Testimoni al rogito, quando servono e chi può esserlo

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I testimoni nell’atto notarile: cenni generali

La legge Notarile stabilisce i casi in cui sia obbligatoria la presenza dei testimoni (art. 48), ovvero oltre nei singoli casi previsti dalla legge, che in seguito vedremo, sono sempre richiesti: per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali (ad esempio, separazione dei beni o fondo patrimoniale), per gli atti in cui anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero anche quando semplicemente una parte o il Notaio ne richieda la presenza. Della presenza dei testimoni il Notaio darà atto all’inizio del rogito, indicandone i dati personali.

Come visto, si tratta di atti particolarmente importanti e per i quali la legge richiede la presenza di due persone, che unitamente al Notaio e le parti possano rappresentare una ulteriore garanzia di quanto concordato in sede di rogito. È un modo per attribuire maggiore certezza e garanzia a un atto che già di per sé, per la sua pubblicità, è sufficientemente affidabile; con la presenza dei testimoni lo è ulteriormente. Per chi compra casa la notizia è semplice: al rogito di compravendita, con o senza mutuo, i testimoni di regola non ci sono, e quando compaiono è perché qualcuno li ha chiesti o perché una delle persone al tavolo non sa o non può leggere e scrivere.

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Chi può fare da testimone?

Alla domanda se possano portarli le parti, ovvero se possano essere direttamente le parti contraenti a scegliere dei propri amici o parenti che facciano da testimoni, occorre rispondere positivamente.

Molto spesso i testimoni vengono scelti dal Notaio tra propri collaboratori o persone di fiducia, in quanto non sempre le parti riescono a trovare la disponibilità di due persone che siano libere il giorno del rogito; nella maggioranza dei casi si tratta degli assistenti notarili che fungono anche da testimoni.

Se, invece, le parti riescono a rinvenire persone idonee per ricoprire questo ruolo, possono portarle con sé ma occorre che abbiano determinati requisiti. È necessario che i documenti dei testimoni siano inviati al notaio prima dell’atto, in modo che possano essere effettuati i dovuti controlli. Ad esempio, i genitori non possono pretendere che il proprio figlio minore faccia da testimone, occorrono dei requisiti che ora vedremo.

i testimoni per atto dal notaio, chi sono e come si sceglono

I requisiti dei testimoni

I testimoni devono essere maggiorenni, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia (art. 50 della legge notarile). Il primo requisito richiesto è l’età: devono avere compiuto diciotto anni e devono essere capaci di agire. Per questo motivo non possono ricoprire il ruolo le persone interdette legalmente o giudizialmente, mentre il beneficiario di un’amministrazione di sostegno può essere testimone solo se non sia escluso dal decreto che lo dispone.

Anche se in possesso dei requisiti, il Notaio, per legge, accerta concretamente che il testimone sia capace di intendere e di volere. Se, ad esempio, la parte porta con sé un testimone centenario che non ha molta lucidità, il Notaio potrebbe non ammetterlo. Nel caso di testimone straniero, è necessario che conosca la lingua italiana, oltre ad essere residente in Italia. In caso contrario, ovviamente non potrebbe comprendere il senso dell’atto. La stessa legge esclude chi non vede, non sente o non parla, perché il testimone deve poter seguire la lettura dell’atto.

Quanti testimoni servono, atto per atto
AttoTestimoni
Compravendita di una casa, mutuo, procuraNessuno, salvo che una parte o il notaio li chieda
DonazioneDue, sempre
Separazione dei beni, fondo patrimoniale e altre convenzioni matrimonialiDue, sempre
Qualsiasi atto in cui una parte non sa o non può leggere e scrivereDue, sempre
Testamento pubblicoDue, sempre
Testamento di chi è muto, sordo o sordomuto e non sa leggereQuattro

Conflitto di interessi

Il testimone non deve avere un interesse all’atto, in quanto questo non potrebbe permettergli di ricoprire il suo ruolo di imparzialità e di terzietà rispetto all’atto. Il testimone non è una parte dell’atto, è un soggetto terzo che interviene per garantire maggiore formalità al rogito che si sta stipulando. Per questa ragione, questo limite può rappresentare anche un impedimento per un testimone scelto dalle parti ed è il motivo per il quale molto spesso si preferisce un collaboratore del Notaio.

