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Partecipazione a società di capitali di soggetto minore

Partecipazione a società di capitali di soggetto minore con atto notarile

Minore e minore emancipato: differenze

Il minore, come sappiamo, è un soggetto che, per il fatto di non avere ancora compiuto 18 anni, è ritenuto dalla legge incapace di agire, cioè di porre in essere autonomamente certi atti giuridici.

Prima di parlare di partecipazioni, è bene ribadire la differenza tra minore e minore emancipato. Quello che differenzia questi due soggetti è il momento del contrarre matrimonio, che determina l’emancipazione del soggetto che ancora non ha compiuto 18 anni (ma ne abbia compiuti 16), ma che, di fatto, acquisisce la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione (tra cui rientra anche l’esercizio di un’attività commerciale). Per la riscossione dei capitali è assistito dal curatore mentre, per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, deve essere autorizzato dal Tribunale dei minorenni, su parere del giudice tutelare.

Al contrario, il semplice minore dovrà essere sempre assistito e coadiuvato da un rappresentante legale (si può trattare dei genitori, di un tutore o di un curatore).

La partecipazione di un minore a società di capitali dal notaio

Per quanto riguarda le srl e le spa, il minore può diventare socio sia al momento della sua costituzione sia in un momento successivo, acquistando azioni o quote della società. Trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, è sempre necessaria l’autorizzazione del tribunale.

Se il minore è soggetto a responsabilità genitoriale, i genitori devono presentare la richiesta al giudice tutelare del luogo dove il minore è domiciliato, indipendentemente dal bene conferito.

Il legale rappresentante del minore può:

– esercitare i diritti del minore in quanto socio. Il minore non può essere

amministratore;

– svolgere le attività che non comportano nuove obbligazioni patrimoniali per il

minore;

– partecipare alle delibere dell’assemblea straordinaria che implicano la

disposizione del patrimonio del minore (per esempio, aumento di capitale con

nuovi conferimenti), previa autorizzazione al giudice tutelare.

Se invece si tratta di una Sapa, è necessario fare una distinzione:

– se il minore diventa accomandatario (con responsabilità illimitata), valgono le stesse regole previste per l’accomandatario di s.a.s., vale a dire che può solamente continuare un’attività preesistente, e non cominciarne una nuova;

– se diventa accomandante (con responsabilità limitata), si applicano le norme previste per le Spa e le Srl.

Costituzione di nuova società dal notaio

Quando si tratta di società di capitali, la responsabilità dei soci è sempre limitata, il che comporta una maggiore autonomia nell’esercizio dell’impresa, anche se si tratta di minore. La competenza e l’intervento del giudice, infatti, dipendono fondamentalmente dalla natura dei beni conferiti:

  • se viene conferito denaro, la competenza spetta al giudice tutelare sia se il minore è sotto la responsabilità genitoriale sia se il minore è emancipato;
  • se viene conferito un bene in natura, la competenza è sempre del giudice tutelare, nel caso di minore sottoposto a responsabilità genitoriale; nel caso di minore emancipato, invece, l’autorizzazione proverrà dal giudice tutelare, se curatore è il genitore, oppure dal tribunale ordinario, se curatore è una persona diversa;
  • se viene conferito un bene ereditario, la competenza spetta al giudice delle successioni.

Partecipazione a società già esistente

Nel caso in cui la società sia preesistente, si devono prendere in considerazione almeno due scenari:

  • se l’incapace (in questo caso il minore) diventa socio dopo aver sottoscritto un aumento di capitale, valgono le stesse autorizzazioni previste per la costituzione di una nuova società;
  • se invece subentra ad un socio venditore acquistando azioni o quote societarie, sono richieste altre autorizzazioni che vedremo fra poco, e che dipendono dall’atto posto in essere.

Unico socio minore nella società di capitali: che succede?

La responsabilità limitata implica che per gli obblighi societari risponde esclusivamente la società col proprio patrimonio. Qualcosa però cambia se il socio diventa unico azionista o unico titolare di partecipazioni sociali: in questo specifico caso, egli, in caso di insolvenza della società, risponderà illimitatamente di tutti gli obblighi sorti nel periodo in cui il capitale sociale era incentrato nelle sue mani.

Che succede se l’unico azionista o detentore di partecipazioni è un minore?

È discusso se sia necessaria o meno la specifica autorizzazione del tribunale (previo parere del giudice tutelare), secondo quanto stabilito dall’art. 2294 c.c.. Sembra però preferibile ritenere che non rientri nelle ipotesi indicate dall’articolo menzionato, in quanto la possibilità che un socio diventi unico azionista, per quanto eccezionale, rientra tra quelle ipotesi che riguardano l’ingresso nella compagine societaria attraverso la semplice autorizzazione del giudice competente (se si tratta di legato, del giudice che ne autorizza l’acquisto).

Acquisto a causa di morte di quote o partecipazioni da parte del socio: è possibile?

Una sentenza del Tribunale di Milano (7 marzo 2018) ha chiarito che l’acquisto di partecipazioni di società a responsabilità limitata da parte del minore non solo è consentito, ma non è soggetto ad autorizzazione da parte del giudice tutelare ed il genitore, in quanto titolare dell’usufrutto legale sui beni del figlio minore, non necessita dell’autorizzazione ai fini dell’esercizio del diritto di voto o della partecipazione in assemblea. Sono da fare due importanti considerazioni:

  • per quanto concerne l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio di un’impresa commerciale, si fa presente come essa sia richiesta (ai sensi degli artt. 2294 c.c., 2315 c.c. ecc.) solo per il caso di partecipazione del minore a società di persone aventi ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale e nella quale il minore assume una responsabilità illimitata (socio nelle società in nome collettivo e socio accomandatario); mentre l’acquisto da parte dei minori della qualifica di socio nella società a responsabilità limitata, in quanto non assimilabile alla posizione di imprenditore, non necessita dell’autorizzazione del Tribunale all’esercizio dell’impresa, dovendo unicamente essere autorizzati, ai sensi dell’art. 320 c.c. dal giudice tutelare i singoli atti in cui si concreta la partecipazione societaria dei minori, in quanto eccedenti la straordinaria amministrazione.
  • quanto, poi, all’esercizio del diritto di voto da parte del genitore, poiché ai sensi degli artt. 2471 bis c.c. e 2352 c.c., il diritto di voto nelle deliberazioni delle assemblee societarie, sia ordinarie che straordinarie, spetta all’usufruttuario, e poiché il genitore è considerato usufruttuario dei beni, l’esercizio di tale diritto avviene per sé medesimo, e non in quanto rappresentante del minore, con la conseguenza che non è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice.

Il minore può essere amministratore di una società?

Sembra pacifico ritenere che all’incapace (quindi anche ai minori) non sia consentito di diventare amministratore o sindaco della società di capitali, salvo nel caso in cui si tratti di minori emancipati autorizzati all’esercizio dell’impresa commerciale.

Notaio per la partecipazione del minore alla società

Il Notaio ha un ruolo di non poco momento qualora il trasferimento di quote o azioni sia avvenuto per successione, vendita o donazione. L’atto notarile serve infatti a comprendere le dinamiche entro cui si è instaurato un certo rapporto, e a capire per quale motivo si è affidata la gestione di una parte della società ad un soggetto non ancora capace di agire. Un colloquio preliminare col professionista servirà a fare chiarezza su alcuni punti che riguardano questa procedura.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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