Calcolo delle spese notarili per la separazione dei beni
REGIME PATRIMONIALE IN SEPARAZIONE DEI BENI - IL NOTAIO ONLINE RISPONDE
- Divisione dei beni: cosa succede dei beni acquistati pre e post matrimonio
- Regime patrimoniale in separazione dei beni: consulenza notaio
- Separazione dei beni e ruolo del notaio nella scelta
- In cosa consiste la separazione dei beni
- Acquisti congiunti in separazione dei beni
- Gestione degli acquisti in separazione
- Acquisti di beni mobili in separazione
- La comunione convenzionale: che differenza sussiste con la separazione
- La separazione dei beni dopo la separazione dei coniugi
- Dalla comunione alla separazione dei beni con il notaio
- L’atto notarile di modifica del regime patrimoniale
Le leggi in materia di diritto familiare permettono ai coniugi di adottare, in alternativa al regime dalla comunione legale dei beni, quello della separazione dei beni, con dichiarazione resa all'atto del matrimonio o con successiva convenzione stipulata con atto pubblico del notaio. video
DIVISIONE DEI BENI: COSA SUCCEDE DEI BENI ACQUISTATI PRE E POST MATRIMONIO
La regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in regime di separazione dei beni è molto semplice: i coniugi mantengono divisi i rispettivi patrimoni ed entrambi restano proprietari esclusivi dei beni che gli appartenevano prima del matrimonio e di quelli che acquistano successivamente.
Ognuno dei due coniugi può amministrare, godere e disporre liberamente dei propri beni, indipendentemente dall’altro coniuge.
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REGIME PATRIMONIALE IN SEPARAZIONE DEI BENI: CONSULENZA NOTAIO
La scelta del tipo di regime patrimoniale tra coniugi, in separazione di beni o in comunione di beni, è un aspetto delicato e vale la pena sentire il parere di un professionista esperto. Con NotaioFacile puoi chiedere un consiglio, senza impegno e senza registrazione al portale. Riceverai gratuitamente la tua risposta entro circa 48 ore dall’invio della richiesta.
Separazione dei Beni e ruolo del Notaio nella scelta
Come abbiamo già avuto modo di vedere quando abbiamo parlato del Regime Patrimoniale se i coniugi non specificano altrimenti, al momento del matrimonio si applica automaticamente la Comunione dei Beni. Ma se invece si volesse optare per la Separazione dei Beni? Cosa comporterebbe? E perché scegliere una modalità piuttosto che l’altra? Se si hanno dei dubbi in proposito, la cosa migliore sarebbe con tutta probabilità quella di chiedere la consulenza e il supporto di un Notaio: grazie all’aiuto di questo professionista, infatti, non solo potremo comprendere appieno quali sono le differenze specifiche tra i due regimi patrimoniali, ma anche come si applicano sul piano pratico alla nostra situazione particolare. Un conto, lo sappiamo, è aver compreso una cosa in teoria, un altro invece riuscire a valutare fino in fondo quanto questa teoria possa avere ricadute sul piano pratico non solo nell’immediato, ma anche potenzialmente a distanza di anni. Ricordiamoci infatti che il Regime Patrimoniale scelto (che, certo, può sempre essere modificato anche in un secondo momento tramite un apposito atto notarile) ci accompagnerà per tutta la nostra vita matrimoniale e avrà effetti importanti anche al suo scioglimento.
È possibile modificare il regime di separazione dei beni?
Sì, non è detto che la scelta di un regime di separazione, anche passando da uno precedente di comunione legale, debba essere quello definitivo. Si può sempre modificare il regime nel corso della vita anche più di una volta, con un atto notarile di modifica del regime patrimoniale, stipulato dal Notaio con la presenza di due testimoni.
Quali sono i vantaggi della scelta di un tale regime patrimoniale?
Il vantaggio si rinviene soprattutto qualora uno dei due coniugi sia un imprenditore, oppure quando le professioni dei coniugi non consentano una valorizzazione unitaria dei patrimoni, per cui appare più opportuno separare gli stessi ed evitarne una confusione. L’espropriazione dei beni del debitore, se questo bene è in comunione, riguarda la sua interezza, per cui ne viene automaticamente coinvolto anche l’altro coniuge non imprenditore. Quando invece si è in regime di separazione, anche se si acquista congiuntamente, viene comunque espropriata solo la quota riferita al singolo coniuge.
