I testimoni nell’atto notarile
- I testimoni nell’atto notarile: cenni generali
- Chi può fare da testimone?
- I requisiti dei testimoni
- Testimoni non obbligatori
- Atti mortis causa e testimoni
I testimoni nell’atto notarile: cenni generali
La legge Notarile stabilisce i casi in cui sia obbligatoria la presenza dei testimoni, ovvero oltre nei singoli casi previsti dalla legge, che in seguito vedremo, sono sempre richiesti: per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali (ad esempio, separazione dei beni o fondo patrimoniale), per gli atti in cui anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero anche quando semplicemente una parte o il Notaio ne richieda la presenza. Della presenza dei testimoni il Notaio darà atto all’inizio del rogito, indicandone i dati personali.
Come visto, si tratta di atti particolarmente importanti e per i quali la legge richiede la presenza di due persone, che unitamente al Notaio e le parti possano rappresentare una ulteriore garanzia di quanto concordato in sede di rogito. È un modo per attribuire maggiore certezza e garanzia a un atto che già di per sé, per la sua pubblicità, è sufficientemente affidabile; con la presenza dei testimoni lo è ulteriormente.
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Chi può fare da testimone?
Alla domanda se possano portarli le parti, ovvero se possano essere direttamente le parti contraenti a scegliere dei propri amici o parenti che facciano da testimoni, occorre rispondere positivamente.
Molto spesso i testimoni vengono scelti dal Notaio tra propri collaboratori o persone di fiducia, in quanto non sempre le parti riescono a trovare la disponibilità di due persone che siano libere il giorno del rogito; nella maggioranza dei casi si tratta degli assistenti notarili che fungono anche da testimoni.
Se, invece, le parti riescono a rinvenire persone idonee per ricoprire questo ruolo, possono portarle con sé ma occorre che abbiano determinati requisiti. È necessario che i documenti dei testimoni siano inviati al notaio prima dell’atto, in modo che possano essere effettuati i dovuti controlli. Ad esempio, i genitori non possono pretendere che il proprio figlio minore faccia da testimone, occorrono dei requisiti che ora vedremo.
I requisiti dei testimoni
I testimoni devono essere maggiorenni, cittadini italiani o stranieri residenti. Il primo requisito richiesto è l’età: devono avere compiuto diciotto anni e devono essere capaci di agire. Per questo motivo non possono ricoprire il ruolo le persone interdette legalmente o giudizialmente, mentre il beneficiario di un’amministrazione di sostegno può essere testimone solo se non sia escluso dal decreto che lo dispone.
Anche se in possesso dei requisiti, il Notaio deve verificare concretamente che il testimone sia capace di intendere e di volere. Se, ad esempio, la parte porta con sé un testimone centenario che non ha molta lucidità, il Notaio potrà rifiutarsi. Nel caso di testimone straniero, è necessario che conosca la lingua italiana, oltre ad essere residente in Italia. In caso contrario, ovviamente non potrebbe comprendere il senso dell’atto.
Conflitto di interessi
Il testimone non deve avere un interesse all’atto, in quanto questo non potrebbe permettergli di ricoprire il suo ruolo di imparzialità e di terzietà rispetto all’atto. Il testimone non è una parte dell’atto, è un soggetto terzo che interviene per garantire maggiore formalità al rogito che si sta stipulando. Per questa ragione, questo limite può rappresentare anche un impedimento per un testimone scelto dalle parti ed è il motivo per il quale molto spesso si preferisce un collaboratore del Notaio.
Si pensi ad una donazione da un genitore a un figlio; qualora le parti scegliessero come testimone l’altro figlio, questi non sarebbe del tutto indifferente all’atto, potendo essere anch’egli interessato a ricevere potenzialmente una donazione dal genitore. In questo caso, sarebbe preferibile un’altra persona. Per evitare questi conflitti, la legge esclude i parenti in linea retta (genitori), in linea collaterale (i fratelli) e gli affini (cognati).
Capacità di sottoscrivere
Il testimone, oltre a dover essere capace di agire e di comprendere la sua funzione, per cui capace di intendere e di volere, deve essere in grado di sottoscrivere. Pertanto, un soggetto che anche momentaneamente sia impossibilitato a sottoscrivere, seppur letterato, non può ricoprire il ruolo di testimone.
Testimoni non obbligatori
Abbiamo riferito di atti in cui è la legge a imporre la presenza dei testimoni. In altri casi, invece, le parti o il Notaio potrebbero richiederla anche in altri casi.
Ad esempio, nonostante nella compravendita non siano necessari, a volte la parte si sente più tranquilla e richiede la presenza di una ulteriore persona che rappresenti la formalità dell’atto. In altri casi, invece, si realizzano le c.d. donazioni indirette, ovvero atti che non sono donazioni vere e proprie (contratto a favore di terzo), ma che realizzano effetti non onerosi per le parti. In questo caso, il Notaio può ritenere opportuno fare intervenire ugualmente due testimoni. Ancora, può essere opportuno quando la situazione è particolarmente complessa, tale da richiedere una maggiore formalità dell’atto attraverso appunto la presenza dei testimoni.
Atti mortis causa e testimoni
Tutto quanto detto sopra si riferisce agli atti tra vivi, come compravendite, donazioni e atti societari. Per quanto riguarda i testamenti, la situazione varia in quanto si tratta di rogiti che richiedono una maggiore formalità. Anche in questo caso deve trattarsi di persone che abbiano gli stessi requisiti di età e capacità sopra richiesto. Non devono avere interesse all’atto e non possono essere parenti o affini del testatore. Nel caso di specie, è ancora più difficile trovare persone che non abbiano alcun interesse al testamento del testatore, in quanto se si tratta di amici o parenti sarebbe difficile escluderlo. Pertanto, anche per il testamento il testimone scelto dal Notaio spesso si rivela quello più idoneo, perché sicuramente terzo e imparziale.
Negli atti mortis casa vi sono casi in cui addirittura i testimoni richiesti sono quattro e non due: si tratta dell’ipotesi particolare in cui il testatore sia sordo, muto e nello stesso tempo incapace di leggere. Può accadere, ad esempio, quando egli sia cieco o analfabeta, oppure quando temporaneamente non possa leggere.