Cosa succede dopo 20 anni dalla donazione dal notaio?

Come fare una donazione

Cosa succede dopo 20 anni dalla donazione dal notaio?La donazione è un contratto a cui partecipano il donante e il donatario, ossia colui che intende donare un bene e colui che lo riceve. Sebbene si tratti di un atto a titolo gratuito ossia di un vero e proprio regalo, necessita ugualmente del consenso e della sottoscrizione di entrambe le parti.

Per essere valida deve essere stipulata per atto pubblico, alla presenza di due testimoni, aventi i requisiti di legge prescritti dalla legge notarile. I minori, o i parenti entro un determinato grado ad esempio, non possono svolgere il ruolo di testimoni all’interno del rogito notarile. In questo caso il notaio potrà essere d’aiuto nel comprendere chi siano i soggetti adatti a ricoprire tale veste.

La donazione spesso è un atto che spaventa in quanto può essere contestata. Vediamo dopo quanto tempo è possibile definirlo un atto sicuro.

Contestazioni della donazione

Si sente spesso parlare di “instabilità” dell’atto di donazione in virtù della presenza dei cosiddetti legittimari, ossia il coniuge e i figli (in assenza di figli, gli ascendenti), a quali la legge riconosce una quota di eredità. Pertanto si è liberi di lasciare il patrimonio a chi si vuole, ma si deve tenere in considerazione del rischio di un’eventuale contestazione: la donazione, infatti, rappresenta un atto di anticipata successione e per tali ragioni può essere oggetto di impugnazione.

Quest’ultima può avvenire solo dopo la morte del donante, momento in cui si apre la successione e si provvede a dividere il patrimonio dello stesso. Tuttavia il grado di incertezza del trasferimento immobiliare, a titolo donativo, non è da considerarsi eterno, in quanto si ritiene come acquisto stabile, decorsi vent’anni.

Quando si può contestare la donazione

Il problema della donazione è, come abbiamo visto, che può essere contestata dai legittimari. In particolare questi possono esercitare l’azione di riduzione alla morte del donante qualora non abbiano ricevuto dal donante/testatore dei beni, il cui valore non sia sufficiente a soddisfare la cosiddetta quota di legittima, ossia la quota che viene riconosciuta per legge.

Può accadere che però il donatario abbia venduto il bene, ad esempio un immobile: in questo caso i legittimari possono rivalersi contro l’acquirente che nonostante abbia avuto un comportamento in buona fede, abbia corrisposto il prezzo nelle modalità previste dalla legge ed adempiuto ad ogni obbligo previsto dal contratto, può subire la restituzione del bene.

Si parla della cosiddetta azione di restituzione che può essere esercitata, a differenza dell’azione di riduzione, entro 20 anni dalla donazione.

Da quando decorrono i 20 anni?

Una delle domande più frequenti è da quando decorrono i 20 anni per poter essere al riparo da possibili problematiche? Molti pensano dal momento della conclusione del contratto di donazione, ma in realtà la data ben precisa non è quella del rogito notarile, ma quella della trascrizione della donazione.

Tutti gli atti stipulati dal notaio che implicano il trasferimento di diritti reali (come la proprietà, l’usufrutto, etc.) vengono trascritti nei Registri Immobiliari, allo scopo di essere opponibili nei confronti sei terzi. Della trascrizione si occuperà il notaio, rientrando tra gli adempimenti post stipula che devono essere effettuati nei termini di legge.

20 anni dalla donazione: cosa succede al donatario

Come abbiamo anticipato, i 20 anni che decorrono dalla trascrizione della donazione, non escludono ripercussioni nei confronti del donatario, ossia di colui che riceve la donazione.

Infatti quest’ultimo potrebbe comunque subire l’azione di riduzione da parte dei legittimari se ancora non sono trascorsi dieci anni dall’apertura della successione.

In quel caso la posizione del donatario non è “salva” in quanto, sebbene siano trascorsi i 20 anni dalla trascrizione della donazione, dovrà restituire il valore in denaro del bene oggetto di donazione, qualora richiesto.

20 anni dalla donazione: cosa succede all’acquirente

Dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione stipulata dal notaio, colui che ha acquistato casa dal donatario, ossia da colui che ha ricevuto la casa in donazione, non è più a rischio. Che cosa significa? Vuol dire non corre più il rischio di sottrazione della casa, in quanto non può più essere esercitata l’azione di restituzione e gli eredi del donante cioè non potranno più chiedergli di restituirlo.

Differenza tra azione di riduzione e restituzione

In conclusione, oltre alla differenza dei termini tra l’azione di riduzione e l’azione di restituzione, e anche dal momento in cui decorrono, la principale differenza è che mentre per l’azione di riduzione bisogna agire nei confronti del donatario, con l’azione di restituzione si agisce direttamente contro l’eventuale acquirente.

Tali informazioni sono opportune per capire come procedere con la donazione dal notaio, evitando che siano contestate e soprattutto per evitare che vi siano delle controversie tra gli eredi alla morte del donante, ossia al momento dell’apertura della successione.

Pianificare la propria successione prevedendo delle donazioni per anticiparne gli effetti, può essere una soluzione, ma va gestita con cautela affidandosi a un notaio che possa essere d’aiuto.

Preventivo notarile donazione

Nel caso in cui si necessiti di un preventivo notarile per l’atto di donazione o per qualsiasi altro atto ad esso connesso, come la rinuncia all’azione di riduzione o all’opposizione, è possibile richiederlo in via del tutto gratuita, mediante la piattaforma di NotaioFacile, in pochi semplici passaggi, rispondendo alle domande offerte dal form, in modo da poter avere un quadro chiaro delle spese da dover sostenere, in termini di tasse e imposte.

Tale servizio ha un duplice vantaggio, quello di entrare in contatto diretto con un notaio, senza alcuna intermediazione e quello di poter trovare il notaio più vicino alla propria zona, selezionando la città che si preferisce ed essere più agevole, anche per una possibile richiesta di colloquio.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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