In cosa consiste la Separazione dei Beni
Vediamo però ora più nello specifico in cosa consiste la Separazione dei Beni, che abbiamo già affrontato in breve più sopra. A differenza di quanto accade con la Comunione, con questa formula i coniugi mantengono la titolarità non solo dei beni acquisiti prima del matrimonio, ma anche di quelli che entrano in loro possesso durante il matrimonio. Come è intuibile, questa è la maggiore differenza tra le due modalità di Regime Patrimoniale, che però ha delle ricadute pratiche specifiche di cui è bene tenere conto quando si compie la scelta sull’optare per l’uno o per l’altro.
Scegliere la Separazione dei Beni significa dunque che qualsiasi cosa gli sposi abbiano prima del matrimonio e qualsiasi cosa comprino singolarmente dopo il matrimonio rimangono di proprietà esclusiva del singolo coniuge, che ne può dunque disporre a proprio piacimento e senza il necessario consenso anche dell’altro coniuge, anche in caso di amministrazione straordinaria dei beni. Questo non significa naturalmente che un bene non possa essere cointestato: se si desidera che sia di proprietà di entrambi in egual misura, è sufficiente che venga intestato ad entrambi perché ciò accada.
Da queste prime indicazioni risulta evidente come questo Regime Patrimoniale possa essere vantaggioso ad esempio nel momento in cui uno dei coniugi (o anche entrambi, naturalmente) svolge un’attività lavorativa che lo espone a rischi finanziari: rimanendo ciascuno dei due proprietari di una parte dei beni, in caso si verifichi ad esempio un tracollo finanziario di uno dei due rimarrebbe intatta la parte di beni intestata all’altro coniuge.
Ecco perché (e questo è solo un esempio, quello più comune, ma il Notaio potrà certo illustrarne altri prendendo spunto da situazioni specifiche) la scelta del Regime di Separazione dei Beni non è, come alcuni sono portati a pensare, un atto che sminuisce in qualche modo la validità o la solidità del matrimonio, né una mancanza di fiducia nei confronti del coniuge, né un voler “mettere le mani avanti” o altre riflessioni di questo genere: in realtà anche valutare al meglio le soluzioni per garantire per quanto possibile una solidità economica alla famiglia nel presente e nel futuro è un indice di responsabilità e pertanto altamente auspicabile. Al di là di preconcetti o timori, dunque, la cosa migliore sarebbe quella di chiarirsi bene le idee prima di scegliere quale Regime Patrimoniale adottare, avvalendosi anche della consulenza di un Notaio che possa aiutarci a valutare in modo realistico la nostra situazione e i rischi o le opportunità cui ci espone, così da decidere con serenità e consapevolezza.
Acquisti congiunti in separazione dei beni
La separazione dei beni non determina l’impossibilità di acquistare congiuntamente. La differenza sta nel fatto che si può scegliere man mano cosa fare con ogni singolo acquisto. Questo non può avvenire con la comunione legale dei beni.
In quel caso, infatti, il regime della comunione vige sempre e non si può prevedere per ogni acquisto che questo ad esempio non cada in comunione ma resti separato. Con la separazione invece l’acquisto separato è la regola; se invece i coniugi decidono di acquistare una casa ma vogliono intestarla ad entrambi, possono certamente farlo. È sufficiente che effettuino un acquisto congiunto in comproprietà come se fossero due estranei: in questo modo si crea una comunione volontaria e ognuno sarà titolare della propria quota.
I coniugi potrebbero disporre della propria quota anche singolarmente?
Sì, si può disporre della propria quota come se fosse un bene autonomo, a differenza della comunione legale, nella quale non si ha una quota reale e non si può disporre nemmeno di parte del bene senza il consenso di entrambi.
Gestione degli acquisti in separazione
Quando uno dei coniugi acquista un bene in separazione dei beni, tale bene diventa di sua piena ed esclusiva proprietà. Ci sono tuttavia delle regole relative al godimento e all’amministrazione di questi beni nel contesto matrimoniale soprattutto da parte del coniuge che non è proprietario. È possibile che un coniuge deleghi all’altro la possibilità di compiere atti di amministrazione, ai sensi dell’art. 217 c.c. Si conferisce espressamente procura con qualsiasi forma ma anche verbalmente. Per dare procura a porre in essere atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio la vendita del bene, occorre la procura scritta redatta per atto pubblico.
