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Terza età e Notaio: soluzioni per vivere meglio

Terza età notariato

Terza età e Notaio sembrano uno strano binomi, ma non è così sono molti gli strumenti che richiedono l’intervento di un Notaio e possono consentire agli anziani di vivere meglio. Vediamoli insieme

Terza età e Notaio, un binomio per vivere meglio. Andando in là con gli anni ci si può trovare in qualche difficoltà economica. Può succedere per esempio che diminuisca il reddito percepito, poiché la pensione non garantisce le stesse entrate di quando si era in attività, ma che il patrimonio immobiliare sia importante e ad un certo punto il suo mantenimento risulti per l’anziano oneroso.

In queste circostanze sono possibili diverse soluzioni che coinvolgono la fascia di popolazione della terza età ed il Notaio. Vediamo quali e quante sono le differenze tra le ipotesi possibili. Tutte le soluzioni prevedono l’ipoteca o la cessione o di beni mobili e immobili e questo spiega il necessario coinvolgimento del Notaio che potrà essere utile ad entrambe le parti coinvolte per individuare la soluzione più congrua alla situazione.

Terza età e Notaio: la nuda proprietà con usufrutto

La nuda proprietà con usufrutto è una vendita immobiliare in cui la proprietà passa di mano, ma il venditore mantiene l’usufrutto, cioè il diritto ad utilizzare l’abitazione sino alla sua dipartita.

È una soluzione che permette all’anziano di migliorare le condizioni delle sue finanze, poiché incassa il denaro della vendita e di garantirsi l’abitazione vita natural durante. E il vantaggio è chiaro. Ma qual è quello per l’acquirente?

Il vantaggio per chi compra è che l’immobile non è venduto a prezzo pieno. Più il proprietario è anziano più il prezzo si avvicina al reale valore di mercato.

Vendita con riserva del diritto di abitazione

Un’ alternativa alla vendita del diritto di proprietà con riserva del diritto di usufrutto è la riserva del diritto di abitazione. Tale riserva può essere commisurata alla vita del beneficiario o può avere una durata diversa. Il diritto di abitazione è definito come diritto personalissimo perché è strettamente legato al soggetto che ne beneficia, il quale può abitare la casa solo per soddisfare i bisogni suoi e della famiglia. Il titolare del diritto di abitazione non può mutare la destinazione economica, ma deve pagare le tasse e le imposte che gravano sulla casa. Dovrà provvedere anche alle spese per le riparazioni ordinarie e usare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia. Come di seguito esposto si presenta come un’alternativa al diritto di usufrutto, ma ha delle notevoli differenze.

Le differenze tra abitazione e usufrutto

Il diritto di usufrutto sebbene sia un diritto temporaneo e limitato in quanto l’usufruttuario non potrà mutare la destinazione economica del bene, ha un contenuto più ampio rispetto al diritto di abitazione. L’usufruttuario infatti potrà anche decidere di cedere il diritto di usufrutto o di locare la casa su cui ha ricevuto l’usufrutto. Il godimento è più ampio ed è definito un diritto maggiore rispetto al diritto di abitazione. Infatti il titolare di quest’ultimo diritto può goderne solo limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. mentre l’usufruttuario può cedere a un terzo il diritto di abitazione il titolare del diritto di abitazione non può costituire e trasferire un diritto di usufrutto in favore di un terzo.

Ciò che bisogna sottolineare è che il legislatore ha voluto precisare che le norme dell’usufrutto si applicano al diritto sia di uso che di abitazione in quanto compatibili. Affidarsi alla consulenza di un notaio per comprendere a pieno la compatibilità è la soluzione più saggia.

Terza età e Notaio la rendita vitalizia e il contratto di mantenimento

Rendita vitalizia e contratto di mantenimento sono due soluzioni diverse. Nel caso della rendita vitalizia il soggetto anziano cede un bene mobile o immobile in cambio di una rendita che durerà sino alla sua morte. In realtà i soggetti che percepiscono la rendita possono essere più d’uno, in questo caso l’impegno dura sino alla scomparsa dell’ultimo vitaliziato.

