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In quali casi non si può fare la divisione?

quando non si puo fare la divisione

Quando non si può fare la divisione

La divisione è il tipico atto che serve a sciogliere una situazione di proprietà comune tra più persone. In particolare, si converte la comproprietà sull’intero, in una proprietà esclusiva su singoli beni, assegnati ai partecipanti alla comunione.

Fra le forme che possono essere utilizzate per attuare la divisione, rientra quella mediante atto pubblico dal notaio. Quindi, con un contratto i condividenti pongono fine alla comunione, assegnandosi determinati beni, in corrispondenza delle loro quote di diritto.

Potrebbe, però, accadere che la divisione non possa essere attuata nell’immediato, vediamo in quali casi e come poter risolvere.

Il divieto di divisione posto dal testatore

Il primo caso in cui non si può fare la divisione, è proprio quello in cui sia stato posto specifico divieto dal testatore. Infatti, all’interno di un testamento, egli può prevedere che la divisione della sua eredità (o soltanto di alcuni beni individuati in modo preciso) non possa essere compiuta, prima di un determinato lasso di tempo. Questo termine, che inizia a decorrere dalla data della sua morte, non può però essere superiore a cinque anni. Si tratta, quindi, non di un impedimento generale, ma di un rinvio temporale. Ovviamente una simile disposizione non può riguardare l’ipotesi in cui il testatore, attribuisca direttamente i beni per testamento (e dunque attui lui stesso la divisione) ma solo nel caso in cui, una volta apertasi la successione, si apra una comunione ereditaria fra i coeredi, che necessiti di essere divisa e apporzionata.

La divisione rinviata dai partecipanti

Un'altra situazione che può verificarsi è la seguente: potrebbero voler rimandare il compimento delle operazioni divisionali, proprio le stesse persone coinvolte nella divisione, ovvero i coeredi o più in generale i comunisti (ovvero i partecipanti alla comunione, di qualunque natura essa sia). In questo caso, è possibile che venga stipulato un apposito patto di rimanere in comunione. Anche qui deve essere previsto un limite temporale, che non sia superiore ai 10 anni. Ovviamente una simile decisione, che comporti un rinvio, deve essere presa con parere condiviso da tutti i partecipanti, e non solo da alcuni.

La sospensione della divisione

Nonostante la divisione dal notaio sia una delle divisioni più comuni, non va dimenticato che è un’importanza può rivestirla anche l’autorità giudiziaria. Nello specifico, il giudice, potrebbe sospendere la divisione dell’eredità o la divisione di alcuni beni, qualora questa possa recare un pregiudizio notevole al patrimonio ereditario. Ovviamente il giudice non può agire in autonomia, ma preliminarmente avrà bisogno di apposita richiesta proveniente da parte di uno dei partecipanti. Anche in questa situazione, come quelle sopra citate, la divisione può essere sospesa solo per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni.

La divisione e gli impedimenti di legge

Mettendo per un attimo da parte eventuali richieste del testatore, dei partecipanti alla divisione, oppure di un giudice, è la legge a prevedere espressamente due casi di impedimento alla divisione. Questi casi di impedimento, riguardano la presenza di nascituri. A questo punto va compiuta la distinzione fra nascituri concepiti, e fra nascituri non concepiti.

Nel caso di nascituro già concepito, la divisione non può aver luogo prima che questo sia nato. Qualora, invece, i nascituri siano non concepiti, e non siano stati istituiti in una quota determinata, è possibile che venga svolta un’attività particolare. In questo caso, infatti, la divisione viene compiuta ugualmente, escludendo il nascituro, nell’attesa della sua venuta al mondo, adottando opportune cautele. La stessa regola si applica qualora sia pendente un giudizio sul riconoscimento dello status di figlio, non ancora terminato nel momento in cui deve essere effettuata la divisione.

Si può vietare la divisione in senso assoluto?

Si è visto, finora, come più che ipotesi di divieto di divisione, si tratti di semplici forme di rinvio, visto che tutte devono essere contenute all’interno di precisi limiti temporali, o sottostare a determinate regole e meccanismi. Non sarebbe possibile infatti prevedere un divieto assoluto di divisione, perché questo creerebbe notevoli complicazioni pratiche. Si potrebbe dire che questa regola trova un’eccezione, qualora ci siano determinati immobili all’interno della massa che non possono essere divisi, per loro natura, o per particolari interessi superiori. In questo caso, non possono essere attribuiti a nessuno dei partecipanti alla comunione, ma devono essere venduti all’asta, e successivamente suddiviso il ricavato.

Cosa accade se qualcuno non vuole partecipare alla divisione

A questo punto viene spontaneo chiedersi, se sia possibile, per qualcuno dei partecipanti alla comunione, evitare di prenderne parte, e quindi se sia possibile sottrarsi alla partecipazione alle operazioni divisorie. La legge non consente questa possibilità, prevedendo infatti che alla divisione, fermo restando eventuali rinvii nelle ipotesi sopra descritte, debbano partecipare tutti quanti, affinché si possa procedere con le assegnazioni. Ciò che però è consentito, è che venga assegnato un bene ad una persona, che quindi esce dallo stato di comunione, chiamato stralcio divisionale. In ogni caso, per qualunque dubbio in relazione al caso concreto, sarà d’aiuto e anzi potrebbe rilevarsi fondamentale, avvalersi dell’informativa del notaio.

Immobile abusivo nella massa da dividere

Per concludere, dopo essersi occupati di tutte le situazioni soggettive, e volontarie, di rinvio della divisione, si ritiene sia utile precisare cosa succede se fra i beni facenti parte della massa, esista un immobile abusivo.

Con immobile abusivo, si fa riferimento ad un fabbricato che è stato edificato, o ristrutturato in modo importante, senza un titolo edilizio (ma anche senza che si ricada in una delle ipotesi in cui andrebbe bene una dichiarazione ante 67). La risposta da dare all’interrogativo è la seguente: l’immobile abusivo, fino a che la situazione non sia sanata, non può essere oggetto di divisione. Lo sarà solo nel momento in cui verrà compiuta apposita regolarizzazione, restando, fino a quel momento, nello stato di comproprietà ed all’interno della massa.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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