Permuta di bene in fondo patrimoniale

Fondo patrimoniale dal notaio

Permuta di bene in fondo patrimonialeQuando si parla di fondo patrimoniale si intende un vincolo che viene impresso dal notaio per atto pubblico su determinati beni per far fronte ai bisogni della famiglia.

Per costituire un fondo patrimoniale è necessario, oltre l’atto pubblico notarile, la presenza di due testimoni. Una delle domande più frequenti e cosa succede se i coniugi decidano di scambiare un bene facente parte del fondo patrimoniale con un altro bene, in particolare ci si chiede se il bene che si riceve per effetto della permuta, ossia dello scambio, diventi oggetto di fondo patrimoniale.

Chi può costituire un fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale può essere costituito da uno solo dei coniugi, da entrambi i coniugi o anche da un terzo estraneo alla famiglia.

Nel caso in cui venga costituito da un solo dei coniugi ciò che si realizza è un atto gratuito chiamato liberalità non donativa, in quanto non realizza una vera e propria donazione, in favore dell’altro coniuge.

Non è escluso che anche i due coniugi possano decidere, ad esempio, di vincolare in fondo patrimoniale dal notaio dei beni che siano in comunione legale dei beni: in questo caso saranno quindi assoggettati a tutte le norme previste in tema di fondo patrimoniale. È, altresì, possibile che il fondo patrimoniale venga costituito da una persona estranea e si riservi il diritto proprietà.

Atti e fondo patrimoniale

Prima di analizzare la permuta di un bene oggetto di fondo patrimoniale, è importante chiarire quali sono gli atti che è possibile compiere quando un bene è gravato in fondo patrimoniale.

La legge in particolare stabilisce che tutti gli atti di straordinaria amministrazione, come la vendita, la permuta, la donazione, la concessione di ipoteca richiedono il consenso di entrambi i coniugi e in presenza di figli minori, anche l’autorizzazione del giudice competente.

La legge però prevede la possibilità, nell’atto costitutivo del notaio, di derogare a tali norme, concedendo quindi anche la possibilità di inserire una clausola che eviti la richiesta, sia del consenso di entrambi i coniugi, sia di autorizzazioni in presenza di figli minori.

Amministrazione beni in fondo patrimoniale

L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale. Ciò vuol dire che con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione ciascun coniuge può compiere l’atto da solo e non necessita del consenso dell’altro coniuge.

Con riferimento, invece, agli atti di straordinaria amministrazione, come ad esempio gli atti dispositivi quali vendita, permuta, concessione di ipoteca etc., invece, si applicano le norme della comunione legale, come sopra anticipato.

Se non sia diversamente previsto nell’atto costitutivo dal notaio, occorre sempre il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, l’autorizzazione del tribunale ordinario del luogo del domicilio del minore.

Vendita di bene in fondo patrimoniale

Nel caso di vendita di bene gravato dal fondo patrimoniale, l’effetto naturale è la fuoriuscita del bene dal vincolo. Ciò vuol dire che chi acquista dal notaio, ad esempio, una casa che prima era costituita in un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia, non riceve il bene vincolato, ma sarà libero da ogni peso.

Permuta di bene in fondo patrimoniale

Il problema che si pone nella permuta è quando uno dei due beni oggetto di scambio sia gravato dal fondo patrimoniale. Che cosa succede in questi casi? Il bene ricevuto viene automaticamente vincolato nel fondo patrimoniale? Permane il fondo patrimoniale?

In realtà il legislatore non ha espressamente disciplinato questa fattispecie, non occupandosi quindi di prevedere una norma che possa sciogliere, in maniera definitiva, questo dubbio che è stato oggetto di grandi dibattiti tra gli studiosi di diritto.

Tuttavia dalla prassi si afferma che il bene che viene scambiato gravato dal fondo patrimoniale, perde il vincolo, al pari di come avviene per la vendita dal notaio sopra descritta, ma il bene che si riceve non può considerarsi automaticamente vincolato nel fondo patrimoniale.

Tutte le volte in cui il legislatore ha voluto sostituire, nel gergo tecnico surrogare, un vincolo o una persona ad un’altra, lo ha espressamente previsto e in questo caso manca invece un riferimento normativo. Quindi è possibile affermare che il bene ricevuto in permuta, per effetto dello scambio, non può definirsi automaticamente inglobato nel fondo patrimoniale.

Come si può vincolare in fondo patrimoniale il bene ricevuto in permuta?

L’unica soluzione quindi per vincolare il bene ricevuto in permuta dal notaio in fondo patrimoniale sarebbe quella di costituire ex novo un fondo patrimoniale per quel bene.

Alcuni sostengono che sarebbe possibile prevedere semplicemente una clausola contrattuale con cui viene specificato per volontà delle parti che tale bene sia sostituito, ma sarebbe sempre necessaria un’espressa volontà non potendosi considerare un effetto automatico previsto dalla legge.

Consulenza notarile

Quando si costituisce un fondo patrimoniale, così come quando si intende comprare o permutare un bene gravato da fondo patrimoniale, è sempre opportuna preventiva consulenza notarile per comprendere come procedere, quali siano le persone coinvolte nel rogito e se sia necessaria l’autorizzazione da parte del giudice competente che potrebbe rallentare l’atto di acquisto.

Il notaio in quanto esperto del settore saprà illustrare la soluzione più conveniente e adatta alle esigenze che si intendono soddisfare.

Tramite questa piattaforma è possibile trovare un notaio online in pochi passaggi, completando i campi offerti dal sito e inserendo la città in cui si intende stipulare in modo da trovare un notaio in quella zona.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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