Si pensi ad una donazione da un genitore a un figlio; qualora le parti scegliessero come testimone l’altro figlio, questi non sarebbe del tutto indifferente all’atto, potendo essere anch’egli interessato a ricevere potenzialmente una donazione dal genitore. In questo caso, sarebbe preferibile un’altra persona. Per evitare questi conflitti, la legge esclude il coniuge, i parenti in linea retta (genitori e figli), in linea collaterale fino al terzo grado (fratelli, zii e nipoti) e gli affini negli stessi gradi (cognati), tanto delle parti quanto del notaio.

Capacità di sottoscrivere

Il testimone, oltre a dover essere capace di agire e di comprendere la sua funzione, per cui capace di intendere e di volere, deve essere in grado di sottoscrivere. Pertanto, un soggetto che anche momentaneamente sia impossibilitato a sottoscrivere, seppur letterato, non può ricoprire il ruolo di testimone. Il testimone firma l’atto con nome e cognome per esteso, come tutti gli altri, secondo le regole descritte nella pagina su come si firma l’atto notarile.

Testimoni non obbligatori

Abbiamo riferito di atti in cui è la legge a imporre la presenza dei testimoni. In altri casi, invece, le parti o il Notaio potrebbero richiederla anche in altri casi.

Ad esempio, nonostante nella compravendita non siano necessari, a volte la parte si sente più tranquilla e richiede la presenza di una ulteriore persona che rappresenti la formalità dell’atto. In altri casi, invece, si realizzano le c.d. donazioni indirette, ovvero atti che non sono donazioni vere e proprie (contratto a favore di terzo), ma che realizzano effetti non onerosi per le parti. In questo caso, il Notaio può ritenere opportuno fare intervenire ugualmente due testimoni. Ancora, può essere opportuno quando la situazione è particolarmente complessa, tale da richiedere una maggiore formalità dell’atto attraverso appunto la presenza dei testimoni. Il caso più comune, nella compravendita, è quello dei genitori che pagano una parte del prezzo per il figlio: l’atto resta una vendita, e la presenza dei testimoni, in questi casi, viene spesso valutata proprio per quella parte di liberalità.

Atti mortis causa e testimoni

Tutto quanto detto sopra si riferisce agli atti tra vivi, come compravendite, donazioni e atti societari. Per quanto riguarda i testamenti, la situazione varia in quanto si tratta di rogiti che richiedono una maggiore formalità: il testamento pubblico si riceve sempre con due testimoni (art. 603 c.c.). Anche in questo caso deve trattarsi di persone che abbiano gli stessi requisiti di età e capacità sopra richiesto. Non devono avere interesse all’atto e non possono essere parenti o affini del testatore. Nel caso di specie, è ancora più difficile trovare persone che non abbiano alcun interesse al testamento del testatore, in quanto se si tratta di amici o parenti sarebbe difficile escluderlo. Pertanto, anche per il testamento il testimone scelto dal Notaio spesso si rivela quello più idoneo, perché sicuramente terzo e imparziale.

Negli atti mortis causa vi sono casi in cui addirittura i testimoni richiesti sono quattro e non due: si tratta dell’ipotesi particolare in cui il testatore sia muto, sordo o sordomuto e nello stesso tempo incapace di leggere. Chi è solo cieco o solo analfabeta, invece, resta nella regola dei due testimoni. Per gli atti tra vivi di chi non sente o non parla c’è la pagina sull’atto dal notaio per il sordomuto e il muto.

Testimoni al rogito, le domande di chi compra casa

Posso portare mia sorella o mio cognato come testimone?

No. La legge esclude il coniuge, i parenti fino al terzo grado in linea collaterale e gli affini negli stessi gradi, delle parti e del notaio. Un amico o un collega, maggiorenne e senza interessi nell’atto, va bene.

I testimoni hanno un costo?

Quando sono collaboratori dello studio, di norma non compare una voce a parte: il modo per saperlo prima è il preventivo, indicando che l’atto richiede i testimoni, ad esempio perché c’è una donazione o una parte che non sa leggere.

Il testimone viene a sapere il prezzo e le mie condizioni?

Sì: assiste alla lettura dell’atto per intero e lo firma, quindi conosce il contenuto. È uno dei motivi per cui molte persone preferiscono i collaboratori del notaio a un conoscente.

Compro casa con il mutuo: servono i testimoni?

Né per la compravendita né per il mutuo, di regola. Servono solo se una delle persone al tavolo non sa o non può leggere e scrivere, oppure se una parte o il notaio li richiede. Chi deve esserci quel giorno è spiegato nella pagina su chi deve firmare l’atto notarile.