione dei beni dei coniugi fin dall’inizio, cioè dichiarata nell’atto di matrimonio;
  2. scioglimento della comunione legale a seguito di separazione consensuale o giudiziale;
  3. separazione scelta allo scopo di sottrarre il bene dall’area dei beni pignorabili.

Analizziamo i primi due casi

La separazione dei beni comporta che ognuno dei coniugi rimane proprietario esclusivo di ciò che ha acquistato prima e dopo la celebrazione del matrimonio. Quindi, nella specifica ipotesi in cui un coniuge risulta essere debitore, l’altro ne rimane completamente estraneo, anche con riguardo alla procedura di espropriazione che consegue al mancato pagamento del debito. In pratica, le vicende patrimoniali dei due coniugi rimangono separate, come se non fossero sposati.

Effetti simili sorgono a seguito dello scioglimento della comunione legale, quando si tratta di separazione consensuale o giudiziale, che presumibilmente è la conseguenza di una crisi coniugale. In particolare, la comunione si scioglie per legge nel momento in cui il Presidente del tribunale emette il provvedimento con cui autorizza i coniugi a vivere separati oppure omologa la separazione raggiunta in via consensuale. Da questo momento:

  • non hanno più ragion d’essere l’obbligo di fedeltà e convivenza, mentre può persistere (in certe circostanze) l’obbligo di mantenimento e gestione familiare;
  • i beni acquistati successivamente all’emissione del provvedimento si intendono di esclusiva titolarità di chi ha concluso il relativo contratto;
  • del debito (nato successivamente allo scioglimento della comunione) risponde solo il soggetto che l’ha contratto e col proprio patrimonio.

Che succede se intesto o vendo la casa a mio marito estraneo al debito?

Quanto al punto 3) del precedente paragrafo, basti dire che qualsiasi trasferimento di beni (mobili o immobili) effettuato successivamente o contestualmente ad un’obbligazione di cui è debitore uno solo dei due coniugi, in modo tale da far presumere la volontà di sottrarre quel patrimonio dalla disponibilità del creditore, si deve ritenere fraudolento.

Allo stesso modo, si considera fraudolenta l’operazione diretta ad ottenere la separazione dei beni, sempre allo scopo di sottrarre certi beni ai creditori (è il caso della separazione con contestuale intestazione degli stessi beni al coniuge estraneo al debito).

Per tutelarsi, il creditore può intentare un’apposita azione civile, detta revocatoria, per rendere inefficace il trasferimento di proprietà. Costui, con la sentenza del giudice che accoglie la richiesta, può procedere al pignoramento del bene anche se esiste un precedente passaggio di titolarità (ormai privo di effetti legali). L’azione revocatoria deve però essere esercitata entro 5 anni dall’atto del trasferimento, dimostrando che questo è stato fraudolentemente concluso per sottrarre i beni. Ad esempio, nel caso di vendita della casa al marito, oltre all’insufficienza del restante patrimonio, il creditore deve dimostrare che il compratore fosse a conoscenza del debito contratto dal venditore.

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Quando il debito riguarda le c.d. imposte sui redditi, e il suo ammontare supera i 50.000 euro, il trasferimento a qualunque titolo (vendita, donazione ecc.) di un bene al coniuge estraneo integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, del quale rispondono sia il venditore/donante che il compratore/beneficiario, sempre se non esistono altri beni che possano essere pignorati.

In questo caso, oltre il carattere illecito dell’azione, è spesso necessario valutare l’entità o il valore dei beni “nascosti” al fisco: devono cioè essere tali da pregiudicare il recupero di essi da parte dell’Amministrazione finanziaria.

BIBLIOGRAFIA sentenze: Cass. civ. sent. n. 11175 del 29 maggio 2015 e n. 6230 del 31 marzo 2016; Cass. ord. n. 20845 del 21 luglio 2021; Cass. ord. n. 23176 del 30 luglio 2020.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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