Acquisti di beni mobili in separazione
Quando due coniugi sono in separazione, è semplice provare la separazione dei beni immobili, ad esempio di una casa. In questo caso essendo l’acquisto per atto pubblico, viene trascritto e risulta la proprietà esclusiva nei Registri Immobiliari. Per quanto riguarda i beni mobili, ad esempio uno dei due coniugi acquista un orologio di lusso, come si può provare che tale orologio non sia di entrambi? La prova di ciò può essere data con ogni mezzo, anche con la prova per testimoni o qualsiasi altro elemento documentale.
La comunione convenzionale: che differenza sussiste con la separazione
A volte i coniugi vogliono modificare il regime di comunione legale e intraprendere il percorso della separazione dei beni. Altre volte, invece, si decide di prendere solo qualche aspetto della separazione, dando vita ad una comunione diversa, cosiddetta convenzionale. In questo caso è un regime intermedio, non corrispondente del tutto con nessuno dei due elencati, che deve sempre rispondere a finalità meritevoli di tutela e rispettare le norme previste dalla legge in tema di diritto di famiglia.
La separazione dei beni dopo la separazione dei coniugi
Da non confondere la separazione dei beni come regime patrimoniale dalla separazione dei coniugi intesa come situazione patrimoniale che viene a delinearsi quando non sussistono più le ragioni per mantenere stabile la convivenza. Tale separazione può essere giudiziale o consensuale e ha come base la fine della comunione di vita familiare. Quando si realizza la separazione dei coniugi, viene a cessare anche lo stato di comunione legale.
Facciamo l’esempio di due coniugi in comunione legale che decidono di separarsi legalmente. In questo caso, a prescindere dal fatto che sia giudiziale o consensuale, la comunione legale cessa e si scioglie. Tra i due coniugi separati, che possono sempre riconciliarsi, viene a delinearsi un sistema di separazione dei beni. In particolare, la comunione si scioglie a far data dal momento in cui il presidente autorizza i coniugi.
Dalla Comunione alla Separazione dei Beni con il Notaio
Se una coppia che, al momento del matrimonio, ha optato per la Comunione dei Beni volesse passare in un secondo momento alla Separazione dei beni questo è sempre possibile, così come è possibile tornare poi al Regime Patrimoniale iniziale o comunque scegliere l’opzione che si desidera. Le condizioni economiche e pratiche di una famiglia possono infatti mutare nel corso della vita e la legge prevede che sia possibile adeguare anche il Regime Patrimoniale alle sopravvenute esigenze.
Per farlo occorre però seguire uno specifico iter che richiede la presenza del Notaio e di due testimoni. Verrà infatti stipulato un atto pubblico notarile che sarà poi annotato a margine dell’atto di matrimonio. Cambiare Regime Patrimoniale ha dunque un costo sia per l’onorario del Notaio sia per le spese di registrazione dell’atto.
L’atto notarile di modifica del regime patrimoniale
Le parti possono recarsi dal Notaio per redigere un atto notarile di modifica del regime di separazione dei beni. Si tratta di una cosiddetta convenzione di separazione dei beni. I coniugi possono anche scegliere il regime al momento del matrimonio, in caso contrario devono recarsi dal Notaio affinché venga stipulato. Per quanto riguarda i costi dello stesso, in primo luogo occorre considerare l’onorario del Notaio più IVA. Come adempimento, occorre che sia annotato a margine dell’atto di matrimonio, risultando così nei registri dello stato civile, ed eventualmente anche a margine della trascrizione se questa è già avvenuta relativamente ad alcuni beni.
Si apre a questo punto la questione riguardo cosa accada ai beni che prima erano soggetti alla Comunione legale: la legge prevede che per questi beni la proprietà rimanga comune ai due coniugi, non più in regime di comunione legale, ma di comunione ordinaria. Ognuno dei coniugi può dunque alienare liberamente e senza consenso dell’altro coniuge la propria quota di proprietà di questi beni (cosa non possibile nella comunione legale). Entrerà invece subito in atto la comunione de residuo (ne abbiamo parlato nella pagina dedicata alla Comunione Legale dei Beni) per quei beni che entrano in comunione appunto al momento dello scioglimento della Comunione stessa. Il passaggio non è dunque scevro da conseguenze ed è necessario fare le dovute considerazioni prima di metterlo in atto: ancora una volta, il Notaio vi potrà essere di grande aiuto in questo senso.