Anche nel caso del contratto di mantenimento l’anziano cede un bene mobile o immobile in cambio di assistenza materiale e morale.

Benché i due contratti sembrino simili vi sono delle differenze: nel caso della rendita vitalizia le prestazioni che devono essere date sono chiare, una cifra con scadenze regolari; nel secondo caso l’obbligo di assistenza morale e materiale è soggetto a possibili variazioni, si dice infatti che è caratterizzato da una doppia alea, l’impossibilità di conoscerne la durata, l’impossibilità di quantificare le prestazioni.

Vi è poi  un’altra differenza, il primo (la rendita vitalizia) non può essere rescisso: se chi che ha ricevuto il bene non è adempiente i beni possono esse posti sotto sequestro e venduti, ma il contratto non può essere annullato. Nel secondo caso invece (contratto di mantenimento) l’inadempienza comporta la risoluzione del contratto .

Terza età e Notaio: la donazione con obbligo di assistenza

Si tratta di una fattispecie ancora diversa: l’anziano dona beni mobili o immobili in cambi di assistenza. Si differenza dal contratto di mantenimento perché la donazione ha come principio ispirativo la liberalità e l’onere dell’assistenza è accessorio, non determinante, benché moralmente obbligante. Ed ancora il bene trasferito con un contratto di mantenimento esce dall’asse ereditario, mentre un bene donato con obbligo di assistenza rimane soggetto alla disciplina delle donazioni.

La donazione è un contratto gratuito che richiede la presenza del donante e del donatario dinanzi al notaio. Necessita della presenza di due testimoni e richiede l’atto pubblico notarile, pena la nullità dell’atto.

L’obbligo di assistenza può essere definito come un onere. Ciò vuol dire che sul donatario grava un peso a cui dovrà adempiere, consistente nel fornire assistenza in favore del donante. Questa particolare fattispecie rientra nella cosiddetta donazione modale.

Differenze tra donazione con obbligo di assistenza e contratto di mantenimento

Mentre la donazione con obbligo di assistenza è una donazione modale e rientra nello schema tipico delle donazioni in relazione alla disciplina la cui causa è lo spirito liberale, il contratto di mantenimento invece rientra nei contratti a prestazioni corrispettive, ossia entrambe le parti dovranno beneficiare l’altra spogliandosi economicamente di qualcosa.

La circostanza che nella donazione modale vi sia un onere che grava sul donatario, non snatura lo schema contrattuale, facendolo rientrare in un contratto in cui entrambe le parti sono tenute ad una prestazione suscettibile di valutazione economica. L’onere si presenta come un elemento accessorio.

Terza età e Notaio: il prestito vitalizio ipotecario

Il prestito vitalizio ipotecario è un prestito che viene concesso a persone che hanno superato i 60 anni a fronte di un’ipoteca sull’immobile che deve necessariamente essere un immobile di proprietà. Possono essere rimborsati annualmente gli interessi oppure si può procedere ad un rimborso finale in cui si rimborsano capitale e interessi. In caso di mancato rimborso entro 12 mesi l’immobile è venduto al creditore a prezzo di mercato, stabilito da un perito, e il creditore trattiene la cifra che manca al rimborso, consegnando il resto al proprietario o suoi eredi.

Le differenze tra il prestito vitalizio ipotecario e la vendita della nuda proprietà

Tra il prestito vitalizio e la vendita della nuda proprietà con riserva del diritto di usufrutto sussistono delle differenze. Innanzitutto nel prestito vitalizio ipotecario il finanziato conserva la proprietà della casa per tutta la durata della vita. Tale proprietà può essere persa al verificarsi di determinate cause previste dalla legge. Il titolare del diritto di usufrutto conserva la possibilità di usufruire della casa per una durata che viene stabilita nel contratto che può essere commisurata alla vita dell’usufruttuario, ma può essere anche inferiore. Mentre l’usufruttuario può cedere il diritto di usufrutto e può anche concedere in locazione la casa, il finanziato non può né venderla né locarla.

Gli eredi o il soggetto finanziato siccome pagano le somme dovute al finanziatore non perdono il diritto di proprietà sulla casa. L’importo che viene concesso è tanto maggiore quanto più l’età è avanzata ed è compreso tra il 15 e il 50%del valore dell’immobile. Il prezzo della vendita sarà più alto quando maggiore sarà l’età dell’usufruttuario.

Le assicurazioni sulla vita

Sempre più spesso in alternativa alle soluzioni proposte, le persone per assicurare una sicurezza economica dopo la proprio morte in favore dei familiari più stretti, stipulano delle polizze vita. Queste non cadono in successione. Non rientrano quindi nelle vicende tipiche a cui è soggetto l’asse ereditario.

Quando il soggetto quindi muore, solo il beneficiario della polizza potrà beneficiarne, rimanendo esclusi gli altri soggetti.

Ciò che va sottolineato è la separazione rispetto alla disciplina dell’asse ereditario. Ciò vuol dire che nel caso in cui tutti gli eredi siano beneficiati dalla polizza assicurativa, questi assisteranno a una divisione della stessa in parti uguali, prescindendo dalle quote previste quando si apre la successione. Non vengono quindi eventualmente le quote differenti che prescrive la legge se la successione è ab intestato ossia legittima, senza che sia stato previsto un testamento.

Spesso accade che le polizze assicurative siano stipulate in favore di terzi che possono beneficiarne rivolgendosi direttamente all’assicuratore.

Qualora i legittimari anche definiti eredi necessari o riservatari siano lesi, potrebbero attaccare e aggredire i premi delle polizze versati dall’assicurato, potendosi definire delle donazioni indirette in favore dei beneficiari.

La designazione del beneficiario dal notaio

È possibile che la designazione del beneficiario o, eventualmente la sua revoca, sia effettuata sia nel contratto di assicurazione, sia in una dichiarazione scritta comunicata all’assicurazione, sia per testamento dal notaio. È diffusa nella prassi l’ultima ipotesi in cui non si voglia menzionare pubblicamente chi siano i beneficiari e si vengano a scoprire solo alla morte del testatore. In questo caso all’apertura della successione, quando il testamento viene pubblicato con atto pubblico notarile si viene a conoscenza dei soggetti beneficiari.

Essendo il testamento un atto revocabile in qualsiasi momento, anche la disposizione testamentaria con cui si designa il beneficiario può essere modificata in qualsiasi momento. Le somme di denaro che vengono attribuite mediante una polizza assicurativa godono di numerosi vantaggi anche fiscali in quanto non rientrano nell’attivo ereditario e non sono soggette all’imposta sulle successioni. Non sono neanche sottoposte a azioni esecutive o cautelari.

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione

Tra le operazioni ammissibili per garantire serenità ai propri cari vi è la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Si tratta di un contratto di finanziamento che consente di ottenere una somma in prestito da un istituto di credito che sarà rimborsato con una trattenuta a sulla pensione e sullo stipendio pari a un quinto. I soggetti abilitati a erogare il finanziamento sono le banche e gli intermediari creditizi.

Il calcolo della quota che può essere ceduta viene fatto in base all’età di colui che la richiede. Ulteriore parametro è l’importo della pensione o dello stipendio. La somma viene trattenuta direttamente dall’ente erogatore per poi essere girata alla banca.

Il ruolo del notaio

Cercare di capire quale sia la soluzione migliore non è una scelta facile, in virtù delle diverse disponibilità economiche di cui si dispone e anche delle diverse esigenze e finalità che si intendono perseguire. Il notaio è la figura preposta, in tal caso, per poter offrire un ventaglio di opzioni idoneo ad ogni necessità. La molteplicità di strumenti che si presentano, sopra esposti, consente di disporre in maniera oculata del proprio patrimonio, assicurando un futuro più sereno dal punto di vista economico in favore dei propri cari. A seconda della soluzione ritenuta più congrua sarà possibile offrire un preventivo in quanto ogni atto ha un costo differente a seconda delle operazioni da svolgere.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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